Acque

Documentazione Complementare

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 28 dicembre 2012)

Regolazione dei servizi idrici: approvazione del Metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 28 dicembre 2012

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/Ce), che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito:

Comunicazione COM(2000)477), recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673), recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

— la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

— la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto ministeriale 1° agosto 1996 (di seguito: Mtn), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;

— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/2011) e, in particolare, l'articolo 10;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008;

— il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13, ed in particolare l'articolo 8-sexies (di seguito: decreto-legge 208/2008);

— il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: Dm 30 settembre 2009);

— il decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 (di seguito: legge 42/2010) e, in particolare, l'articolo 1;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2011;

— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: Dpr 116/2011), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto-legge 179/2012), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34, comma 29;

— la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (Cipe) 4 aprile 2001 n. 52 recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001";

— la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002 n. 131 recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002";

— il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 settembre 2009 (di seguito d.m. 30 settembre 2009) recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", ed in particolare l'articolo 7, comma 5;

— il parere reso in data 18 ottobre 2011 dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CoNViRi) n. 8187 (di seguito: parere CoNViRi 8187/11);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante "Approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11 recante "Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR recante "Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";

— la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012 347/2012/R/IDR recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

— la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012).

Considerato che:

in materia di attribuzioni e di finalità

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

— l'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 70/2011 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";

— il Dpcm 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/2011, specifica, all'articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:

"a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce".

— l'articolo 2, comma 1, del medesimo Dpcm 20 luglio 2012 precisa inoltre che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";

— a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (..) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse";

— il citato Dpcm 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità, precisando, all'articolo 3, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite riguardano "il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".

Considerato che:

quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria

— la direttiva 2000/60/Ce prevede all'articolo 9 che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";

— la comunicazione COM(2000)477 sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/Ce, che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";

— la Commissione europea, con la recente comunicazione COM(2012)673 – recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" – ha rimarcato l'importanza del disposto del citato articolo 9 della Direttiva 2000/60/Ce, come anche interpretato dalla citata Comunicazione COM(2000)477,  prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;

— con il Dpr 116/2011, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito"; — l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, come modificato dal richiamato Dpr 116/2011, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

— la Corte Costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'articolo 154, comma 1, cit.] "la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'articolo 154 del Dlgs n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga";

— la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale ex  multis nella sentenza n. 26 del 2011;

— l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";

— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità: — "c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

— d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

— e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

— f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";

— l'articolo 3, comma 2, del Dpcm 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che "l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

— da ultimo, l'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Considerato che:

per quanto attiene all'attività fin qui svolta

— con la deliberazione 74/2012/R/IDR l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

— con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici e che, nell'ambito di tale processo di consultazione pubblica, sono stati organizzati, nel corso del mese di giugno, una serie di seminari al fine di illustrare i contenuti del citato documento per la consultazione e raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

— a seguito dell'analisi puntuale delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, l'Autorità ha pubblicato, in data 12 luglio 2012, un ulteriore documento di consultazione, rubricato come documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, con il quale ha avviato un'ulteriore e più specifica consultazione pubblica avente per oggetto un metodo tariffario transitorio da  applicarsi nel primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia per il 2012 e 2013;

— le ragioni che rendono necessaria l'emanazione di un provvedimento tariffario transitorio, nelle more dell'adozione di un nuovo metodo tariffario a regime, sono diffusamente illustrate nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, al quale, sul punto, si rimanda;

— in disparte quanto eventualmente si osserverà sul punto nel futuro parere del Consiglio di Stato, richiesto con il citato atto prot. n. 33500 del 2012, il metodo tariffario transitorio debba trovare applicazione per gli anni 2012 e 2013, configurandosi il 2012 come la prima annualità tariffaria successiva all'intercorso trasferimento della potestà tariffaria sui servizi idrici risalente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011;

— con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;

— in esito alle osservazioni ricevute al citato documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, sono stati organizzati, in data 18 e 19 settembre 2012, alcuni seminari pubblici, aperti agli stakeholders, per illustrare i criteri di simulazione che gli Uffici dell'Autorità avrebbero seguito per addivenire alla definizione del metodo tariffario transitorio e, a partire da quella data, sono stati organizzati altresì numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti, nell'ambito dei quali sono Anche stati verificati gli algoritmi di calcolo al fine di valutare previamente l'effettivo impatto dei medesimi sulle tariffe applicate agli utenti;

— a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità e preceduta da ulteriori incontri con le associazioni rappresentative degli interessi coinvolti, in data 3 dicembre 2012 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro congressi auditorium, una Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi e separati incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta.

