Albo gestori, chiarimenti su “accorpamento” categorie d’iscrizione
Albo gestori ambientali
I criteri per l'applicazione delle misure di accorpamento delle categorie d’iscrizione previste dal regolamento dell'Albo (Dm 120/2014) sono stabiliti dalla deliberazione 16 settembre 2015, n. 2.
La nuova deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori riguarda, in particolare, il 2° comma dell'articolo 8 del Dm 120/2014 (Regolamento dell'Albo), secondo il quale le imprese iscritte con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categorie 4 e 5) possono, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di cose, svolgere l'attività di trasporto dei propri rifiuti (categoria 2-bis) e dei Raee (categoria 3-bis) senza la necessità, come previsto dalla previgente normativa, di ulteriori iscrizioni.
Le istruzioni contenute nella deliberazione prot. n. 02/Albo/Cn riguardano sia le imprese già autorizzate all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto terzi, sia le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio.
La nuova modulistica per l'iscrizione alle categorie suddette (di modifica della delibera 2/2014) e il modello per l'adeguamento delle iscrizioni in essere sono allegati alla delibera.
Accorpamento categorie d'iscrizione - Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del Dm 120/2014
Categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 - Modulistica per l'iscrizione all'Albo
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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