Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 9 settembre 2014, n. 6
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare
Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Albo nazionale gestori ambientali
Deliberazione 9 settembre 2014, prot. n. 6/Albo/Cn
Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120
Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 3, lettera a), il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l'altro, da un attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell'iscrizione all'Albo;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui al citato articolo 15 del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120;
Delibera
Articolo 1
1. Il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all'allegato "A".
2. L'attestazione di cui al comma 1 non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. L'attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nel modello di cui all'allegato "A".
4. Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L'impresa o l'ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell'attestazione.
Allegato A
Allegato A
Schema di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a), del Dm 3 giugno 2014, n. 120
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