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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 12 febbraio 2016, n. 417

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazioni - Regione Sicilia - Decreto assessorile a. n. 161/2013 - Natura - Previsione dell'obbligo del proponente di dichiarare l'attualità dell'interesse a concludere il procedimento autorizzatorio - Illegittimità – Sussistenza

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Procedure semplificate | Procedure semplificate | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Energie rinnovabili

Tar Sicilia

Sentenza Tar Sicilia 12 febbraio 2016, n. 417

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da N.S. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità — Dipartimento dell'energia, in persona dell'Assessore pro tempore e la Presidenza della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (omissis);

 

nei confronti di

E.S. Srl e E. ed A. Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

 

per l'annullamento:

a) quanto al ricorso introduttivo:

— del decreto dell'Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia n. 161 del 17 maggio 2013 recante "Disposizioni per la definizione dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella Gurs n. 27 del 7 giugno 2013;

b) del decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'energia dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia n. 294 del 12 agosto 2013 recante "Approvazione del calendario per tipologia tecnologica e ordine cronologico delle conferenze dei servizi — tecnologia eolica e tecnologia fotovoltaica", pubblicato nella Gurs n. 40 del 30 agosto 2013;

— del provvedimento, tacitamente formatosi in applicazione dell'articolo 5 del decreto assessorile 161/2013, di archiviazione delle istanze presentate dalla società ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di alcuni parchi fotovoltaici da ubicarsi nei territori di Mazara del Vallo, Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia;

— nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;

b) quanto ai motivi aggiunti:

— del decreto dell'Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana n. 412, del 3 ottobre 2013, pubblicato nella Gurs n. 47 del 18/10/2013;

— nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazioni regionali intimate;

Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016, il Consigliere, dott.ssa (omissis);

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Con ricorso introduttivo, notificato il 20 settembre 2013 e depositato il 3 ottobre 2013, la società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali l'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di pubblica utilità ha inciso sui procedimenti in corso per l'emanazione dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sostanzialmente introducendo ipotesi di decadenza (archiviazione) in caso di mancata tempestiva presentazione, da parte delle imprese già istanti, di una dichiarazione di persistenza dell'interesse al rilascio dell'autorizzazione, fissando all'uopo il calendario delle conferenze di servizi.

Parte ricorrente espone:

— di aver presentato 4 istanze tra il 14 gennaio 2010 e il 25 maggio 2010 per la realizzazione di parchi fotovoltaici da ubicarsi nei territori di Mazara del Vallo, Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia;

— di aver provveduto nel tempo all'aggiornamento della documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche di cui trattasi, considerate le norme regolamentari medio tempore sopravvenute, pur perdurando il mancato esito delle istanze presentate (risultando quindi costretta a proporre ricorsi avverso il silenzio, ricorsi conclusisi favorevolmente);

— che è stato quindi emanato il nuovo regolamento in materia di energia da fonti rinnovabili, di cui al D.p.r.s. n. 48 del 18 luglio 2012, che ha comportato, anche per le domande pendenti, un aggiornamento in termini progettuali e di documentazione a corredo;

— che con i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, l'Amministrazione regionale ha richiesto alle imprese titolari di domande ancora pendenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs 387/2003, di voler confermare l'interesse al rilascio provvedimento autorizzatorio, entro il breve termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale e quindi ha archiviato i progetti per i quali è mancata la presentazione della dichiarazione di interesse (tra i quali quelli della ricorrente).

Avverso i provvedimenti impugnati deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione siciliana – violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 Dlgs n. 204/1947 recante norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana – violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 Dprs n. 70/1979 – incompetenza degli assessori regionali ad adottare un atto avente natura regolamentare – violazione e falsa applicazione dell'articolo 16, n. 3 Rd n. 1054/1924 e dell'articolo 4 Dlgs n. 654/1948, atteso che il decreto impugnato ha natura sostanzialmente regolamentare, ma non è stato emanato secondo quanto prescritto dalle norme statutarie e legislative all'uopo previste (ossia previo parere del C.g.a.r.s., Sezione consultiva, e previa delibera della Giunta regionale);

2) violazione di legge sotto il profilo della contrarietà con l'articolo 12 Dlgs n. 387/2003 – violazione e falsa applicazione del Dm 10 settembre 2010 – violazione del Dprs n. 48/2012, atteso che, quanto al nuovo prescritto onere, introdotto dal decreto assessoriale, di dover "attualizzare" l'interesse al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici di cui trattasi, esso appare in contrasto con la normativa di riferimento che fissa alla P.a. un termine perentorio per la conclusione del procedimento. Per di più nel caso di specie l'inerzia della P.a. è stata ritenuta illegittima dal Giudice amministrativo con sentenze passate in giudicato;

