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Dm Finanze 27 ottobre 2011

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Tasse / Tariffe / Contributi | Efficienza energetica | Cogenerazione | Tasse / Tariffe / Contributi | Cogenerazione | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 27 ottobre 2011

(Gu 18 gennaio 2012 n. 14)

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

l'articolo 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica anche prodotta per uso proprio;

l'articolo 55, comma 5, con il quale è previsto che gli esercenti di officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale;

l'articolo 60, che prevede che le disposizioni del Titolo II — Energia elettrica — del medesimo testo unico, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali sull'energia elettrica quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa;

il punto 11 della tabella A, con cui sono determinate le aliquote di accisa da applicare ai prodotti energetici impiegati nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, che definiscono, rispettivamente, le unità di "micro cogenerazione" quali unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe e la "cogenerazione ad alto rendimento" quale cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III accluso al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Visto l'articolo 30, commi 16 e 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevedono che, per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, sono stabilite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali, senza minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2006 con la quale sono stati fissati i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della predetta direttiva 2004/8/Ce;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/Ce (direttiva Mid) con il quale sono definiti i requisiti cui debbono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio e sono fornite disposizioni sui relativi controlli metrologici successivi;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle officine elettriche di cui al successivo comma 2, lettera d), azionate con gas naturale, con gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti (Gpl).

2. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:

a) Testo unico: il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) cogenerazione: produzione simultanea di energia elettrica e di calore a seguito dell'impiego di un prodotto energetico in un processo fisico di combustione;

c) impianto di microcogenerazione: una o più macchine che possono operare in cogenerazione;

d) officina di microcogenerazione: un'officina elettrica dotata di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;

e) Ufficio competente: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'officina di microcogenerazione;

f) officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all'anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.

Articolo 2

Denuncia di attivazione di officina di microcogenerazione

1. I soggetti che intendono esercitare una officina di microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero con Gpl, al fine di ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e tributari con le modalità di cui al presente decreto, allegano, alla denuncia prevista dall'articolo 53, comma 4, del Testo unico uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore, lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina, lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta e lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati. I medesimi soggetti indicano altresì nella denuncia le caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione e l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati così come risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti. In caso di alimentazione dell'impianto di microcogenerazione con gasolio ovvero con Gpl, nella denuncia è, altresì, indicata la capacità, il tipo e l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina elettrica.

2. L'Ufficio competente, verificata la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal presente decreto e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui all'articolo 53, comma 5, del Testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo Testo unico, provvede ad attribuire all'officina elettrica di cui al comma 1, del presente articolo, un codice ditta.

Articolo 3

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di contatori  elettrici

1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, non dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, trovano applicazione, per il pagamento dell'accisa sulla medesima energia elettrica, le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5, del Testo unico. L'Ufficio competente, eseguiti i necessari riscontri, procede alla stipula di un apposito atto di convenzione con il titolare dell'officina, sulla base della potenza elettrica dell'impianto di microcogenerazione e delle ore di funzionamento stimate dal medesimo Ufficio.

2. L'atto di convenzione di cui al comma 1 reca la determinazione del canone di abbonamento annuale ed è rilasciato dall'Ufficio competente contestualmente alla licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del Testo unico.

Articolo 4

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione dotate di contatori elettrici

1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, dotate di appositi contatori per la misurazione dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica è corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente, così come risultante dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 53, comma 8, del Testo unico, relativa al medesimo periodo d'imposta. Per il primo anno di attività dell'officina di microcogenerazione l'entità degli acconti di cui al primo paragrafo del presente comma è stabilita dall'Ufficio competente, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del testo unico, sulla base delle fatture o degli assorbimenti forniti nella denuncia di attivazione. Gli importi eventualmente dovuti a conguaglio sono versati entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il conguaglio stesso si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al dovuto sono detratte dai versamenti di acconto successivi alla predetta dichiarazione di consumo.

2. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di cui al comma 1 contabilizzano i quantitativi di energia elettrica prodotti, quelli eventualmente ceduti alla rete e quelli dalla stessa acquistati, nonché quelli destinati al proprio consumo, su di un apposito registro, aggiornato due volte l'anno nei mesi di giugno e dicembre con l'indicazione delle letture dei contatori installati nell'officina.

3. Il registro di cui al comma 2 è tenuto su di un supporto cartaceo ovvero esclusivamente in formato elettronico stampato, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria addetti al controllo, su moduli approvati dall'Ufficio competente. Qualora per gli adempimenti di cui al comma 2 sia utilizzato un registro cartaceo, lo stesso è preventivamente vidimato dall'Ufficio competente.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti che procedono alla liquidazione dell'imposta sull'energia elettrica con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. I contatori elettrici installati nell'officina elettrica per l'impiego ai fini fiscali devono essere conformi alle vigenti norme metriche in materia, in particolare per quanto concerne la verifica del corretto funzionamento in esercizio.

