Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Marche 14 maggio 2015, n. 377

Energia - Impianto a biomassa - Autorizzazione - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Rilascio condizionato ad osservanza prescrizioni della conferenza di servizi - Ammissibilità - Emissioni impianto - Scarsa rilevanza - Articolo 272, Dlgs 152/2006 - Spandimento digestato - Operazione agricola - Legittimità

Escluso dal Tar Marche il risarcimento del danno alla salute richiesto da un residente nelle campagne dove un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse ha riversato, a fini di concimazione, il digestato prodotto.
Secondo il Giudice marchigiano (sentenza 377/2015), si tratta di un’operazione svolta su terreni agricoli che la ricorrente non può contestare, “avendo accettato il rischio di subire le emissioni odorigene che a precise cadenze temporali avvertono tutti coloro che abitano in zone agricole”.
A tal fine, non fa differenza che il concime impiegato sia quello prodotto dall’impianto a biomasse, perché le emissioni sono le medesime di qualsiasi altro concime.
Un impianto a biomasse con potenza nominale di 999 KWe, sottolinea più in generale il Giudice, non è considerato “di per sé inquinante” dalla disciplina normativa, visto che non è soggetto ad Aia o Aua e che le emissioni in atmosfera sono considerate “scarsamente rilevanti” dal Dlgs 152/2006 (e non è nemmeno richiesta l’autorizzazione apposita).

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Rifiuti | Impianti | Biomasse / Biocombustibili | Biomasse / Biocombustibili | Agricoltura / Allevamento | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Autorizzazioni | Concimi / Fertilizzanti | Energie rinnovabili | Impianti

Tar Marche

Sentenza 14 maggio 2015, n. 377

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Lorena (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

contro

— Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

— Provincia di Ancona, Comune di Osimo, non costituiti;

— Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

C.O.(omissis) , rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione,

del provvedimento n. 25/Efr_11 del 24/2/2009, con il quale il Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche ha autorizzato la società agricola C.O. (omissis) a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili nel Comune di Osimo, nonchè di tutti gli atti connessi, conseguenti e correlati, tra i quali, in particolare:

— l'atto prot. n. 559061 del 2/10/2008 del Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche;

— il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria redatto dalla Regione Marche — P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico — in data 16/10/2008;

— l'atto del 18/12/2008 prot. n. 710313 del Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche;

— l'atto prot. n. 35941/2916 del 6/2/2009 del Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, Ufficio Prevenzione Incendi;

— l'atto prot. n. 11782 del 12/2/2009 della Provincia di Ancona, Settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;

— l'atto prot. n. 05893 del 12/2/2009 del Comune di Osimo, Dipartimento del Territorio;

— l'atto prot. n. 117147 del 27/2/2009 del Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche;

— l'atto prot. n. 0608320 del 23/10/2009 del Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche;

— il provvedimento prot. n. 22617/2699 del 5/10/2009 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona;

— dell'atto prot. n. 37770 del 26/11/2009 del Comune di Osimo, Dipartimento del Territorio;

— il provvedimento del Comune di Osimo del 30/12/2009;

— l'atto del 15/2/2010 del Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche;

nonchè per la condanna

della Regione Marche al risarcimento di tutti i danni causati alla ricorrente in conseguenza dell'adozione degli atti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di Co.(omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

1. La sig.ra (omissis), esponendo di essere residente in una casa di proprietà ricadente alla via di Jesi del Comune di Osimo, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati in data 22/6/2010, ha impugnato tutti gli atti e provvedimenti (indicati in epigrafe) con cui la Regione Marche ha autorizzato la controinteressata C.O. (omissis), ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, a realizzare ed esercire, in un'area compresa tra la via di Jesi e la via Albanelli, un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse avente la potenza nominale di 999 KWe.

Con i motivi aggiunti depositati in data 15/4/2011 e in data 13/7/2011 la sig.ra (omissis) ha invece impugnato i provvedimenti con cui la controinteressata C.O. (omissis) è stata ammessa dalla stessa Regione a percepire un contributo di circa 610.000,00 € (a valere sui fondi del Piano di Azione Bieticolo Saccarifero — Pabs) per la medesima iniziativa qui avversata.

2. A premessa dei motivi di ricorso la sig.ra (omissis) evidenzia che l'interesse a contestare la realizzazione dell'impianto in parola è legato al peggioramento delle condizioni ambientali che la messa in funzione della centrale è idonea a cagionare (in particolare ad essa ricorrente, che soffre di patologie respiratorie diagnosticate da tempo), stante la distanza ravvicinata dell'impianto medesimo dalle abitazioni più vicine.

3. Queste le censure contenute nel ricorso introduttivo e nei vari atti di motivi aggiunti:

— (motivo sub A ricorso introduttivo) violazione e falsa applicazione sotto più profili degli articoli 14 e segg. della legge 241/1990. Con questo articolato motivo, la ricorrente deduce in particolare che:

a) la conferenza dei servizi all'esito della quale il progetto è stato approvato ha operato in composizione illegittima, per non esservi state invitate Asur Marche e Arpam (la cui partecipazione era doverosa al fine di valutare le conseguenze sul piano igienico-sanitario e della sicurezza dell'impianto);

b) il Comune di Osimo risulta avere presenziato alla conferenza dei servizi con un proprio funzionario che è responsabile del settore ambientale, ma non risultano acquisiti i pareri dei servizi urbanistica, edilizia e viabilità (pareri che risultavano necessari in relazione alle varie matrici interessate dal progetto in contestazione);

c) non è stato coinvolto nel procedimento il Settore Viabilità della Provincia di Ancona, nonostante fosse stata inizialmente dibattuta la possibilità di consentire l'accesso all'impianto dalla strada provinciale SP 3;

d) è stato violato anche l'articolo 14-bis della legge 241/1990, in quanto la prima conferenza istruttoria del 16/10/2008 è divenuta in realtà l'unico momento partecipativo degli enti coinvolti;