3) violazione di legge sotto il profilo della contrarietà con l'articolo 12 Dlgs n. 387/2003 – violazione e falsa applicazione del Dm 10 settembre 2010 – violazione del Dprs n. 48/2012, atteso che viene alterato l'ordine di trattazione in conferenza di servizi delle istanze presentate ed ancora pendenti, in spregio al criterio cronologico di presentazione;

4) illegittimità derivata del D.d.g. n. 294 del 12 agosto 2013 e del provvedimento implicito di archiviazione delle istanze presentate dalla ricorrente per mancata presentazione nei termini della dichiarazione di attualità dell'interesse;

5) violazione e falsa applicazione degli articoli 7 ss. legge n. 241/1990 – violazione dei principi in materia di partecipazione — eccesso di potere – elusione del giudicato, atteso che alla società ricorrente non è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'archiviazione delle istanze presentate, per di più a fronte dell'obbligo della p.a. di concludere detti procedimenti con provvedimenti espressi, stante il giudicato formatosi sulle sentenze rese dal Tar nei giudizi avverso il silenzio serbato dalla P.a.

Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente introdotto è stato quindi impugnato il decreto del Dirigente generale di aggiornamento del calendario per le conferenze di servizi, avverso il quale sono stati proposti vizi di illegittimità derivata dai primi tre motivi del ricorso introduttivo.

L'Avvocatura erariale si è costituita in giudizio per le Amministrazioni regionali intimate.

In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2016, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che non vi sia ragione per discostarsi dai principi espressi da questa sezione con sentenza 19 agosto 2014, n. 2202, resa su analogo ricorso proposto dalla società N.S. Srl, società operante nel settore degli impianti eolici.

In detta sentenza (che non risulta essere stata appellata) il Tar (rigettando il primo motivo, assorbendo il quinto e accogliendo i restanti motivi, per come riproposti anche in sede di motivi aggiunti) ha affermato i seguenti principi:

— con il decreto assessorile n. 161/2013, pur non avente natura regolamentare, l'Assessorato ha inciso sulle domande pendenti, imponendo la presentazione di una dichiarazione di persistenza dell'interesse al rilascio dell'autorizzazione unica nonostante la mancata conclusione del procedimento e sancendo con la decadenza il mancato riscontro da parte delle ditte interessate (con ulteriori conseguenze sul calendario delle conferenze di servizi in corso di convocazione), così violando l'articolo 12 del Dlgs 387/2003, previsione che è di per sé incompatibile con l'introduzione di qualsiasi meccanismo di dilazione dei tempi procedimentali diversi da quanto previsto dalla stessa norma di legge, che fissa in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento;

— anche le Regioni a Statuto speciale, quale la Regione siciliana, sono tenute al rispetto dei principi in materia di "energia" dettati dal Legislatore nazione, atteso che l'articolo 12 Dlgs 387/2003 costituisce attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni normative europee in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile. La relativa disciplina è quindi annoverabile tra quelle regolanti materie di competenza legislativa concorrente (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 224/2012);

— la P.a. non può quindi alterare l'ordine di trattazione in conferenza di servizi delle istanze pervenute ed ancora pendenti, in spregio al criterio cronologico di presentazione; di qui l'illegittimità anche del decreto direttore generale n. 294/2013;

— il decreto assessorile n. 412 del 3 ottobre 2013, contenente l'aggiornamento del calendario per le conferenze di servizi, è illegittimo per vizi di illegittimità derivata, in quanto anch'esso adottato in difformità all'ordine cronologico delle domande pendenti.

Segue dalle considerazioni che precedono che, anche nel presente ricorso, va ritenuto infondato il primo motivo (relativo alla pretesa natura regolamentare dei decreti assessorili impugnati), va assorbito il quinto motivo (relativo alla comunicazione di avvio del procedimento) e vanno invece ritenuti fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso (nonché il secondo e il terzo dei motivi aggiunti) relativi alla illegittimità del nuovo prescritto onere, introdotto dal decreto assessorile n. 161/2013, di dover "attualizzare" l'interesse al rilascio dell'autorizzazione unica e alla nuova calendarizzazione dell'esame dei progetti in sede di conferenza unica, dal che ne consegue l'annullamento dei provvedimenti impugnati nei sensi indicati

Le spese di giudizio (da liquidarsi in dispositivo, e da porsi a carico delle Amministrazioni intimate), seguono, come di regola, la soccombenza.

Spese irripetibili nei confronti delle società controinteressate, non costituite in giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano, in favore della società ricorrente, nel complessivo importo di € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento.

Spese irripetibili nei confronti di E.S. Srl e E. ed A. Srl.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 12 febbraio 2016.

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