Considerato che:

quanto al processo di consultazione pubblica

— le risposte ai documenti di consultazione, così come i commenti ricevuti durante gli incontri svolti, hanno, in generale, evidenziato un'ampia condivisione dei principi di base delineati dall'Autorità, pur emergendo alcune preoccupazioni sia in merito alla possibilità che il nuovo metodo tariffario, ancorché transitorio, non riesca ad intercettare e regolare efficacemente tutte le peculiarità esistenti sul territorio, sia in relazione alla criticità di definire una metodologia tariffaria, ancorché transitoria, senza il supporto di un'adeguata regolazione per la separazione contabile e per la qualità del servizio;

— alcuni interventi hanno riguardato l'alternativa regolatoria tra una metodologia di command and control, basata sul riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e una metodologia che includa meccanismi incentivanti per il perseguimento delle maggiori efficienze;

— ulteriori preoccupazioni sono state espresse riguardo la liceità dell'intervento dell'Autorità con riferimento ai periodi ipotizzati di efficacia dei propri provvedimenti e sulla possibilità che i provvedimenti dell'Autorità possano incidere sulle convenzioni in essere; con riferimento a tali osservazioni, si rimanda a quanto illustrato nei documenti di consultazione documento per la consultazione 204/2012/R/IDR e documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, nonché alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012;

— in particolare, con riferimento agli orientamenti dell'Autorità in materia di struttura tariffaria del metodo transitorio, è stata in generale condivisa l'ipotesi di mantenimento delle strutture tariffarie esistenti, ma è stato da più parti auspicato un percorso di convergenza graduale che permettesse l'allineamento dell'attuale eterogeneità tariffaria alla auspicata uniformità metodologica, senza penalizzare i programmi di investimento;

— è stata anche largamente auspicata l'ipotesi che il nuovo metodo tariffario salvaguardi i percorsi di convergenza verso una tariffa unica già in atto, nei contesti territoriali che presentano una pluralità di ambiti tariffari;

— per quanto concerne gli orientamenti relativi ai costi operativi, le principali osservazioni critiche hanno riguardato:

  • la critica delle formule per la determinazione dei costi standard efficienti, sia in termini di forma funzionale, sia in termini di numerosità e rappresentatività del campione utilizzato;
  • l'incongruità dell'applicazione di un processo di efficientamento già a partire dall'anno 2012, anno in cui non è più possibile mettere in atto i necessari processi organizzativi;
  • l'inopportunità o, per taluni, l'opportunità di adottare un meccanismo di condivisione dei risparmi di costo derivanti dall'efficientamento per le imprese che risultavano più efficienti rispetto ad un indicatore di riferimento già nel 2012 e nel 2013, cioè nel corso della riforma tariffaria e nel periodo transitorio;
  • l'inopportunità, o, per taluni, l'opportunità di riconoscere le perdite sui crediti;
  • la necessità di intercettare la rischiosità del servizio, spesso senza apportare riscontri oggettivi ovvero ricorrendo a causalità che richiederebbero metodologie regolatorie specifiche (morosità);
  • in mancanza di regole omogenee di tenuta della contabilità, la criticità di utilizzare per la copertura dei costi anche i ricavi attinenti ad attività idriche non precedentemente incluse nella metodologia tariffaria in vigore, nonché i ricavi attinenti alle attività non idriche che utilizzano infrastrutture idriche (es. generazione di energia idroelettrica);
  • la coerenza con i piani d'ambito, almeno di quelli aggiornati;

— per quanto riguarda le proposte relative ai costi delle immobilizzazioni:

  • con riferimento alla valorizzazione degli ammortamenti, i gestori hanno in generale obiettato che il passaggio dal criterio dell'ammortamento inserito a bilancio a quello basato sulle vite utili regolatorie, generalmente più lunghe, potrebbe creare degli ammanchi; inversamente alcuni Enti d'ambito hanno sottolineato che, per quanto riguarda la stratificazione degli investimenti pregressi, gli ammortamenti inseriti ai sensi del precedente metodo tariffario normalizzato venivano calcolati sulla base di una vita utile dei cespiti definita in ciascun piano d'ambito, che poteva anche essere più accelerata rispetto al criterio adottato a bilancio: di conseguenza, l'utente potrebbe aver già pagato, attraverso la tariffa, una quota parte di ammortamento maggiore di quella riportata nei libri cespite del gestore;
  • sono stati sollevati dubbi in merito alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni interessate da finanziamenti pubblici a fondo perduto o concesse in comodato gratuito, ritenendo che si tratterebbe di beni già finanziati dalla fiscalità generale o dalla tariffa e dunque la previsione comporterebbe un doppio esborso a carico degli utenti finali; e che secondo alcuni, inoltre, anche la previsione di vincolare tali somme ad un fondo destinato alla realizzazione di nuovi investimenti potrebbe sollevare problematiche relative all'applicazione del principio del full cost recovery mentre secondo altri sarebbe opportuno prevedere che questi fondi (la cui costituzione per altro è stata auspicata da numerosi interlocutori) siano sottratti alla disponibilità dei gestori;
  • relativamente al calcolo dei costi finanziari e fiscali, i gestori hanno generalmente richiesto l'innalzamento del valore di alcuni parametri di calcolo, con particolare riferimento al valore del fattore di rischio beta, sottolineando il confronto con le altre attività a rete regolate dall'Autorità; mentre alcune associazioni di consumatori e numerosi utenti privati hanno manifestato la propria contrarietà per una metodologia che considerano sostanzialmente elusiva degli esiti referendari;
  • alcuni soggetti hanno ritenuto che i valori adottati nella metodologia standard prospettata dall'Autorità per stimare gli oneri fiscali, non sarebbero indicativi di un valore medio reale di tali oneri, in quanto non intercetterebbero il reale tax rate delle imprese soprattutto con riferimento alla quota Irap che rappresenterebbe un costo aggiuntivo, intervenuto successivamente alla definizione del Mtn;
  • alcune osservazioni pervenute hanno segnalato una quantificazione del capitale circolante asseritamente sovrastimata nel documento per la consultazione 290/2012/r/idr e non esplicitamente e direttamente correlata ad elementi che esprimono il fabbisogno finanziario netto della gestione operativa, proponendo un più specifico riferimento a voci quali crediti verso utenti, debiti verso fornitori e magazzino per materie prime;
  • molti interlocutori hanno, in sostanza, evidenziato, da prospettive diverse e perseguendo obiettivi opposti, la criticità della metodologia, sia in riferimento agli impegni assunti con gli istituti finanziari, sia con riferimento alla necessità di promuovere ulteriori e consistenti investimenti nel settore;