e) la Regione ha erroneamente valutato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Osimo in data 15/10/2008, dal quale risulta invece che l'impianto sorge su aree che il Prg classifica, rispettivamente, zona EO_11 — fascia della continuità naturalistica — e in zona El_2 — elementi arborei. Dal verbale della conferenza dei servizi l'area risulta classificata genericamente come zona E, il che ha evidentemente indotto le amministrazioni partecipanti alla conferenza a sottovalutare l'impatto ambientale e paesaggistico della centrale. L'attività di produzione di energia elettrica mediante biomasse non risulta essere compresa nelle categorie di uso prevalenti e complementari delle zone territoriali omogenee previste dal vigente strumento urbanistico e relative N.T.A.;

f) in data 15/10/2009 la Società C.O. (omissis) ha presentato una proposta di variante al progetto già autorizzato dalla Regione Marche con decreto n. 25/Efr_11 del 24/2/2009, sulla quale il Comune di Osimo ha espresso parere contrario soprattutto con riguardo alla viabilità di accesso all'impianto proposta da C.O. (omissis) Tali rilievi, secondo la ricorrente, valgono anche in relazione al progetto originario, perché gli elementi oggetto di nuova disamina da parte del Comune di Osimo non attengono a modifiche intervenute con la variante, bensì a strutture e consistenza del progetto esistenti già nella versione originaria. Seppure è vero che successivamente la ditta odierna controinteressata ha rinunciato alla variante, è altrettanto vero che il responsabile regionale del procedimento, con nota del 14/1/2010, ha preteso dalla ditta la formulazione di un progetto esecutivo adeguato ai rilievi formulati dagli enti coinvolti. Pertanto, anche se in modo del tutto improprio, è stato sostanzialmente assentito un nuovo progetto in sostituzione di quello approvato con decreto del 24/2/2009, senza l'osservanza di analoga forma e senza previa consultazione degli enti partecipanti alla conferenza dei servizi. Non è affatto chiaro, infine, se all'esito finale del procedimento sia stato autorizzato il progetto originario o invece quello esecutivo presentato il 14/1/2010;

— (motivo sub B ricorso introduttivo) violazione dell'articolo 4 (recte, 57, comma 4) della Lr Marche 22/12/2009, n. 31;

— (motivo sub C ricorso introduttivo) violazione del Dlgs n. 152/2006. Al riguardo la ricorrente evidenzia la necessità della sottoposizione del progetto a valutazione di impatto ambientale e ciò anche a prescindere dal predetto articolo 57, comma 4, Lr n. 31/2009, in considerazione del fatto che l'impianto in parola è prima di tutto una struttura di raccolta, stoccaggio e lavorazione di rifiuti, e dunque soggiace alla normativa specifica di settore, dettata dal Dlgs n. 152/2006 e dalle direttive comunitarie sulla Via (a sostegno della doglianza viene richiamata la sentenza del Tar Bologna, Sezione II, n. 3296/2008);

— (motivo sub D ricorso introduttivo) violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali in materia di edilizia e urbanistica. A questo proposito, la ricorrente evidenzia che, nel silenzio della normativa speciale, deve ritenersi che laddove l'autorizzazione regionale costituisca variante rispetto alla vigente normativa urbanistica, l'efficacia della stessa deve essere subordinata alla ratifica da parte del competente Consiglio comunale, il quale sarebbe altrimenti espropriato di fatto del proprio potere-dovere di regolamentare l'assetto urbanistico-edilizio del territorio comunale;

— (censura sub A atto di motivi aggiunti del 22/6/2010) ulteriore dimostrazione della falsa applicazione degli articoli 14 e segg. della legge n. 241/1990 in relazione all'articolo 57 Lr n. 31/2009 ed al Dlgs n. 387/2003 in conseguenza delle differenze tra il progetto approvato il 24/2/2009 e quello depositato il 14/1/2010;

— (censura sub B atto di motivi aggiunti del 22/6/2010) violazione della legge n. 447/1995, del Dpcm 14/11/1997 e della regolamentazione comunale del livello di rumorosità stabilito per la zona dove è prevista la realizzazione dell'impianto;

— (censura sub C atto di motivi aggiunti del 22/6/2010) ulteriore dimostrazione della violazione della legge n. 241/1990 in relazione alla mancata partecipazione dell'Arpam alla conferenza dei servizi. Secondo la ricorrente, anche in relazione al motivo sub B), risulta provato che l'Arpam doveva presenziare alla conferenza dei servizi, perché non è vera la tesi della Regione e della controinteressata secondo la quale l'impianto è irrilevante sotto il profilo dell'impatto acustico;

— (censure dell'atto di motivi aggiunti del 15/4/2011) plurime violazioni del bando relativo al Pabs approvato con decreto dirigenziale del 27/11/2008;

— (censure atto di motivi aggiunti del 13/7/2011) plurime violazioni del bando relativo al Pabs approvato con decreto dirigenziale del 27/11/2008 e difetto di istruttoria (con riguardo alle numerose varianti progettuali apportate da C.O. (omissis), le quali hanno modificato le condizioni esistenti al momento dell'ammissione dell'intervento al finanziamento regionale).

È stata altresì proposta una domanda risarcitoria, con cui la ricorrente ha chiesto il ristoro dei danni alla salute e di quelli legati al deprezzamento della sua proprietà immobiliare cagionato dalla presenza dell'impianto.

4. Si sono costituiti in giudizio, fra gli altri, la Regione Marche e la controinteressata C.O. (omissis), le quali hanno formulato una serie di eccezioni preliminari ed hanno comunque chiesto il rigetto nel merito delle domande proposte.

Con ordinanze nn. 537/2010 e 127/2011 è stata respinta per due volte la domanda cautelare, mentre con ordinanza n. 406/2010 è stata disposta istruttoria al fine di verificare la consistenza e la posizione sul terreno dell'impianto effettivamente realizzato rispetto a quello autorizzato con il decreto n. 25/Efr_11 del 24/2/2009 (l'istruttoria è stata eseguita dalla Regione in data 1/9/2010).

