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Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 28 febbraio 2013, n. 88/2013/R/IDR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 1° marzo 2013)

Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 28 febbraio 2013

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/Ce), che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: comunicazione COM(2000)477), recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: comunicazione COM(2012)673), recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

— la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

— la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/1995), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79, come convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (di seguito: decreto-legge 79/1995), ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

— la legge 23 dicembre 1998 n. 448, ed in particolare l'articolo 31, comma 29;

— la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 35;

— il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'articolo 14;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto ministeriale 1° agosto 1996 (di seguito: Mtn), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

— la circolare del Ministero delle finanze 29 ottobre 1996 n. 263;

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;

— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/2011) e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 28;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008;

— il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13, ed in particolare l'articolo 8-sexies;

— il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: Dm 30 settembre 2009);

— il decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 (di seguito: legge 42/2010) e, in particolare, l'articolo 1;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2011;

— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: Dpr 116/2011), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto-legge 179/2012), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34;

— la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) 4 aprile 2001 n. 52 recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001";

— la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002 n. 131 recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002";

— la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 2008 n. 117 recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione";

— il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 settembre 2009 (di seguito Dm 30 settembre 2009) recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", ed in particolare l'articolo 7, comma 5;

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante "Approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11 recante "Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR recante "Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";

— la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012 347/2012/R/IDR recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

— la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) ed il suo allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/1994 e al Dlgs 152/2006 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: allegato A);

— il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 gennaio 2013 n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;

— la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013 6/2013/R/COM recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);

— la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013 38/2013/R/IDR recante "Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo21 luglio-31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio" (di seguito: deliberazione 38/2013/R/IDR).

Considerato che, in materia di attribuzioni e di finalità:

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

— l'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 70/2011 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";

— il Dpcm 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/2011, specifica, all'articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:

"a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce".

— l'articolo 2, comma 1, del medesimo Dpcm 20 luglio 2012 precisa inoltre che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";

— a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (..) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

Considerato che, per quanto attiene specificamente alla regolazione tariffaria relativa alle gestioni ex-Cipe:

— l'articolo 10, comma 28, del decreto-legge 70/2011, nel fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 112/2008, ha chiarito che "l'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172";

— il regime di cui al decreto-legge 79/2995 (c.d. "regime transitorio/Cipe"), è dunque cessato, per espressa previsione di legge, a far tempo dal 26 settembre 2009;

— il medesimo decreto-legge 70/2011, nel chiarire l'avvenuta cessazione del "regime transitorio/Cipe", attribuisce all'Agenzia ... [ora all'Autorità] il compito di assicurare la "regolare determinazione e [e il regolare] adeguamento delle tariffe", e – per fare ciò – assegna ad essa il compito di "predispo[rre] il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato";

— il Dpcm 20 luglio 2012 chiarisce, come accennato, che le competenze di regolazione e controllo trasferite all'Autorità riguardano "il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali";

— i poteri di regolazione tariffaria dell'Autorità trovano dunque applicazione, nel nuovo assetto normativo, in tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, sia nei contesti in cui il servizio idrico è già stato effettivamente integrato (in conformità alle disposizioni della legge 36/1994 prima, e di quelle del Dlgs 152/2006 poi), sia in quelli in cui i singoli servizi che lo compongono siano invece eventualmente ancora svolti, transitoriamente, in forma disgiunta, come sovente si verifica nel caso delle gestioni ex-Cipe;

— il Tar del Lazio, Sezione I, con le sentenze 14 febbraio 2012 nn. 1434 e successive, ha confermato l'assetto normativo e il quadro giuridico testé brevemente esposto, chiarendo che i poteri tariffari del Cipe di cui al decreto-legge 79/1995 sono da intendersi esauriti e che è ora compito dell'Autorità definire ed aggiornare le tariffe anche per tali gestioni;

— le richiamate decisioni di primo grado, pur esecutive, risultano attualmente all'esame del Consiglio di Stato per quanto concerne l'aggiornamento delle tariffe per gli anni 2010 e 2011, a seguito della proposizione di ricorsi in appello da parte delle imprese interessate.

