Albo gestori ambientali

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Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 16 settembre 2015, n. 2

(Comunicato pubblicato sulla Gu 16 dicembre 2015 n. 292)

Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare il comma 7 del citato l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo;

Visto, in particolare l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che, nel rispetto delle nonne che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta, e che i criteri per l'applicazione di tale disposizione debbano essere stabiliti dal Comitato nazionale;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i criteri per l'applicazione della citata disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 20 14, n. 120, con riferimento alla disciplina in materia di autotrasporto di cose e di circolazione stradale;

Delibera

Articolo 1

Iscrizioni nella categoria 5

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essete produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;

b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

c) i Raee di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal Dm 65/ 2010"

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

a) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con 1'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

b) i Raee di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di Aee o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal Dm 65/2010"

Articolo 2

Iscrizioni nella categoria 4

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita dei veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi del veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore, anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale;

b) i Raee di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal Dm 65/2010".

c) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;

c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;

d) i Raee di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di Aee o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010. n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal Dm 65/2010"

Articolo 3

Domanda di iscrizione e di variazione dell'iscrizione

1. La parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti di cui al modello di domanda d'iscrizione, con procedura orditnaria, contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 è sostituita con il modello allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione.

2. Le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B".

 

Allegato A

Domanda di iscrizione

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 560 KB


 

Allegato B

Domanda di variazione - cancellazione

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 128 KB


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