Infine, con l'ordinanza n. 269/2014 era stata fissata per il 5 marzo 2015 l'udienza di trattazione del merito, poi differita al 2 aprile 2015 in ragione di esigenze difensive rappresentate da C.O. (omissis) nel corso della discussione preliminare all'udienza del 5/3/2015.

 

Diritto

5. Il ricorso e gli atti di motivi aggiunti vanno in parte accolti, in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili.

Prima di passare alla trattazione delle censure formulate dalla ricorrente il Collegio ritiene opportuno evidenziare che nella presente vicenda giudiziaria sono state agitate diverse questioni del tutto irrilevanti ai fini della decisione, in quanto afferenti il versante penale (si tratta, in particolare, di un procedimento aperto a carico di alcuni funzionari regionali che sono intervenuti a vario titolo nel procedimento autorizzativo de quo e del legale rappresentante pro tempore di C.O. (omissis) e i reati ipotizzati attengono a fattispecie corruttive). Come è noto, pur dovendo il Giudice amministrativo, al pari di qualsiasi altro Giudice, tenere in debito conto le risultanze di processi penali nei quali viene esaminata incidenter tantum la legittimità dei medesimi atti e provvedimenti che sono oggetto del coevo giudizio amministrativo, ciò non impedisce di per sé al G.a. di delibare autonomamente la legittimità dei medesimi atti e provvedimenti allorquando:

— i giudizi penali (come nella specie) non siano ancora approdati alla loro definitiva conclusione;

— esistano profili di valutazione autonoma legati alla sussistenza di vizi che non denotano di per sé alcuna violazione diretta di norme penali.

Né rileva di per sé la presenza di eventuali procedimenti penali cautelari (sequestro di beni aziendali, etc.), perché, in disparte le considerazioni svolte supra e riferite alla necessità che si sia già formato un giudicato penale, si tratta di vicende del tutto fisiologiche, molto comuni, ad esempio, nelle controversie in materia edilizia in cui vengono impugnati provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi (controversie nelle quali viene molto spesso data contezza al Giudice amministrativo della presenza, per l'appunto, del sequestro penale sui beni abusivi, il che non impedisce però al Giudice stesso di pronunciarsi nei limiti della sua giurisdizione – e senza alcun condizionamento discendente della pendenza del sequestro penale — sulla legittimità dei titoli edilizi che vengono in rilievo).

Va inoltre ricordato che esistono specifiche fattispecie di reati di cui al titolo II del libro II del codice penale le quali nulla dicono di per sé sulla legittimità degli atti amministrativi eventualmente rilevanti ai fini penali: si pensi, ad esempio, alla corruzione c.d. impropria susseguente (articolo 318 c.p., nel testo risultante dalla novella di cui alla legge n. 190/2012).

6. La parziale fondatezza della domanda impugnatoria impone al Collegio di esaminare le eccezioni preliminari formulate dalle controparti, le quali evidenziano:

— la tardività del ricorso introduttivo, per essere stato il decreto n. 25/Efr_11 del 24/2/2009 pubblicato sul Burm n. 39 del 27/4/2009 e per avere la stessa ricorrente dimostrato di essere a conoscenza dell'esistenza del provvedimento stesso quantomeno dal dicembre 2009 (visto che in data 24/12/2009 la sig.ra (omissis) aveva indirizzo a tutte le amministrazioni interessate e a C.O. (omissis) una lettera con cui diffidava i destinatari dall'avviare i lavori di costruzione dell'impianto);

— la carenza di legittimazione attiva/interesse al ricorso in capo alla sig.ra (omissis).

Tali eccezioni non sono però da condividere, atteso che:

— a prescindere dal fatto che anche in subiecta materia trovano applicazione i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di decorrenza del termine per l'impugnazione di atti di assenso edilizio (per cui, anche se degli atti comunali con cui vengono rilasciate le concessioni edilizie è prevista la pubblicazione all'Albo pretorio, ciò non ha impedito alla giurisprudenza di ritenere — si può dire da sempre — che il termine per impugnare gli atti di assenso edilizio decorrono in molti casi dalla data di inizio dei lavori e in altrettanto numerosi casi dalla data di ultimazione delle opere), nella specie il ricorso non è tardivo perché parte ricorrente deduce che l'impianto per cui è causa è stato realizzato in forza di un'autorizzazione implicita rilasciata dalla Regione nel mese di febbraio 2010, la quale non è stata ovviamente soggetta a pubblicazione o ad altra forma di comunicazione efficace erga omnes (vedasi il motivo sub B del ricorso introduttivo e la censura sub A dei motivi aggiunti del 22/6/2010). Seppure in generale la tempestività di un ricorso giurisdizionale amministrativo non può dipendere dalla lettura soggettiva che il ricorrente pretende di dare agli atti amministrativi oggetto di censura, nel caso in esame la prospettazione della ricorrente, valutata ovviamente "ora per allora", non appare manifestamente infondata o funzionale a recuperare il termine decadenziale. A prescindere infatti dalla fondatezza della censura dianzi richiamata, la sig.ra (omissis) assume che l'impianto che C.O. (omissis) ha in concreto realizzato è diverso da quello a suo tempo assentito dalla Regione e questo, dal punto di vista oggettivo, è indiscutibile, come è stato dimostrato dall'istruttoria disposta dal Tar con ordinanza n. 406/2010 e come è del resto comprovato dalle stesse difese di C.O. (omissis) (le quali non negano che vi sia stata una modifica materiale, puntando piuttosto sul fatto che la rotazione dell'impianto rispetto alla proprietà (omissis) non dà luogo ad una modifica sostanziale tale da richiedere l'apertura del procedimento autorizzativo in variante, non essendosi avuta una traslazione delle strutture che abbia implicato la fuoriuscita dell'impianto dall'area di sedime indicata nelle planimetrie presentate nel corso del procedimento autorizzativo concluso con il decreto del 24/2/2009). Ma, del resto, se la ricorrente avesse consultato il progetto a suo tempo autorizzato dalla Regione e avesse poi verificato "sul campo" la posizione effettiva dell'impianto avrebbe certamente maturato l'idea che la controinteressata aveva violato l'autorizzazione regionale o che comunque vi fosse qualche anomalia procedurale rilevante o, per l'appunto, che fosse stata autorizzata una variante progettuale. Ai fini della tempestività del ricorso ciò è sufficiente, altra cosa essendo, come detto, la fondatezza delle suddette doglianze;