Considerato che, quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria:

— la direttiva 2000/60/Ce prevede all'articolo 9 che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";

— la Comunicazione COM(2000)477 sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/Ce, che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";

— la Commissione europea, con la recente comunicazione COM(2012)673 – recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" — ha rimarcato l'importanza del disposto del citato articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce, come anche interpretato dalla citata comunicazione COM(2000)477, prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;

— con il Dpr 116/2011, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito";

— l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, come modificato dal richiamato Dpr 116/2011, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

— la Corte Costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che persiste "la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga";

— la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale ex multis nella sentenza n. 26 del 2011;

— l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"";

— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità:

— "c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

— d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

— e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

— f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";

— l'articolo 3, comma 2, del Dpcm 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che "l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Considerato che, per quanto attiene all'attività fin qui svolta:

— con la deliberazione 74/2012/R/IDR l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

— con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici e che, nell'ambito di tale processo di consultazione pubblica, sono stati organizzati, nel corso del mese di giugno, una serie di seminari al fine di illustrare i contenuti del citato documento per la consultazione e raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

— nell'ambito del citato documento per la consultazione 204/2012/R/IDR l'Autorità ha reso nota la propria determinazione, alla luce del vigente assetto normativo, di prevedere l'applicazione della nuova regolazione tariffaria a tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, comprese quelle che si trovavano nell'ormai cessato "regime transitorio/Cipe"; ciò anche al fine di uniformare, in coerenza con le finalità stabilite dalla legge 481/1995, il trattamento tariffario degli utenti presenti su tutto il territorio nazionale e di soddisfare universalmente i principi normativi europei e nazionali;

— nell'ambito delle risposte ricevute al citato documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, nessuno dei partecipanti alla consultazione ha espresso critiche in relazione all'assunzione dell'Autorità richiamata al punto precedente;

— a seguito dell'analisi puntuale delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, l'Autorità ha pubblicato, in data 12 luglio 2012, l'ulteriore documento di consultazione 290/2012/R/IDR, con il quale è stata avviata una più specifica consultazione pubblica avente ad oggetto un metodo tariffario transitorio da applicarsi, anche nelle gestioni ex-Cipe, in relazione al primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia tenendo conto del periodo 2012 e 2013, con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013;

— al riguardo il Consiglio di Stato, nel parere 267/13, ha riscontrato che "l'Autorità, sulla base del descritto quadro normativo, ha avviato il procedimento per l'esercizio del potere tariffario assegnatole in materia di servizi idrici ed in specie per l'adozione del provvedimento tariffario transitorio a valere dal 1° gennaio 2012 ma con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013: provvedimento da applicarsi nelle more dell'adozione del metodo definitivo";

— le ragioni che rendono necessaria l'emanazione di un provvedimento tariffario transitorio, anche per le gestioni Cipe, nelle more dell'adozione di un nuovo metodo tariffario a regime, sono diffusamente illustrate nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, al quale, sul punto, si rimanda;

— con riferimento alle tariffe Cipe, non si pone il problema dell'eventuale recupero, per il periodo precedente al 1 gennaio 2012, della componente remunerativa del capitale investito in esito al referendum di cui al Dpr 116/2011, avendo tale referendum interessato una disposizione — l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 – estranea al sistema di regolazione tariffaria che ha trovato sino ad oggi applicazione nelle gestioni in parola;

— con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;

— in esito alle osservazioni ricevute al citato documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, sono stati organizzati, in data 18 e 19 settembre 2012, alcuni seminari pubblici, aperti agli stakeholders, per illustrare i criteri di simulazione che gli Uffici dell'Autorità avrebbero seguito per addivenire alla definizione del metodo tariffario transitorio e, a partire da quella data, sono stati organizzati altresì numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti, nell'ambito dei quali sono anche stati verificati gli algoritmi di calcolo al fine di valutare previamente l'effettivo impatto dei medesimi sulle tariffe applicate agli utenti;

— a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità e preceduta da ulteriori incontri con le associazioni rappresentative degli interessi coinvolti, in data 3 dicembre 2012 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro congressi auditorium, una Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi e separati incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta.