— nel corso degli incontri svolti, inoltre, da parte dei gestori e delle loro associazioni è stata sottolineata la necessità di includere tra i costi del servizio anche i recuperi/conguagli riferiti agli anni precedenti il 2012, già deliberati dagli Enti preposti e salvo conguaglio dopo l'approvazione di tali determinazioni da parte dell'Autorità;

— con specifico riferimento al tema della restituzione agli utenti non serviti dagli impianti di depurazione della quota tariffaria non dovuta ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 e del Dm 30 settembre 2009, l'articolo 7, comma 5, di tale decreto prevede che sia consentita l'individuazione di ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio al principio della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ponendo gli oneri esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione;

— il raffronto tra i dati trasmessi dai gestori all'Autorità e i piani d'ambito vigenti ha evidenziato come, nella maggior parte dei casi esaminati, l'applicazione del metodo tariffario normalizzato avrebbe comportato, nei prossimi anni, l'applicazione a carico dell'utente finale di ingenti aumenti tariffari derivanti da conguagli, in ragione della circostanza che i volumi di consumo previsti nei piani erano sovrastimati rispetto ai consumi reali ovvero che la ripartizione dei consumi tra le utenze, a consuntivo, è risultata difforme da quella ipotizzata all'atto della determinazione delle tariffe; e che tali conguagli, necessari per garantire il gettito pianificato per gli investimenti, si sarebbero inoltre sommati a:

a) aumenti tariffari derivanti dai nuovi investimenti programmati; b) applicazione del tasso di inflazione.

Considerato, infine, che:

— le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione evidenziano posizioni dei diversi soggetti partecipanti, fortemente contrastanti tra loro, in molti casi addirittura antitetiche; ciò in ragione della natura degli interessi, spesso opposti, che perseguono i diversi attori del settore idrico;

— in tale contesto, l'Autorità si pone come un soggetto terzo e neutrale rispetto ai predetti interessi, tenuto a orientare la sua azione in coerenza con le finalità, di natura prevalentemente tecnica, previste dalla legge.

Ritenuto che:

a fondamento della riforma del metodo tariffario e del ruolo degli enti d'ambito

— pur condividendo le preoccupazioni inerenti all'opportunità di sviluppare una regolazione organica che, accanto alla regolazione tariffaria, affronti anche i temi relativi alla separazione contabile e alla qualità del servizio fornito, tuttavia l'urgenza di fornire segnali positivi per favorire gli investimenti nel settore, superando le incertezze insite nelle procedure di definizione dei flussi di cassa, hanno indotto l'Autorità a privilegiare un intervento urgente in termini tariffari, mantenendo in questa prima fase le vigenti regolamentazioni in tema di separazione contabile e di qualità del servizio;

— sia ampiamente dimostrato come una regolazione tariffaria incentivante induca comportamenti più efficaci e una maggior efficienza nel servizio fornito da parte dei gestori e che, pertanto, costituisca un compito specifico della regolazione tariffaria l'individuazione di alcuni standard, desunti da esperienze virtuose ed efficienti rinvenibili sia nel panorama nazionale che in quello internazionale, verso i quali le prestazioni delle imprese devono convergere, generando efficienze e superando altresì l'attuale condizione di eterogeneità;

— al riguardo, il ruolo dell'Autorità di regolatore tariffario per i servizi idrici, come delineato dalla normativa Europea sopra citata, dalla legislazione nazionale e dal Dpcm 20 luglio 2012, si identifichi sostanzialmente:

  • nell'individuare i costi ammissibili secondo criteri ispirati al principio del full cost recovery, sulla base del riconoscimento dei soli costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori;
  • nell'assicurare la trasposizione di tali costi nelle tariffe, anche tenendo conto del principio chi inquina paga e dell'obiettivo di tutela delle utenze economicamente disagiate;

— l'attuale livello di eterogeneità della regolazione tariffaria applicata sul territorio nazionale e la conseguente necessità di analizzare più approfonditamente i diversi contesti e punti di partenza, nonché l'opportunità di una certa gradualità di intervento, conducono a confermare la scelta, già sottoposta a consultazione, di adottare un metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013, in attesa di elaborare compiutamente un modello tariffario da adottare a regime;

— per quanto compatibile, anche nella definizione del metodo tariffario transitorio vengano applicati gli elementi che saranno alla base del modello a regime; e che, in questa prospettiva, fin da subito si introducano alcuni riferimenti standard, di natura specificatamente finanziaria, come più oltre meglio dettagliato;

— sia inoltre opportuno delineare una procedura che valorizzi i rispettivi ruoli e definisca le tempistiche al fine di rendere trasparente ed efficiente il processo di approvazione tariffaria; ciò al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10, comma 14 del decreto-legge 70/2011 e, da ultimo, all'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012, le quali riconoscono un ruolo importante ed attivo agli attuali soggetti competenti alla concreta predisposizione, ai fini della proposta all'Autorità, delle tariffe.