— nella specie è indiscutibile il fatto che l'abitazione della ricorrente si trova a circa 400 metri dal confine del lotto nel quale ricade l'impianto (vedasi le risultanze dell'istruttoria disposta dal Tar), per cui è innegabile la sussistenza della c.d. vicinitas. Va inoltre evidenziato che il complessivo impatto ambientale dell'impianto è legato anche all'incremento del traffico veicolare dovuto al fatto che l'impianto stesso va quotidianamente rifornito della materia prima occorrente al suo funzionamento. Anche sotto questo profilo non si può negare una potenziale lesione degli interessi di parte ricorrente, il che è sufficiente ai fini del riconoscimento della legittimazione e dell'interesse ad agire.

7. Si può ora passare all'esame delle varie censure formulate nel ricorso introduttivo e nei vari atti di motivi aggiunti, iniziando proprio da quelli depositati nei mesi di aprile e luglio 2011.

Queste doglianze sono da dichiarare inammissibili per carenza di interesse, carenza che è a sua volta discendente dall'assenza di un nesso di presupposizione fra gli atti autorizzativi ex Dlgs n. 387/2003 e quelli afferenti la concessione del contributo regionale in parola.

Infatti, seppure la ricorrente avesse provato (ma non è stata in grado di farlo, mentre la controinteressata, in allegato alla memoria difensiva dell'11/7/2011, ha prodotto documentazione che smentisce l'assunto della sig.ra (omissis)) che C.O. (omissis), in assenza del predetto contributo, non sarebbe riuscita a realizzare l'impianto in parola, ugualmente mancherebbe quell'imprescindibile nesso di presupposizione procedimentale fra atti e procedimenti che legittima la proposizione di motivi aggiunti nell'ambito di un ricorso pendente.

Va infatti osservato che l'autorizzazione regionale ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003 è intervenuta nel febbraio 2009 mentre la graduatoria afferente i progetti ammessi a contributo Pabs è stata approvata nel mese di luglio 2009; pertanto, nel momento in cui ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, C.O. (omissis) non era affatto sicura di ottenere il contributo, per cui cade anche il flebile legame materiale fra le due vicende amministrative in base al quale la ricorrente ritiene di essere legittimata a proporre i motivi aggiunti in esame.

Analoga declaratoria di inammissibilità meritano le censure contenute nelle pagg. 6 e ss. dell'atto di motivi aggiunti del 22/6/2010, formulate sotto forma di replica alle difese di C.O. (omissis), in quanto le argomentazioni difensive delle parti resistenti non possono integrare il contenuto e la motivazione dei provvedimenti impugnati e dunque non è possibile "appoggiarsi" a tali difese per estendere al di là del termine decadenziale le censure contenute nel ricorso introduttivo.

8. Il primo motivo del mezzo introduttivo, nella parte in cui si censura l'omessa partecipazione al procedimento di Asur Marche e Arpam, è assorbito dalle censure afferenti la mancata sottoposizione a Via del progetto (di cui si dirà infra) e non va dunque esaminato.

9. Il motivo rubricato sub A nel ricorso introduttivo è per il resto infondato, atteso che:

— il Comune di Osimo, come prescrive le normativa nazionale sul funzionamento della conferenza di servizi, ha inviato presso la Regione un unico rappresentante, ma in data 12/2/2009 aveva espresso un parere favorevole con prescrizioni sottoscritto dai responsabili dei settori comunali coinvolti nel procedimento (doc. allegato n. 10 al ricorso);

— dal certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree in argomento risulta che l'impianto ricade in aree classificate in parte EO_11 e in parte EI_2. Premesso che l'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 prevede espressamente che gli impianti in questione possono sorgere in zone agricole, va rimarcato il fatto che il Comune di Osimo, con deliberazione di C.C. n. 6/2010, ha deciso di applicare agli impianti medesimi l'esenzione di cui all'articolo 60 let 3c) delle Nta del PPAR (sulla tematica si veda la sentenza n. 181/2015 di questo Tar), sia pure, come correttamente rilevato dalla ricorrente nella memoria difensiva del 13/9/2010, previa sottoposizione dei relativi progetti a screening di Via. Sotto questo profilo non esiste dunque alcuna incompatibilità con il Prg dal punto di vista urbanistico e/o paesaggistico;

— in generale, la giurisprudenza amministrativa ammette ormai con una certa larghezza la prassi dell'approvazione dei progetti di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi (ma lo stesso principio vale anche per i procedimenti di Via), trattandosi di prassi non contrastante con alcuna specifica norma e rispettosa del principio di celerità dell'azione amministrativa. Naturalmente ciò può porre dei problemi in fase di realizzazione del progetto, allorquando il proponente non rispetta in pieno tali prescrizioni, ma questo non incide ex se sulla legittimità del provvedimento autorizzativo, sempre che, ovviamente, in sede autorizzativa le amministrazioni competenti abbiano sottoposto a valutazione un progetto dettagliato e non un semplice progetto di massima (sul punto si tornerà nei successivi paragrafi 12. e ss.). Non è pertanto decisivo ai fini che qui interessano il fatto che la conferenza di servizi si sia svolta in unica seduta e che le amministrazioni intervenute abbiano formulato prescrizioni che la ditta proponente avrebbe dovuto osservare in fase realizzativa (sotto il controllo della Regione, la quale, peraltro, nella specie è titolare in via esclusiva del potere autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003).