Considerato che, quanto al processo di consultazione pubblica:

— le proposte metodologiche sottoposte a consultazione per le gestioni ex-Cipe sono coerenti e affini a quelle ipotizzate per le gestioni Mtn, dalle quali si discostano sostanzialmente per la modalità di calcolo del punto di partenza per la costruzione del vincolo ai ricavi del gestore, al fine di tener conto dei vincoli previsti dalla regolamentazione precedente;

— in ragione di ciò, le risposte fornite dai gestori ex-Cipe ai citati documenti di consultazione ricalcano, per gli aspetti generali, i commenti già illustrati nella precedente deliberazione 585/2012/R/IDR, cui sul punto si rimanda;

— tra le osservazioni specifiche ricevute dai gestori ex-Cipe si evidenziano invece:

— la necessità di verificare l'applicazione del minimo impegnato solo in riferimento alle utenze domestiche;

— la necessità di includere nel prodotto scalare tutti i ricavi relativi all'anno di riferimento, sia derivanti dal servizio idrico integrato sia derivanti dalle altre attività idriche;

— la preoccupazione che il vincolo ai ricavi del gestore (Vrg) per il 2011 derivante dall'applicazione della precedente metodologia Cipe sia addirittura inferiore ai costi operativi;

— il potenziale effetto disincentivante insito nella formula del fattore di efficientamento XCipe previsto dalla precedente metodologia;

— come dettagliato nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, nella vigenza del regime c.d. "transitorio/Cipe" di cui al Dl 79/1995, le tariffe venivano determinate dai soggetti competenti a livello locale, individuati in maniera non omogenea nei vari contesti territoriali, non essendo precedentemente prevista alcuna forma di controllo o approvazione da parte delle Amministrazioni centrali.

Considerato, infine, che:

— sono state segnalate, da diversi soggetti interessati, alcune necessità di precisazioni e chiarimenti relativi al disposto della deliberazione 585/2012/R/IDR e del relativo allegato A, nonché l'opportunità di apportare alcune integrazioni puntuali e rettifiche di errori materiali al medesimo provvedimento;

— in particolare, è emersa l'esistenza di soggetti, sottoposti alla regolazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011, come precisato dal Dpcm 20 luglio 2012, che hanno fino ad oggi applicato ai propri utenti tariffe conformi al metodo Cipe ma i cui ricavi regolati sono stati calcolati in base a criteri tariffari differenti, rispetto ai quali appare dunque opportuno precisare quale regolazione tariffaria risulti applicabile.

Ritenuto che, a fondamento della riforma del metodo tariffario e del ruolo degli enti d'ambito:

— in ragione di quanto suesposto e fermo restando quanto statuirà il Consiglio di Stato, nell'ambito dei contenziosi di cui al precedente alinea, in ordine all'eventuale aggiornamento delle tariffe per le annualità 2010 e 2011, la regolazione tariffaria dell'Autorità, come peraltro già diffusamente illustrato nei documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR e 290/2012/R/IDR, debba trovare applicazione in tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, comprese quelle che si trovavano in precedenza nell'ormai cessato "regime transitorio/Cipe";

— il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe debba considerare, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e conformemente a quanto riscontrato dal Consiglio di Stato nel parere 267/13, il periodo relativo al biennio 2012 e 2013, con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013, configurandosi il 2012 come la prima annualità tariffaria successiva all'intercorso trasferimento della potestà tariffaria sui servizi idrici risalente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011;

— nella deliberazione 585/2012/R/IDR siano stati, sul punto, esposti argomenti e motivazioni validi anche con riferimento alla regolamentazione delle gestioni ex-Cipe, ai quali dunque si rimanda;

— sia opportuno che gli Enti d'Ambito siano coinvolti nel processo di definizione tariffaria anche per le gestioni ex-Cipe presenti sul proprio territorio di competenza.

Ritenuto che, quanto al metodo tariffario:

— per quanto concerne le parti metodologiche e le disposizioni comuni al metodo tariffario di cui all'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, siano validi tutti gli argomenti e le motivazioni illustrati nella medesima deliberazione 585/2012/R/IDR, cui pertanto si rimanda;

— con riferimento invece alle obiezioni inerenti alle parti del metodo specificamente dedicate alle gestioni ex-Cipe:

— è stata accolta quella relativa alla verifica relativa all'applicazione del minimo impegnato alle sole utenze domestiche;

— non è stata accolta quella includere nel prodotto scalare i ricavi relativi alle altre attività idriche, dal momento che tali ricavi non vengono interamente dedotti nella formula del moltiplicatore tariffario per le tariffe del servizio idrico integrato, bensì viene dedotta solo la quota di margine indicata;

— non possano essere accolte le obiezioni relative ai supposti effetti negativi della metodologia precedente per il calcolo del vincolo di partenza, dal momento che l'Autorità non è titolata ad esprimersi in merito alla pertinenza della metodologia precedentemente stabilita dal Cipe.