Articolo 5

Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati da officine di microcogenerazione

1. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il combustibile è addotto attraverso un'unica linea dedicata e priva di derivazioni ad altre utenze, sulla quale sia presente un misuratore della quantità del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, che le quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione siano determinate forfettariamente ai sensi del presente decreto.

2. Per le officine di cui al comma 1, le quantità di combustibile da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento, sono determinate applicando, alla quantità di combustibile complessivamente addotto all'impianto di micro cogenerazione, i coefficienti, determinati dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, d'ora in avanti indicata come Enea, indicati nell'allegato I, tabella I, al presente decreto.

3. Per le officine di microcogenerazione di cui al comma 1 alimentate con gas naturale, l'Ufficio competente comunica, al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale fornito di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del Testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo testo unico, gli estremi identificativi della fornitura, le percentuali di ripartizione del gas naturale addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nella comunicazione di cui al presente comma è indicata anche la lettura del misuratore di cui al comma 1 al momento della verifica dell'impianto effettuata dal medesimo Ufficio.

4. Per il gas naturale impiegato negli impianti di cui al comma 3 la liquidazione dell'accisa è effettuata direttamente dal soggetto fornitore sulla base degli elementi al medesimo comunicati ai sensi del comma 3. Lo stesso soggetto fornitore espone nella fattura inerente il pagamento del gas naturale fornito, la ripartizione dei consumi e le aliquote di accisa rispettivamente applicate.

5. Per il gasolio ed il Gpl impiegati nelle officine di microcogenerazione cui al comma 1, l'Ufficio competente riconosce al soggetto esercente dell'officina, il rimborso della maggiore imposta versata. A tal fine il medesimo soggetto presenta, all'Ufficio competente, una istanza di rimborso della maggior imposta versata, calcolata sulla base della lettura del misuratore di cui al comma 1 e le percentuali di ripartizione del combustibile addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del comma 2. L'istanza di cui al presente comma è presentata entro il mese di marzo di ogni anno solare ed è relativa ai consumi dell'anno solare precedente. Alla stessa sono allegate le fatture comprovanti l'acquisto del combustibile utilizzato per la microcogenerazione.

6. Per i rimborsi di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

7. Il misuratore delle quantità di combustibile addotte all'impianto di microcogenerazione di cui al comma 1 è conforme alle specifiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/Ce relativa agli strumenti di misura ed alle relative disposizioni sui controlli metrologici successivi.

8. Nelle officine di microcogenerazione nelle quali l'accertamento dell'accisa sul combustibile non è effettuata secondo i criteri di cui al comma 1, la quantità di combustibile addotto alla produzione di energia elettrica è determinata sulla base della lettura del contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta, dei poteri calorifici superiori convenzionali di cui alla tabella II dell'allegato I e del rendimento elettrico e del coefficiente elettrico di cui alla tabella I del medesimo allegato I, entrambi determinati dall'Enea. La restante quantità è addotta all'uso combustione. A tali officine non si applica l'articolo 3.

9. In caso di officina di autoproduzione, per il combustibile impiegato, trova applicazione l'aliquota ridotta di cui al punto 11 della tabella A allegata al testo unico. La verifica della condizione di autoproduzione, per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, è condotta dall'Ufficio competente, per ciascun anno solare, sulla base della dichiarazione di consumo dell'officina elettrica.

10. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 3, comma 1, le disposizioni in materia di autoproduzione di cui al punto 11, della tabella A allegata al testo unico, trovano applicazione solo nel caso in cui l'officina elettrica non sia collegata alla rete di trasmissione dell'energia elettrica.

11. Nelle officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, è ammesso esclusivamente l'impiego di gasolio o di Gpl destinati ad essere impiegati come combustibili per riscaldamento.

Articolo 6

Disposizioni varie

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al Testo unico.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Enea, sono eventualmente modificati i coefficienti elettrici e termici di cui alla Tabella I dell'allegato I al presente decreto in relazione allo sviluppo tecnologico degli impianti di microcogenerazione ad alta efficienza.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011.

Allegato I

 

Tipo di impianto Rendimento elettrico ηe (%) Coefficiente elettrico Cel (%) Coefficiente termico Cter (%)
Impianto dotato di motore alternativo a combustione interna 25 29 71
Impianto dotato di microturbina 22 25 75

 

Tipo di combustibile Potere calorifico superiore convenzionale
Gas naturale 9.175 kcal/mc
Gasolio 11.340 kcal/kg
Gas di petrolio liquefatti - Gpl 12.230 kcal/kg

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