Ritenuto che:

quanto al metodo tariffario

— sia opportuno, nella fase di applicazione della tariffa transitoria, mantenere un'articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario analoga alla preesistente; e che, pertanto, le tariffe per gli anni 2012 e 2013 siano definite attraverso un moltiplicatore da applicare alle strutture tariffarie esistenti, consentendo tuttavia, ove siano già in corso processi di convergenza verso una tariffa unica di ambito, che il medesimo moltiplicatore possa essere applicato in modo differenziato, purché sia rispettata l'invarianza dell'effetto finale;

— siano necessarie ulteriori e più approfondite analisi, anche tramite l'esame di un campione maggiormente rappresentativo, per definire le frontiere efficienti dei costi operativi, al fine di individuare precisi percorsi di efficientamento per i singoli gestori;

— di conseguenza, sia opportuno non implementare per gli anni 2012 e 2013 una formula automatica per il calcolo del costo efficiente a partire dal quale definire la percentuale di recupero di produttività e l'eventuale condivisione dei risparmi di costo derivanti dall'efficientamento, rimandando alla definizione del metodo tariffario definitivo una organica trattazione dei percorsi obbligati di efficientamento; e che, nell'ambito di tale definizione possano rientrare anche costi che, nel transitorio, vengono trattati come passanti come il costo dei vettori energetici o quelli relativi al funzionamento degli Enti d'ambito;

— un percorso di efficientamento e gradualità, per impresa, applicabile limitatamente al periodo transitorio possa, invece, scaturire da un confronto con i paralleli costi operativi identificati nel piano d'ambito, purché aggiornato in coerenza con le tempistiche attualmente previste; e che tale riferimento sia idoneo anche a superare l'obiezione di una convergenza attuata ex post, senza che il gestore ne fosse preventivamente a conoscenza;

— il tema della rischiosità del servizio debba essere affrontato in un contesto più ampio della sola metodologia tariffaria con regolazioni specifiche che allochino i costi ai soggetti che li generano; e che, per questo, mentre la tariffa può intervenire su alcuni parametri/meccanismi specifici come il differenziale dell'onere finanziario o la garanzia dei ricavi sia utile prevedere che, in prospettiva, altre regolazioni come quella relativa alla morosità o al deposito cauzionale possano concorrere in maniera sinergica alla risoluzione del problema;

— finché non siano implementate tali regolazioni, che potranno consentire una riduzione del costo per il rischio, sia opportuno, transitoriamente, allineare tale costo ai valori già determinati per gli altri servizi regolati dall'Autorità; e che, nell'ambito dei successivi affinamenti del quadro regolatorio, a fronte della identificazione e della valorizzazione di altri parametri e meccanismi a copertura del rischio, in modo complementare possano essere contestualmente rivisti quelli utilizzati nella metodologia tariffaria transitoria, al fine di evitare duplicazioni di oneri per l'utente;

— in conformità a quanto previsto in materia di trasferimento delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, e in analogia con gli altri servizi regolati, le altre attività idriche – diverse dal servizio idrico integrato — svolte dal gestore rientrino negli ambiti di competenza regolatoria; e che, in mancanza di una regolazione specifica e conforme che ne condizioni sia la rendicontazione contabile sia la valorizzazione dei corrispettivi, i rispettivi ricavi debbano concorrere alla copertura dei costi ammessi;

— per contro, tra le altre attività del settore idrico, diverse dal servizio idrico integrato e non obbligatorie, risulta controproducente estrarre l'intera differenza tra ricavi e costi dell'impresa riferibile a tali altre attività, in quanto verrebbe a mancare un incentivo a svolgere le medesime attività, che risultano utili per garantire, da un lato la salvaguardia ambientale (ad esempio, il trattamento dei bottini), dall'altro un miglior livello di utilizzazione di infrastrutture che costituiscono, tipicamente, un costo fisso che ricadrebbe comunque sull'utente del servizio idrico integrato;

— i metodi tariffari esistenti trattano il tema degli ammortamenti pregressi con modalità eterogenee e spesso opinabili; e che la decorrenza della nuova metodologia tariffaria, come già avvenuto nelle altre regolazioni, costituisce l'occasione per riallineare tutti i gestori ad una medesima condizione, basata su riscontri contabili, ma anche sulla effettiva vita utile del bene;

— le problematiche dell'allungamento della vita utile dei cespiti ai fini del calcolo dell'ammortamento e dell'eventuale incapienza dei costi di capitale calcolati con il nuovo metodo rispetto al costo totale di finanziamenti già stipulati possano essere risolte efficacemente nell'ambito di un percorso di gradualità rispetto ai costi delle immobilizzazioni previsti nei piani d'ambito già approvati;