10. Il motivo rubricato sub D) nel ricorso introduttivo va invece respinto per due diverse ragioni:

— in generale, perché l'articolo 12, comma 7, Dlgs n. 387/2003 (secondo cui l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico) reitera un principio che è ormai abbastanza consolidato nell'ordinamento, come comprovano altre disposizioni di settore volte a garantire la celerità dei procedimenti autorizzativi relativi ad impianti lato sensu produttivi (vedasi ad esempio l'articolo 208, comma 6, Dlgs n. 152/2006 in tema di insediamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti), e che non appare di per sé lesivo delle prerogative dei Comuni in materia urbanistica, visto che il Comune interessato alla variante partecipa alla conferenza di servizi e in quella sede può anche opporre un dissenso motivato;

— nello specifico, perché nel caso in esame non si è avuta alcuna variante urbanistica, visto che l'area è classificata agricola dal Prg. Al riguardo, è del tutto evidente che l'articolo 12, comma 7, parlando di aree "agricole", non può che riferirsi alla classificazione in base alle destinazioni generali di cui al Dm n. 1444/1968, non potendo la norma tenere conto di tutte le sub-classificazioni delle zone E che i vari Prg possono prevedere. E nella specie non c'è dubbio che il Prg di Osimo classifica le aree in questione come zone E, anche se poi le distingue in sottozone.

11. Non è nemmeno fondato il motivo rubricato sub B) nell'atto di motivi aggiunti del 22/6/2010 (ancorché la problematica delle emissioni acustiche rilevi in sede di procedura di Via), visto che dalle relazioni di impatto acustico prodotte dai tecnici di fiducia di C.O. (omissis) non risultano superati (anche grazie alle varianti progettuali adottate in corso d'opera) i limiti di emissioni di cui al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Al riguardo va evidenziato che la difesa della sig.ra (omissis) enfatizza oltre misura un'affermazione contenuta nella relazione a firma del dott. Ciccarelli (doc. allegato n. 3 alla produzione della ricorrente del 18/6/2010), secondo cui, poiché già allo stato attuale – ossia prima della costruzione dell'impianto C.O. (omissis) — in alcune ore del giorno si verifica il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione, si suggerisce al Comune, a seguito della realizzazione dell'impianto, di provvedere alla modifica della classificazione acustica di questa parte del territorio comunale. Il tecnico, in effetti, si riferisce alle fonti emissive sonore già esistenti e, in ogni caso, ha espresso una mera opinione irrilevante ai fini che qui interessano, avendo comunque il tecnico asseverato che l'impianto C.O. (omissis) rispetta, in base ai modelli di calcolo previsionale prescelti, i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica per la classe II.

12. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 22/6/2010 vanno invece accolti nella parte in cui la ricorrente deduce che il progetto per cui è causa andava sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via, ai sensi della direttiva 85/337/Ce (applicabile ratione temporis) e dell'articolo 57, comma 4, Lr n. 31/2009.

Si tratta di due profili fra loro autonomi, nel senso che, anche a non voler ritenere applicabile il citato articolo 57, comma 4, ugualmente il ricorso andrebbe accolto per il motivo suddetto.

Ma nel prosieguo si darà conto dell'applicabilità al caso di specie della norma regionale più volte richiamata, la quale, contrariamente a quanto opinato dalla difesa di C.O. (omissis), non è stata interessata della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 332/2010, pronuncia che ha invece "colpito" solo i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 57. Fra l'altro, il venire meno con effetto ex tunc del comma 2 rende inapplicabile l'eccezione di cui la difesa di C.O. (omissis) parla a pagina 16 della memoria difensiva del 3/6/2010. Va tuttavia osservato che dal decreto autorizzativo del 24/2/2009 e dai documenti annessi allo stesso risulta che l'impianto de quo utilizza per la produzione di energia elettrica anche biomasse vegetali.

Sempre con riguardo alle difese della controinteressata, va poi osservato che l'inclusione degli impianti de quibus negli elenchi allegati alla Lr n. 7/2004 è automatica, essendo stata disposta dallo stesso articolo 57, ed è pertanto fuorviante l'argomento per cui gli impianti a biomasse non sono mai comparsi negli allegati alla prima legge regionale sulla Via (attualmente la Via è regolata dalla Lr n. 3/2012, come modificata dalla Lr n. 30/2012). Ciò è tanto vero che l'articolo 24 della successiva Lr n. 20/2011, nel prevedere per la prima volta una soglia di esenzione dalla Via degli impianti in questione — soglia che è stata poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 93/2013 — ha abrogato l'articolo 31 (che a quel punto era divenuto superfluo, visto che la sua disciplina era stata interamente recepita dalla Lr n. 20/2011 e trasfusa nella Lr n. 7/2014, con l'unica novità della previsione di soglie di esenzione).

12.1. La difesa della controinteressata C.O. (omissis), da ultimo con la produzione documentale del 24/3/2015, ha fin dall'inizio del processo tentato di sminuire la portata delle varianti progettuali apportate dalla ditta in fase di costruzione dell'impianto, evidenziando in particolare che tali varianti sono qualificate come non significative ai fini autorizzatori – nel senso che non è necessaria una nuova autorizzazione – dalla normativa speciale di settore.

Questa ricostruzione è certamente corretta in linea teorica e trova peraltro autorevole avallo nella sentenza n. 72/2015 della Sezione II della Cassazione Penale depositata in atti il 24/3/2015. Vi sono però due profili assolutamente dirimenti che diversificano il versante penale da quello amministrativo, ossia:

— la normativa speciale di cui si parla non era vigente al momento della proposizione del presente ricorso;

— tale normativa riguarda solo i profili "edilizi" e non anche quelli afferenti la valutazione di impatto ambientale (per cui sono irrilevanti le pur pregevoli argomentazioni espresse dalla difesa di C.O. (omissis) negli ultimi scritti difensivi circa la nozione di variazione essenziale ai sensi del Tu n. 380/2001 e della Lr n. 14/1986).

In effetti, come correttamente ricostruito dalla Cassazione Penale, le disposizioni che stabiliscono quali sono le variazioni progettuali da considerare essenziali ai fini autorizzatori sono contenute nel Dlgs n. 28/2011, entrato in vigore in epoca successiva a quella di incardinazione del presente giudizio.

Nel prosieguo della sentenza, però, la Cassazione Penale ha rilevato che una nuova autorizzazione non sarebbe stata necessaria nel caso di specie visto che le varianti apportate da C.O. (omissis) non sono da ritenere sostanziali ai sensi delle disposizioni sulla Via contenute nel Dlgs n. 152/2006.

