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Dm Sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139

Regolamento recante procedure autorizzative semplificate per le bioraffinerie di seconda e terza generazione

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Biomasse / Biocombustibili | Cogenerazione | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Biomasse / Biocombustibili | Impianti | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Cogenerazione

Ultima versione disponibile al 27/07/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 9 ottobre 2013, n. 139

(Gu 16 dicembre 2013 n. 294)

Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2009/28/Ce del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce e il relativo decreto legislativo di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28;

Vista la direttiva 2009/30/Ce del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/Ce e 99/32/Ce e abroga la direttiva 93/12/Cee e il relativo decreto legislativo di recepimento del 31 marzo 2011, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione di biocarburanti e bioliquidi;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, supplemento n. 18, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/Ce;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

Visto il decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012";

Visto il decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare l'articolo 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti;

Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto clima-energia "20-20-20", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2009 prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo finale di energia al 2020;

Visto il Piano d'azione nazionale sulle energie rinnovabili (Pan) di cui alla direttiva 2009/28/Ce, adottato dal Governo nazionale nel giugno 2010;

Considerato che l'Unione europea con la direttiva 28/2009 ha stabilito un obbligo di immissione in consumo di miscele di carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il settore trasporti entro il 2020;

Viste le comunicazioni della Commissione europea del 21 dicembre 2007 Com (2007) 80 sui mercati guida: un'iniziativa per l'Europa, del 13 febbraio 2012 Com (2012) 60 sull'innovazione per una scelta sostenibile: una bioeconomia per l'Europa, del 10 ottobre 2012 Com (2012) 582 su un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2011 Com(2011)112 relativa ad una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare dell'8 marzo 2013, comunicato nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, con il quale è stato approvato il documento relativo alla nuova Strategia energetica nazionale (Sen) che ha impresso una forte spinta alla diffusione dei biocarburanti grazie allo sviluppo di quelli di II e III generazione;

Rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 17 ottobre del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/Ce, con la quale propone di limitare l'utilizzo di biocarburanti di I generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per il settore trasporti al 2020;

Visto il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce" e, in particolare, l'articolo 4 comma 6 ove è previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;

Considerato che il predetto articolo 4, comma 6 deve essere interpretato secondo il proprio tenore letterale, riferito alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonché alla luce delle finalità perseguite dal predetto decreto legislativo n. 28/2011 riferite dall'articolo 1 anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti nonché in relazione alle specifiche finalità perseguite dallo stesso articolo 4 il cui comma 1 sancisce la necessità che la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;

Rilevato che, alla stregua delle pregresse considerazioni, il predetto regime semplificato deve essere esteso agli impianti di produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda e di terza generazione ovverossia con filiera di produzione a partire da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale comunque non destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti dell'industria alimentare ovvero di colture dedicate alla valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione con la filiera alimentare o derivanti da altri processi;

Rilevato che nei predetti casi la produzione di bioliquidi combustibili comporta la riduzione dell'utilizzazione dei combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e di altri fattori inquinanti e consente una utilizzazione eco-compatibile degli indicati prodotti;

Considerato, infine, che ove i bioliquidi combustibili ottenuti dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano poi utilizzati quali fonte di energia primaria per il settore dei trasporti e da tale momento gli stessi devono essere assoggettati alla disciplina dei carburanti per auto-trazione, ai fini di garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 aprile 2013;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 0019226, dell'8 ottobre 2013, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota, n. Dagl 0006479 P-, di pari data, con cui è stato comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta il presente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle seguenti definizioni:

a) bioraffinazione: attività che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata bioraffineria. Nell'ambito della attività di bioraffinazione rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di processi;

b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacità di processo fissa e privi di flessibilità con una filiera di produzione a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e anche della filiera agricola convenzionale;

c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale, scarti dell'industria agroalimentare e alimentare (es. grassi animali), oli esausti;

d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni di terreni marginali o non agricoli o in mare;

e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima approvvigionata secondo modalità eco-sostenibili sotto il profilo dell'emissione di CO2.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresì, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Articolo 2

Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le modalità individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di competenza.

4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti già realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito, l'autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del processo, il richiedente presenta l'autorizzazione già acquisita dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto ambientale nel nuovo sito equivalente a quello già autorizzato.

Articolo 3

Piano di approvvigionamento

1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti informazioni:

a) disponibilità territoriale presente o stimata delle biomasse agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;

b) modalità di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase, i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che discendono;

c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie prime, nonché della sostenibilità, nel caso di produzione di biocarburanti, così come individuate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente decreto.

2. Il piano di cui al comma 1 può prevedere un sistema di approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonché di contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha attivato intese nell'ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema deve comunque garantire la tracciabilità e la sostenibilità di cui alla lettera c).

3. Ai fini di cui all'articolo 2, gli impianti di cui al presente decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma 1, i seguenti obiettivi:

i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;

ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;

iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate nell'allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo.

2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria è considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012.

3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo è stato autorizzato per l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012.

Articolo 5

Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all'articolo 4, prima di essere impiegati negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito individuate all'interno dello stabilimento.

2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime impiegate nell'impianto.

3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.

4. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti e l'area di deposito delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima accessibilità per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.

5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti è verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Articolo 6

Sistema di tracciabilità e relativa documentazione

1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilità delle materie prime e dei sottoprodotti di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di tracciabilità e sostenibilità.

Articolo 7

Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle emissioni.

2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available Technologies (Bat) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli Enti locali e le Autorità preposte al controllo dei livelli delle emissioni.

Articolo 8

Revisioni

1. L'allegato 1 del presente decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 9

Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2013.

Allegato 1

a) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale di cui alla tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012

b) Biomasse non destinate all'alimentazione umana o animale derivanti da coltivazioni su terreni marginali di cui alla tabella 1 B del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012

c) Specie erbacee annuali derivanti da coltivazioni su terreni marginali

Cartamo — Carthamus tinctorius

d) Specie arboree derivanti da coltivazioni su terreni marginali

Guayule — Parthenium argentatum

Mariola — Parthenium incanum

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