— la costituzione di un fondo presso il gestore, destinato ai nuovi investimenti, correlato da una metodologia che verifichi in maniera stringente il rispetto della destinazione medesima, si renda necessaria ai fini di favorire gli investimenti del settore, purché:

  • tale fondo sia costituito da partite che rappresentano un'anticipazione di costi futuri identificabili con sufficiente affidabilità;
  • il ricorso a tale anticipazione sia ammesso solo nella misura in cui non sono possibili altre forme di finanziamento;
  • i costi futuri identificabili con sufficiente affidabilità possano essere rappresentati da quote di ammortamento di impianti esistenti (costo di sostituzione a fine vita, ovvero mantenimento in buono stato di funzionamento dei medesimi) o da anticipazioni già contemplate nei piani finanziari dei piani d'ambito approvati dalle autorità preposte;
  • l'eventuale anticipazione si traduca in un minor costo dell'onere finanziario riconosciuto al gestore, commisurato all'anticipazione medesima;
  • parallelamente, tale anticipazione non costituisca un onere insostenibile per l'utente del servizio;

— per altro sia opportuno lasciare all'Ente d'ambito la decisione se e in quale misura, tali forme di anticipazione debbano essere incluse in tariffa;

— in attuazione del Dpr 116/2011, si debba procedere alla esclusione espressa, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di una componente remunerativa del capitale investito;

— con riferimento alla definizione — tra le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato — dei costi finanziari degli investimenti e della gestione, in ossequio all'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dpr 116/2011, all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011 e all'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2011, nonché nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2000/60/Ce, come precisate dalla comunicazione COM(2000) 477, si debba procedere, anche in relazione a quanto previsto dalla Comunicazione COM(2012)673, al riconoscimento dei costi finanziari e degli oneri fiscali connessi agli investimenti e alla gestione del servizio, secondo il principio, sancito dalla normativa europea e nazionale, del full cost recovery;

— tali costi non possano che essere basati, nel rispetto delle disposizioni della legge 481/1995 e dei consolidati principi giurisprudenziali su di essa formatisi, non su riconoscimenti a piè di lista – che possono favorire comportamenti inefficienti o opportunistici, o da parte dei gestori o da parte degli enti finanziatori, cui verrebbe assicurato il ristoro di qualunque ammontare di costo, anche se non ragionevole o proporzionato – bensì su riferimenti standard, in linea con i principi della regolazione volti all'individuazione di riferimenti efficienti ai quali i gestori devono adeguarsi;

— in considerazione della diversa struttura finanziaria e patrimoniale del servizio idrico, sia necessario proporre una metodologia alternativa, rispetto a quella applicata per i servizi energetici a rete, per l'individuazione dei riferimenti standard, in particolare separando le valutazioni dell'onere finanziario vero e proprio, da quelli che sono i riconoscimenti degli oneri fiscali; e che, tra questi ultimi, non si possa escludere il riconoscimento degli oneri relativi all'Irap, in ossequio del principio di integrale copertura dei costi;

— tali riferimenti standard rappresentino, pertanto, il costo della risorsa finanziaria, rispetto al quale non possano essere riconosciuti margini ulteriori, che contrasterebbero con quanto previsto dal Dpr 116/2011 e con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011; e che, con riferimento agli anni 2012 e 2013, la differenza tra l'"adeguata remunerazione del capitale investito" prevista dal Mtn, soppressa dal referendum, e i costi riconosciuti dall'attuale metodo transitorio (quantificabile in circa 0,6 punti percentuali) rappresenti il profitto non ammesso alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011, che deve essere espunto dalle tariffa a vantaggio degli utenti finali;

— sia corretto legare la valorizzazione del capitale circolante netto a grandezze specifiche correlate ad elementi che esprimono il fabbisogno finanziario netto della gestione operativa, individuando uno specifico criterio inteso comunque come riferimento standard a cui tutte le imprese dovranno adeguarsi;

— sia, altresì, corretto includere nella regolazione tariffaria le partite di conguaglio tariffario afferenti gli anni precedenti l'anno 2011, purché approvate dai soggetti competenti entro il 30 aprile 2012 e salvo conguagli dopo l'approvazione dell'Autorità;

— siano tuttavia da sospendere i conguagli afferenti l'annualità 2011, in attesa della risposta del Consiglio di Stato alla richiesta di parere inoltrata dall'Autorità in data 23 ottobre 2012, alla quale è altresì subordinata l'eventuale definizione delle procedure di calcolo e delle modalità relative alla restituzione all'utenza della componente di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011-31 dicembre 2011, a seguito della proclamazione degli esiti del referendum popolare;

— sia, inoltre, necessario garantire l'allineamento tra ricavi previsti dalla pianificazione e ricavi generati dal gettito tariffario, a maggior certezza e trasparenza dei flussi finanziari, superando non solo le incertezze legate ai volumi distribuiti o alla ripartizione dei consumi tra i diversi utenti, ma rendendo sistematica una procedura che prima veniva gestita con il meccanismo dei conguagli secondo tempi e modi spesso aleatori;

— tale allineamento richieda, però, ove si renda necessario, un'approfondita analisi dei dati forniti e dei parametri assunti a base delle tariffe valutate con il Mtn; e che, conseguentemente, sia necessario introdurre una soglia di variazione della tariffa oltre la quale attivare tale analisi specifica, anche per differenziare l'"effetto variazione", dovuto alla nuova metodologia tariffaria transitoria, da quella che sarebbe stata la variazione conseguente ai conguagli comunque dovuti in base alla precedente metodologia tariffaria;