12.2. Ora, sul punto vanno operate alcune precisazioni, legate anche al fatto che in un passaggio successivo della sentenza la Suprema Corte ha comunque fatta salva la verifica del rispetto della normativa sulla Via:

— in primo luogo, in sede penale il sindacato del Giudice non è ovviamente delimitato dai motivi di ricorso al pari di quanto accade nel giudizio amministrativo, dovendosi accertare anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (il quale può mancare anche laddove la fattispecie materiale sia stata invece accertata);

— in secondo luogo, nella sentenza n. 72/2015 non è menzionata per nulla la Lr n. 31/2009;

— in terzo luogo, la definizione di variazioni essenziali riportata dalla Cassazione è desunta proprio dalle disposizioni del Dlgs n. 152/2006 sulla Via, le quali rimettono all'autorità competente e non al proponente la valutazione circa la significatività delle varianti progettuali. E la sig.ra (omissis) ha censurato proprio il fatto che la Regione non ha in alcun modo valutato la portata delle varianti, limitandosi ad assentire per silentium il progetto "esecutivo" depositato da C.O. (omissis) il 14/1/2010.

12.3. Per cui, anche volendo prescindere dai profili "edilizi", restavano in piedi i profili ambientali, visto che:

— la nota regionale del 23/10/2009, con cui è resa nota agli enti interessati la presentazione da parte di C.O. (omissis) della variante progettuale e viene chiesto ai medesimi enti di esprimere il parere di rispettiva competenza, pur contenendo considerazioni afferenti la non significatività delle modifiche, conclude nel senso della necessità di un'autorizzazione in variante, l'unica particolarità consistendo nel fatto che, qualora tutti gli enti coinvolti avessero concordato per la non significatività delle modifiche progettuali, la variante sarebbe stata autorizzata direttamente dalla Regione, senza passare per una nuova conferenza di servizi. Nella nota in commento, peraltro, si fa un fugace accenno al miglioramento dell'impatto ambientale, ma ciò non è ovviamente sufficiente ai fini dell'assolvimento delle verifiche preliminari richieste in sede di Via (verifiche che, peraltro, competono ad altro ufficio regionale o, per alcune tipologie di progetti, alla Provincia di Ancona);

— il Comune di Osimo, con nota del 24/11/2009, aveva espresso parere contrario sulla variante progettuale poi rinunciata da C.O. (omissis), in particolare per quanto concerne la viabilità prevista dalla variante;

— le successive note regionali del 14/1/2010 e del 15/2/2010 confermano però che molti dei profili più rilevanti sono stati comunque lasciati in sospeso, il che emerge in particolare dal terzultimo paragrafo della nota del 14/1/2010 (in cui il dirigente regionale competente, preso atto della formale rinuncia alla variante, invita testualmente C.O. (omissis) a "…redigere e presentare… un nuovo progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo iniziale approvato…", evidenziando che nel far ciò la ditta avrebbe dovuto "…recepire tutte le prescrizioni, i suggerimenti e gli indirizzi dettati dagli Enti, anche in fase di esame del progetto di variante, purché gli adeguamenti non assumano valore ed aspetto significativo di variazione rispetto agli obiettivi approvati…". Nel paragrafo successivo il dirigente regionale comunica alla ditta che le è data "…facoltà di ubicare le opere in zona baricentrica rispetto al perimetro del lotto già preso in esame dagli enti competenti al fine di migliorare l'accesso alla strada provinciale in relazione alla viabilità interna, di contenere l'impatto visivo…");

— come correttamente eccepito dalla ricorrente nei motivi aggiunti del 22/6/2010, un tale modus procedendi non è corretto, in quanto l'autorizzazione unica ex articolo 12 tiene luogo di tutti gli atti di assenso previsti dalle varie normative di settore, per cui non si può approvare un progetto lasciando però alla fase realizzativa la risoluzione di problematiche di non secondario momento. Né vale richiamare, come fa la difesa di C.O. (omissis), la tripartizione dei livelli di progettazione prevista dal Dlgs n. 163/2006, perché questa si riferisce ai lavori pubblici ed obbedisce ad ben altre esigenze (in primis programmatorie e in secondo luogo inerenti alle modalità di aggiudicazione degli appalti – ad esempio nell'appalto integrato va messo a gara il progetto preliminare).

Come risulta dalle varie planimetrie depositate in atti, il progetto effettivamente realizzato diverge da quello approvato nel febbraio 2009, in particolare con riguardo alla distanza dell'impianto da alcune abitazioni (fra cui quella della ricorrente) ed alla mitigazione dell'impatto visivo, il che, come detto in precedenza, rileva quantomeno ai fini della valutazione di impatto ambientale.

12.4. Il Collegio, in sostanza, ritiene che la proponente abbia rinunciato alla variante temendo forse di "incappare" nella disposizione regionale che all'epoca era in itinere (e quindi di dover sottoporre il progetto a screening di Via, con conseguente ritardo nell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto) e che la Regione abbia ritenuto di poter avallare implicitamente le varianti progettuali, senza porsi in maniera esplicita il problema dell'applicabilità dell'articolo 57, comma 4.

Fra l'altro, la più volte citata nota regionale del 14/1/2010 è molto equivoca, soprattutto nella parte in cui invita la ricorrente a tenere conto delle prescrizioni e dei pareri che le varie amministrazioni interessate hanno formulato sul progetto in variante poi rinunciato da C.O. (omissis) Questo, a giudizio del Collegio, pone un'alternativa secca: o la nota in commento costituisce una vera e propria autorizzazione in variante (e allora al procedimento si applicava l'articolo 57, comma 4, della legge n. 31/2009, già vigente alla data del 14/1/2010) oppure tali prescrizioni non potevano essere impartite a C.O. (omissis), essendovi stata rinuncia alla variante. È evidente che la risposta corretta al quesito non può che essere la prima (in quanto la Regione ha comunque tenuto conto degli esiti di una nuova istruttoria svolta da essa stessa e dagli altri enti pubblici interessati, tanto da imporre a C.O. (omissis) di realizzare l'impianto tenendo conto anche dei contributi istruttori acquisiti in questa fase) con conseguente condivisione del motivo di ricorso in trattazione.

