Sentenza Tar Toscana 10 giugno 2015, n. 839
Rifiuti - Autorizzazione unica impianti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Domanda di rinnovo - Proroga per un tempo limitato - Condizioni - Legittimità
Secondo il Tar Toscana, dall’articolo 208 del “Codice ambientale” non si evince alcuna valida ragione per la quale debba escludersi categoricamente la possibilità di prorogare per un tempo limitato – invece che rinnovare – le autorizzazioni degli impianti.
Secondo il Giudice amministrativo toscano (sentenza 839/2015) la proroga è legittima in particolare qualora, nonostante la sussistenza di problemi nella gestione che potrebbero portare al diniego del rinnovo, vi sia l’impegno del soggetto gestore dell’impianto a porre rimedio agli stessi.
Il Tar ha così respinto il ricorso contro un provvedimento della Provincia che, in sede di rinnovo dell’autorizzazione di un impianto di compostaggio, aveva invece stabilito la sola proroga della stessa per un periodo di due anni, al fine prestabilito di consentire al gestore dello stesso di adeguarsi alle prescrizioni volte a ridurre le emissioni di odori nocivi percepibili dai residenti.
La tesi secondo la quale la normativa vigente (articolo 208, Dlgs 152/2006) prevede la sola possibilità di rinnovo per dieci anni non è, secondo il Tar, fondatamente sostenibile.
Tar Toscana
Sentenza 10 giugno 2015, n. 839
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2012, proposto da:
(omissis) Srl, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);
contro
Provincia di Arezzo, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) e (omissis);
per l'annullamento
del provvedimento della Provincia di Arezzo, a firma Dott. (omissis), Dirigente Servizio Ecologia della Provincia di Arezzo, datato 15 maggio 2012, prot. n. 85918/ 41-A2-01-13 e notificato in data 15 maggio 2012, con il quale veniva prorogata I'autorizzazione ex articolo 208 Dlgs 152/2006 di anni due, sino al 20 aprile 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
1. Con il ricorso in esame, la società (omissis) Srl ha impugnato il provvedimento del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Arezzo n. 66/EC del 29 marzo 2012 con il quale è stata disposta la proroga dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio per rifiuti speciali in loc. S. Zeno, nel Comune di Arezzo, per anni due, sino al 20 aprile 2014.
Deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 208, comma 12, del Dlgs 152/2006 che prevede in dieci anni la durata delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di compostaggio di rifiuti, con possibilità di rinnovo.
Ritiene, infatti, che il rinnovo per un periodo inferiore a dieci anni non sia consentito dalla norma e che in ogni caso, nella specie, sia del tutto ingiustificato, non trovando alcuna valida motivazione, non potendosi considerare tale l'assunzione dell'impegno, da parte della (omissis), di apportare modifiche migliorative al processo produttivo.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Arezzo che ha controdedotto.
2. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato, con il quale non è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, bensì la sola proroga dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata, risulta supportato da una congrua motivazione.
A riguardo, infatti, va rilevato che, dai documenti allegati alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, inviata dalla ricorrente alla Provincia di Arezzo in data 13 ottobre 2011, emerge l'intento di quest'ultima di realizzare una serie di interventi finalizzati ad ottimizzare le strutture esistenti e la gestione delle stesse a beneficio dell'ambiente, intento che trova il suo antefatto nelle continue problematiche di emissioni odorigene che nel tempo avevano dato luogo all'adozione da parte della stessa Provincia di ripetute diffide volte all'interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti nell'impianto a causa di una gestione dello stesso in difformità a quanto prescritto nell'atto autorizzatorio.
Diffide che si sono ripetute peraltro anche successivamente alla proroga dell'autorizzazione.
E che la gestione dell'impianto non fosse conforme a quanto prescritto, emerge in modo evidente dalla relazione Arpat del 22 giugno 2011 – e dal rapporto fotografico alla stessa allegato — nella quale sono elencate una serie di difformità riscontrate, tali da indurre la stessa Arpat a chiedere alla Provincia di Arezzo l'ennesimo provvedimento volto ad interrompere l'ingresso di nuovi rifiuti e a mitigare il più possibile gli impatti odorigeni.
Da qui appunto la scelta operata con il provvedimento impugnato di non concedere alla ricorrente, date le circostanze, il rinnovo dell'autorizzazione, bensì una mera proroga di due anni allo scopo di consentire l'adeguamento dell'impianto e del processo produttivo alle prescrizioni volte ad evitare, o comunque a ridurre nei limiti del possibile, emissioni di odori nocivi percepibili dai residenti nelle aree limitrofe all'impianto.
In tale contesto, risulta evidente che le proposte migliorative fatte dalla ricorrente – cui si fa espresso riferimento nel provvedimento impugnato, a giustificazione della proroga – evidenziano la necessità, e non solo la mera opportunità, di tali interventi per la corretta gestione dell'impianto, così come sottolineato nel medesimo provvedimento.
Né vi è alcuna contraddizione tra la necessità di interventi migliorativi posta fondamento della proroga e la contestuale previsione della necessità della preventiva autorizzazione delle modifiche impiantistiche, tenuto conto che tale autorizzazione è chiaramente richiesta ai fini della valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle soluzioni migliorative proposte.
Né si può fondatamente sostenere, infine, che la normativa vigente in materia preveda la sola possibilità di rinnovo per dieci anni.
Infatti, in accordo con quanto osservato sul punto dalla difesa dell'amministrazione provinciale, non solo il comma 12 dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006 non indica la durata del rinnovo, ma ove anche dovesse ritenersi che nel prevedere il rinnovo il legislatore abbia implicitamente supposto che lo stesso abbia una durata pari a quella della prima autorizzazione, vale a dire dieci anni, non si rinviene alcuna valida ragione per la quale debba escludersi categoricamente la possibilità di proroga dell'autorizzazione per un periodo limitato, in luogo del rinnovo, qualora, nonostante la sussistenza di problemi nella gestione che potrebbero portare al diniego del rinnovo, vi sia l'impegno del soggetto gestore ad una imminente soluzione degli stessi, così come avvenuto nel caso di specie.
3. Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IvA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
(Omissis)
Depositata in Segreteria il 10 giugno 2015