— con riguardo al tema della restituzione agli utenti non serviti dagli impianti di depurazione della quota tariffaria non dovuta ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 e del Dm 30 settembre 2009, sia necessario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, di tale decreto e nel rispetto del principio della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, porre i relativi oneri, tramite riconoscimento in tariffa, esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione, ferma restando la necessità di adeguare tale impostazione a seguito alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti;

— l'analisi condotta ha, in generale, portato ad individuare nella carenza infrastrutturale il principale ostacolo all'obiettivo di tutela degli interessi degli utenti anche nel medio-lungo periodo, incidendo negativamente su diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza; tale carenza aggrava inoltre lo squilibrio nei livelli di fruizione, diffusione e qualità del servizio sul territorio nazionale;

— sia pertanto necessario approfondire l'opportunità di prevedere meccanismi di incentivazione per lo sviluppo di alcune tipologie di investimento basati sull'onere che deriverebbe all'utente del servizio se tali interventi non venissero effettuati; e che, inoltre, debba essere comunque mantenuta aperta la possibilità che l'Autorità possa integrare successivamente la metodologia in vigore, prevedendo opportune componenti di costo che rappresentino costi della risorsa o costi ambientali o costi di natura sociale che dovessero successivamente emergere anche in seguito a precise prescrizioni legislative.

Ritenuto, inoltre, che:

— sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della regolazione tariffaria dei servizi idrici per i gestori del servizio idrico integrato le cui tariffe, come attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario Cipe;

— sia opportuno prevedere — per le ragioni evidenziate al punto 3.101 del documento per la consultazione 290/2012/IDR/R e nella delibera 412/2012/R/IDR, cui si rimanda — che, con riferimento alle gestioni presenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, continuino a trovare applicazione, per il periodo transitorio, le metodologie tariffarie attualmente in vigore.

Ritenuto, infine, che:

— il metodo tariffario transitorio non renda necessaria una revisione dei piani d'ambito esistenti per quanto attiene la programmazione degli investimenti, fatta salva la necessità di adeguarne il piano economico finanziario; e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera f) del decreto-legge 70/2011, come ulteriormente specificato all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Dpcm 20 luglio 2012, le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti, debbano essere adeguati, entro un congruo termine, alle disposizioni del presente provvedimento, nella misura in cui risultino incompatibili con esso;

— sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti, preceduti da appositi documenti di consultazione, la definizione puntuale delle regole relative ad alcune tematiche particolarmente complesse e significative, quali quelle afferenti l'introduzione del c.d. "bonus acqua" per gli utenti in condizioni economiche disagiate, dei meccanismi di premialità e penalità per nuovi investimenti, delle modalità di unbundling, del deposito cauzionale nonché le tematiche relative al recupero delle partite pregresse non deliberate dagli Enti d'ambito entro il 30 aprile 2012;

— sia necessario, in particolare, rimandare a successivo provvedimento il recupero delle partite pregresse inerenti l'anno 2011, anche in attesa della risposta alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012;

— sia altresì necessario prevedere che, nei casi previsti dal comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso ove non vengano fornite indicazioni idonee ad approvare la tariffa transitoria, a quelle in essere sia applicato un moltiplicatore pari a 0,9, per conteggiare, forfetariamente, una riduzione pari all'incidenza media, nel Mtn, della remunerazione del capitale investito sui gettiti tariffari, fino a quando non verranno forniti i dati necessari e idonei a consentire la quantificazione dell'onere finanziario ammesso; e che tale eventuale quantificazione esplichi i propri effetti a far tempo dalla data di presentazione delle adeguate informazioni;

— sia necessario, alla luce della natura di corrispettivo di tutte le quote che compongono la tariffa del servizio idrico integrato, prevedere alcune clausole che condizionino il riconoscimento dei costi riconosciuti in tariffa per il funzionamento degli Enti d'ambito all'attività effettivamente svolta da essi, anche al fine di incentivare l'efficacia del rispettivo operato

Delibera

Articolo 1

Ambito oggettivo di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) captazione, anche a usi multipli;

b) adduzione, anche a usi multipli;

c) potabilizzazione;

d) vendita di acqua all'ingrosso;

e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;

f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;

g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;

h) misura dei servizi idrici.

1.2 La regolazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.1 è riferita alle prestazioni rese in ciascun Ato; fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il servizio è reso nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Convenzione di gestione stipulata tra l'Ente affidante e il gestore del servizio idrico integrato, nonché nella Carta dei servizi, nella misura in cui essi non siano incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento, tenendo altresì conto dei mutui e degli altri contratti finanziari stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 2

Ambito soggettivo di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano conformi alla legge 36/1994 e al Dlgs 152/2006 e quelle che, pur non conformi, applicavano alla medesima data, per il calcolo dei ricavi regolati, uno dei seguenti metodi tariffari:

a) metodo tariffario normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 1° agosto 1996;

b) metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49, come modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 13 dicembre 2007, n. 274;

c) altro metodo tariffario difforme dal Metodo tariffario Cipe.