13. Ma anche laddove non si volesse ritenere applicabile l'articolo 57, comma 4, Lr n. 31/2009, ugualmente il progetto andava sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via.

Al fine di giustificare tale conclusione vanno operate le seguenti precisazioni, le quali danno conto anche del travagliato percorso giurisdizionale che si è registrato con riguardo ad analoghe vicende decise nel recente passato da questo Tribunale.

13.1. In primo luogo va osservato che non è rilevante la fattispecie casistica in cui la ricorrente ha inquadrato il progetto in questione ai fini dell'assoggettabilità a Via (ossia l'assunto per cui la centrale C.O. (omissis) sarebbe assimilabile ad un impianto per il trattamento dei rifiuti, assunto che è stato a sua volta mutuato dalla sentenza n. 3296/2008 del Tar Bologna, in seguito riformata dalla sentenza n. 6117/2009 del Consiglio di Stato).

In effetti, il motivo di ricorso va individuato sulla base della contestazione di ordine sostanziale, non essendo invece indispensabile la specificazione "interna" della censura.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga contestato un intervento edilizio che l'autore abbia eseguito in regime di attività edilizia libera, nel mentre colui che contesta l'intervento sostiene che lo stesso era soggetto ad un assenso da parte del Comune. In questo caso, seppure il ricorrente errasse nell'individuare la natura dell'atto di assenso necessario (s.c.i.a. anziché permesso di costruire) e/o nel qualificare l'intervento in relazione alla classificazione dell'articolo 3 Tu n. 380/2001 (restauro o ristrutturazione edilizia o altra fattispecie), il ricorso andrebbe accolto laddove venisse comunque dimostrato che l'intervento non era realizzabile in regime di attività edilizia libera.

13.2. Quanto invece ai profili temporali (giustamente enfatizzati dalla difesa di C.O. (omissis) negli ultimi scritti difensivi), va osservato che:

— nella sentenza n. 301/2013, relativa a vicenda analoga, questo Tribunale aveva sostenuto la tesi per cui non può essere rilevata d'ufficio una questione di incompatibilità costituzionale e/o comunitaria di una norma di legge laddove nel ricorso si invochi l'applicazione di una norma diversa che non è invece applicabile ratione temporis (in quel caso la parte ricorrente riteneva applicabile la Lr n. 3/2012, mentre il Tribunale aveva ritenuto — sotto questo profilo correttamente — che il procedimento si era svolto nel regime della previgente Lr n. 20/2011 ed aveva dunque escluso di poter rilevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale e/o comunitaria legata ad una norma diversa da quella invocata dalla parte ricorrente a sostegno della domanda annullatoria). Nella sentenza n. 301/2013 il Tribunale aveva altresì ritenuto che in assenza di normativa regionale sulle soglie di esenzione dalla Via avrebbero trovato applicazione le ancor più favorevoli soglie di esenzione previste dalla normativa statale;

— la citata sentenza è stata dapprima sospesa in sede cautelare e in seguito riformata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato (ord. n. 4184/2013 e sentenza n. 4729/2014) sul presupposto per cui il Tribunale avrebbe dovuto porsi ex officio il problema della compatibilità comunitaria della Lr n. 20/2011, recando le due leggi in parte qua una disciplina del tutto identica. In successive decisioni il Tribunale si è adeguato al dictum del Giudice di appello (vedasi ad esempio la recente sentenza n. 991/2014), a ciò astretto anche dalla sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale, nel frattempo intervenuta;

— la sentenza della Consulta ha infatti consentito di ritenere incompatibile con la direttiva 85/337/CeE (che in parte qua recava una disciplina del tutto identica a quella della direttiva 92/2011/UE "prima versione" – la direttiva del 2011 è stata infatti di recente sensibilmente novellata dalla direttiva 52/2014/UE) le norme regionali previgenti alla Lr n. 3/2012 (che è stata invece oggetto specifico della pronuncia della Consulta e che, peraltro, il legislatore regionale aveva già modificato onde renderla conforme alle censure prospettate dal Governo nel ricorso proposto alla Corte Costituzionale – vedasi la Lr n. 30/2012). Come il Tribunale ha avuto poi modo di rilevare nella di poco successiva sentenza n. 559/2013, la sentenza della Consulta ha privato di consistenza anche l'argomento secondo cui in assenza di norme regionali sulle soglie di esenzione troverebbero applicazione automatica le soglie di esenzione previste dal Dlgs n. 152/2006;

— nel caso di specie, a dover essere disapplicata è proprio la legge statale vigente ratione temporis (all. IV, n. 2, let. a), alla parte II del Dlgs n. 152/2006), visto che, come emerge dal verbale della conferenza di servizi del 16/10/2008 (allegato n. 2 al ricorso) e dal documento istruttorio annesso al decreto autorizzativo del 24/2/2009, il progetto de quo è stato esonerato dalla Via in virtù della soglia di esenzione meramente quantitativa di 50 MW di potenza, pur rientrando nella tipologia di impianti di cui al punto 2, let. a), dell'allegato B1 alla Lr n. 7/2004. Nella sentenza n. 93/2013 la Consulta ha infatti dichiarato contrarie alle direttive comunitarie sulla Via le soglie di esenzione basate esclusivamente sull'elemento della potenza degli impianti, e non anche di tutti i criteri di cui all'allegato III alla direttiva 92/2011 (allegato che è identico all'omologo allegato della direttiva 85/337).

13.3. Né sono da condividere le eccezioni formulate dalla difesa di C.O. (omissis) nella memoria del 24/3/2015, perché il principio del tempus regit actum non si applica in presenza di declaratoria di incostituzionalità o di disapplicazione di norme contrastanti con la Costituzione o con il diritto comunitario (pronunce che hanno di norma effetto retroattivo, e che fanno salvi solo i rapporti esauriti. Ma nella specie, avendo la ricorrente impugnato tempestivamente le autorizzazioni rilasciate a C.O. (omissis), il presente rapporto non è esaurito).