2.2 Il presente provvedimento si applica, altresì, ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono esclusivamente uno o più servizi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 1.1, anche per una pluralità di Ato, e che applicano, per il calcolo dei ricavi regolati, un metodo tariffario difforme dal metodo tariffario Cipe.

2.3 È rinviata a successivo provvedimento l'approvazione della regolazione tariffaria dei servizi idrici per i gestori del servizio idrico integrato le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario Cipe.

2.4 Per i gestori del servizio idrico integrato che esercitano l'attività nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, è confermata, nel periodo di regolazione 2012-2013, l'applicazione delle metodologie tariffarie e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 3

Condizioni per l'aggiornamento tariffario

3.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.

3.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'Autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.

3.3 Sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

3.4 Sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui veniva fatturato tale consumo minimo impegnato.

3.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al successivo comma 6.7 e vanno intese al netto degli aggiornamenti conseguenti alle variazioni di costo dei servizi all'ingrosso acquistati e del contributo per l'Autorità.

3.6 Le eventuali variazioni di costo dei servizi all'ingrosso di cui al comma precedente sono valutate sulla base della variazione di costo di tali forniture, riproporzionate in funzione della percentuale di tali forniture rispetto al complesso del servizio fornito.

Articolo 4

Definizione delle componenti di costo e approvazione della regolazione tariffaria

4.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell'investimento;

b) costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un'azione di efficientamento;

c) costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi esogeni alla gestione nel periodo considerato (costo dell'energia elettrica, costo delle forniture all'ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento delle Autorità, altre componenti di costo);

d) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti.

4.2 L'aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell'Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

Disposizioni in materia di revisione e adeguamento delle convenzioni

5.1 Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d'ambito, come definiti nell'allegato A al presente provvedimento i soggetti competenti, aggiornano o redigono, se non ancora esistente, il piano economico finanziario di ciascun piano d'ambito sulla base delle metodologia di cui al precedente comma 4.2.

5.2 Ai fini dell'applicazione dei meccanismi di cui all'allegato A del presente provvedimento, risultano inefficaci le variazioni del piano economico finanziario, effettuate in occasione dell'aggiornamento di cui al precedente comma, che determinino un eventuale aumento della differenza tra i costi di piano,individuati precedentemente all'aggiornamento di cui al comma 5.1, e i costi determinati ai sensi del medesimo allegato, al netto dei costi di cui al comma 4.1, lettera c).

5.2 Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 dell'allegato A al presente provvedimento si considerano i piani d'ambito già approvati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5.3 Se non adeguate entro il termine di cui al comma 5.1 e fermo restando quanto previsto al comma 6.5, sono inefficaci le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento.

5.4 Con futuro provvedimento, l'Autorità determina la procedura per la verifica del rispetto di quanto disposto ai precedenti commi 5.1 e 5.3, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera f) del decreto-legge 70/2011.

5.4 È conferito mandato al Responsabile dell'Ufficio speciale tariffe e qualità dei servizi idrici di provvedere, con propria determinazione, previa informativa al Collegio, all'eventuale aggiornamento della procedura di verifica del rispetto di quanto disposto ai precedenti commi 5.1 e 5.3, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011.

5.4 È conferito mandato al Responsabile dell'Ufficio speciale tariffe e qualità dei servizi idrici per la definizione della procedura di verifica del rispetto di quanto disposto ai precedenti commi 5.1 e 5.2, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto legge 70/2011.

5.4 È conferito mandato al Responsabile dell'Ufficio speciale tariffe e qualità dei servizi idrici di provvedere, con propria determinazione, previa informativa al Collegio, all'eventuale aggiornamento della procedura di verifica del rispetto di quanto disposto ai precedenti commi 5.1 e 5.3, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011.

Articolo 6

Procedura di approvazione delle tariffe

6.1 La tariffa è predisposta dagli Enti d'ambito o dai soggetti all'uopo competenti, come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine, con procedura partecipata dal gestore interessato, gli Enti d'ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

6.2 Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d'ambito o i soggetti competenti trasmettono all'Autorità ed ai gestori interessati la tariffa predisposta. Qualora le informazioni integrative richieste non siano nella disponibilità degli Enti d'Ambito, questi possono procedere ad una richiesta ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti dovranno essere inviati per conoscenza anche all'Autorità.

6.3 Gli Enti d'Ambito o i soggetti competenti, ai fini del calcolo di cui al precedente comma, laddove non disponessero di dati sufficienti al calcolo del moltiplicatore tariffario per gli acquisti all'ingrosso, di cui all'articolo 31 dell'allegato A alla presente deliberazione, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.7, pongono preliminarmente tale moltiplicatore ad un valore pari ad 1.

6.3 6.4 La comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'ambito o dei soggetti competenti, come esplicitata nel piano economico finanziario, dovrà essere effettuata inviando in formato elettronico all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it:

a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;

b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;

c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;

d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.

6.4 6.5 Entro i successivi 3 mesi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni e tenendo conto degli acquisti all'ingrosso di cui all'articolo 31 dell'allegato A alla presente deliberazione, l'Autorità approva le tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del Dlgs 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012, eventualmente provvedendo alla determinazione delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, in un'ottica di tutela degli utenti, laddove gli Enti d'ambito non provvedano all'invio entro il termine di cui al precedente comma 6.2.