13.4. Con riguardo alle deduzioni formulate da C.O. (omissis) nella memoria del 12/2/2015, si osserva quanto segue:

— le richiamate sentenze del Consiglio di Stato n. 4729/2014 e n. 4730/2014 confermano le tesi sostenute in precedenza, visto che la prima ha per l'appunto riformato la sentenza n. 301/2013 di questo Tar (affermando i principi di cui si è dato conto al precedente punto 13.2.), mentre la seconda ha confermato la sentenza di questo Tar n. 659/2013 (nella quale il Tribunale aveva invece fatto applicazione dei principi di cui si è detto, avendo ritenuto di disapplicare ex officio la Lr n. 20/2011 proprio in ossequio alla sentenza della Consulta n. 93/2013);

— la Corte di Giustizia CE, nella ordinanza della Sesta Sezione, 10 luglio 2008, in causa C-156/07, ha ribadito il principio secondo cui "…i criteri di selezione rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337 sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono – per i progetti rientranti nell'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano – se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale…". Non risponde pertanto al vero che prima della Lr Marche n. 20/2011 non operassero i principi comunitari poi riaffermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013 o che il solo fatto che il Dlgs n. 152/2006 prevedesse una soglia di esenzione particolarmente elevata escludeva qualsiasi questione di compatibilità comunitaria del sistema normativo nazionale. La indubbia complessità del quadro normativo statale e regionale preesistente alla sentenza n. 93/2013 può al limite rilevare in sede risarcitoria, allorquando si deve valutare la sussistenza della colpa d'apparato in capo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione unica in assenza di Via, ma ai fini annullatori non è dirimente.

13.5. Nessun rilievo riveste poi, ai fini della presente decisione, il recente Dm Ambiente 30/3/2015 (recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"), in quanto si tratta di normativa sopravvenuta e che, come tale, non può costituire parametro di valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati in questa sede.

13.6. I provvedimenti autorizzatori qui impugnati vanno dunque annullati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Dlgs n. 152/2006.

14. La domanda risarcitoria va invece respinta (oltre che per le considerazioni dianzi espresse a proposito della colpa d'apparato) per carenza di prova circa l'an e il quantum dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

A questa conclusione si perviene sulla base delle seguenti considerazioni:

A) con riferimento al danno alla salute

— in primo luogo, e a differenza di quanto opinato dalla ricorrente, gli impianti a biomasse della potenza di quello in argomento non sono considerati impianti di per sé inquinanti, visto che non sono soggetti ad Aia o Aua e che, in base all'articolo 272 Dlgs n. 152/2006, le loro emissioni sono qualificate ex lege scarsamente rilevanti (per cui non è richiesta nemmeno l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 Tu n. 152/2006);

— non è stata provata la presenza di emissioni di qualsiasi genere tali da provocare danni alla salute umana (vedasi al riguardo i referti delle verifiche svolte dall'Arpam in data 11/6/2014, 13/6/2014 e 25/6/2014 – documenti allegati nn. 16 e 17 del deposito della Regione Marche del 23/1/2015 – i quali, promanando da un ente pubblico preposto specificamente alla tutela della salute pubblica, sono da ritenere prevalenti sulle indimostrate asserzioni di cui alla perizia di parte depositata l'8/1/2015);

— né la ricorrente ha smentito il fatto di lavorare presso una ditta che svolge l'attività di produzione di carpenterie metalliche o il fatto che nelle vicinanze della suddetta ditta operano altre industrie insalubri;

— quanto alla circostanza che il digestato prodotto dall'impianto viene riversato nelle campagne circostanti l'abitazione della ricorrente (vedasi la documentazione fotografica allegata alla perizia di parte depositata in data 8/1/2015), si tratta di operazione che viene svolta in terreni agricoli e che la ricorrente non può dunque contestare, avendo accettato il rischio di subire le emissioni odorigene che a precise cadenze temporali avvertono tutti coloro che abitano in zone agricole. Si tratta infatti delle normali operazioni di concimazione dei terreni che vengono da sempre svolte nelle zone agricole e che coloro che risiedono in tali zone sono tenuti a sopportare in quanto attività lecite e indispensabili per la conduzione dei suoli. Al riguardo non fa ovviamente differenza il fatto che nella specie il concime impiegato sia prodotto nell'impianto C.O. (omissis), perché le emissioni odorigene sono le medesime di qualsiasi altro concime;

B) quanto invece al danno patrimoniale, la perizia di parte depositata dalla ricorrente in data 8/1/2015 non è in alcun modo condivisibile, in quanto il perito ha utilizzato criteri di computo del tutto arbitrari e non giustificati. In particolare non è corretta la "declassificazione" della categoria urbanistica dell'immobile di proprietà della sig.ra (omissis) che il consulente ha ritenuto di operare ai fini del calcolo della deminutio patrimoniale. A pagina 6 della perizia si assume infatti apoditticamente che il valore attuale dell'immobile va parametrato alla destinazione d'uso di magazzino o deposito e non di abitazione, e ciò in quanto la presenza dell'impianto avrebbe reso inabitabile l'immobile stesso. A parte quanto si è già detto a proposito dell'asserito danno alla salute, non risulta che il Comune di Osimo (o il Sindaco, ai sensi degli articoli 50 e 54 Tuel o del Tuls n. 1265/1934) abbia adottato provvedimenti da cui si evinca il venir meno dell'abitabilità dell'immobile o che la ricorrente abbia sollecitato l'adozione di tali misure;

— pertanto, in assenza di un'adeguata dimostrazione della sussistenza di un danno patrimoniale, non può essere il Giudice a supplire ex officio alle carenze di parte ricorrente e quantificare autonomamente l'importo del preteso risarcimento.

15. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno in parte accolti, in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili.

Ciò giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

— in parte li accoglie, in parte li respinge e in parte li dichiara inammissibili;

— compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 14 maggio 2015

 

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