6.5 6.6 A decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori del servizio di cui all'articolo 2, nei limiti fissati dall'articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:

a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'ambito o dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente;

b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d'ambito o dei soggetti competenti, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore teta2013 (ϑ2013), come determinato dall'Ente d'ambito;

c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore teta2013 (ϑ2013) approvato dalla medesima Autorità.

La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

6.6 6.7 Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/201/R/IDR, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base al metodo tariffario transitorio, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

6.7 6.8 I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti, salvo istanza motivata dell'Ente medesimo e previa verifica dell'Autorità, antecedentemente al presente provvedimento e in conformità al parere CoNViRi 8187/11 . Sono costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito quelli relativi a personale, spese legali, sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, materiale informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima.

6.8 6.9 Laddove gli Enti d'ambito non provvedano all'invio delle proprie determinazioni e l'Autorità eserciti il proprio potere sostitutivo, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, con riferimento all'annualità 2013 è posta pari a 0.

6.10 Previa motivata giustificazione, ai sensi di quanto previsto al comma precedente, l'invio delle informazioni di cui al precedente comma 6.4, lettere da b) a d), è considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria.

Articolo 7

Disposizioni aggiuntive sull'applicazione del metodo tariffario transitorio

7.1 Nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio, come definito nell'allegato A alla presente deliberazione, determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo,è disposta un'istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d'ambito, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e l'efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con il meccanismo di perequazione di cui al Titolo 11 dell'allegato A. In attesa del completamento dell'istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal Mtn.

7.2 La quota del vincolo ai ricavi riconosciuto a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (FoNI) è finalizzata esclusivamente al finanziamento dei nuovi investimenti nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico e deve essere utilizzata in via prioritaria rispetto a tutte le altre forme di finanziamento negli anni successivi alla sua istituzione. Laddove si applichi il limite alla variazione tariffaria di cui al precedente comma 7.1, la quota del vincolo da destinare a FoNI verrà dedotta in via prioritaria.

7.3 Con riferimento alle componenti che concorrono alla costituzione del FoNI:

a) l'Ente d'ambito definisce la componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNI) che deve essere inclusa in tariffa nel limite di quanto disposto dall'articolo 40 dell'allegato A alla presente deliberazione;

b) il gestore del servizio idrico integrato può proporre istanza motivata per modificare la destinazione d'uso della quota ΔCUITFoNI di cui all'articolo 41 dell'allegato A alla presente deliberazione. L'istanza deve essere trasmessa all'Ente d'ambito competente e all'Autorità, che decide su di essa, previo parere dell'Ente d'ambito medesimo.

7.4 Le penalizzazioni e i conguagli, già determinati dagli Enti d'ambito o dai soggetti competenti precedentemente al 30 aprile 2012, con l'esclusione dei conguagli afferenti l'anno 2011, concorrono a definire i vincoli ai ricavi, ai sensi dell'allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 8

Nuove attività

8.1 Qualora, nel periodo di applicazione delle nuove tariffe, si dovesse presentare la necessità, nel rispetto delle norme vigenti, di svolgere ulteriori attività configurabili come altre attività idriche o come attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, come definite nell'allegato A alla presente deliberazione, il gestore sottopone preventivamente all'Ente d'ambito e all'Autorità una proposta che dettagli i costi della nuova attività ed il corrispettivo ritenuto congruo.

8.2 L'Ente d'ambito, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e salvo ulteriori approfondimenti, predispone il corrispettivo e lo trasmette all'Autorità congiuntamente alla propria valutazione dei ricavi e dei costi di tale nuova attività, e di come essi debbano concorrere alla copertura del vincolo ai ricavi del gestore.

8.3 L'Autorità, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma e salvo ulteriori approfondimenti, approva la proposta ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

9.1 Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del Dm 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti.

9.2 È dato mandato al responsabile dell'Ufficio speciale tariffe e qualità del servizio idrico di istruire i provvedimenti regolatori inerenti:

a) la definizione del metodo tariffario transitorio da applicare alle gestioni ex-Cipe;

b) la definizione delle agevolazioni tariffarie per gli utenti in condizioni economiche disagiate, affinché possano fruire del servizio a condizioni sostenibili;

c) l'introduzione generalizzata del deposito cauzionale;

d) il recupero delle partite tariffarie precedenti al 2012 ed in particolare quelle attinenti l'anno 2011, anche a seguito della risposta alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012;

e) la definizione, nel rispetto della normativa vigente, di meccanismi di incentivazione basati anche sul criterio del "costo evitato", con particolare riferimento ai costi ambientali evitati e al costo delle sanzioni europee evitate, per le seguenti tipologie di investimenti:

— impianti di depurazione;

— impianti per il riutilizzo delle acque di depurazione;

— impianti per portare le attuali forniture idriche nei limiti di potabilità fissati dalle norme europee.

9.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

 

Allegato A

Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/1994 e al Dlgs n. 152/2006 e per la vendita di servizi all'ingrosso - Periodo di regolazione 2012-2013

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 203 KB


Allegato A

Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/1994 e al Dlgs n. 152/2006 e per la vendita di servizi all'ingrosso - Periodo di regolazione 2012-2013

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 202 KB


Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598