— con riferimento all'algoritmo di calcolo sottoposto a consultazione, è emersa l'opportunità, anche sulla base delle osservazioni raccolte nell'ambito degli incontri tenutisi con i soggetti interessati, di apportare alcune modifiche al medesimo finalizzate ad omogeneizzare maggiormente la relativa disciplina a quella prevista nel Mtt, con particolare riferimento al trattamento degli investimenti precedentemente realizzati.

Ritenuto, inoltre, che:

— con riferimento agli effetti della nuova regolazione sulle clausole contrattuali difformi e sugli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti, si debba rinviare a quanto già esposto nella deliberazione 585/2012/R/IDR;

— sia necessario prevedere che, analogamente a quanto disposto con la deliberazione 585/2012/R/IDR, nei casi indicati dal comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso ove non vengano fornite indicazioni idonee ad approvare la tariffa transitoria, a quelle in essere sia applicato un moltiplicatore pari a 0,9, fino a quando non verranno forniti i dati necessari e idonei a consentire la quantificazione dell'onere finanziario ammesso; e che tale eventuale quantificazione esplichi i propri effetti a far tempo dalla data di presentazione delle adeguate informazioni;

— sia opportuno rimandare l'eventuale aggiornamento delle tariffe relative alle gestioni ex-Cipe, per gli anni 2010 e 2011, a seguito della definizione del contenzioso, pendente avanti al Consiglio di Stato, relativo alle sentenze Tar Lazio, Sezione I, 14 febbraio 2012 nn. 1434 e successive.

Ritenuto, infine, che:

— con riferimento a profili su cui è già stata assicurata la partecipazione procedimentale nell'ambito delle attività istruttorie avviate con deliberazione 74/2012/R/IDR, in particolare in occasione delle citate consultazioni pubbliche svolte dall'Autorità, sia opportuno precisare alcuni aspetti relativi al disposto della deliberazione 585/2012/R/IDR e del relativo allegato A, nonché apportare alcune puntuali integrazioni e rettifiche di errori materiali a tale provvedimento;

— sia opportuno ribadire l'applicabilità della metodologia tariffaria di cui all'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR ai soggetti che hanno fino ad oggi applicato ai propri utenti tariffe conformi al metodo Cipe ma i cui ricavi regolati sono stati calcolati in base a criteri tariffari differenti

Delibera

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di uno o più dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) captazione, anche a usi multipli;

b) adduzione, anche a usi multipli;

c) potabilizzazione;

d) vendita di acqua all'ingrosso;

e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;

f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;

g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;

h) misura dei servizi idrici.

1.2 Il presente provvedimento si applica alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, applicavano, per il calcolo dei ricavi regolati, il Metodo tariffario Cipe.

1.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il servizio è reso nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Convenzione di gestione eventualmente stipulata tra l'Ente affidante e il gestore del servizio idrico integrato, nonché nella Carta dei servizi, o comunque sulla base delle disposizioni vigenti, nella misura in cui esse non siano incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento, tenendo altresì conto dei mutui e degli altri contratti finanziari stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 2

Condizioni per l'aggiornamento tariffario

2.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.

2.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.

2.3 Sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

2.4 Sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato.

2.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al successivo comma 4.7 e vanno intese al netto degli aggiornamenti conseguenti alle variazioni di costo dei servizi all'ingrosso acquistati.

2.6 Con riferimento alle gestioni di cui al presente articolo, l'articolazione tariffaria e i rispettivi corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, sono posti pari a quelli applicati nel corso del 2012 ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2.5.

Articolo 3

Definizione delle componenti di costo e approvazione della regolazione tariffaria

3.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell'investimento;

b) costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un'azione di efficientamento;

c) costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi esogeni alla gestione nel periodo considerato (costo dell'energia elettrica, costo delle forniture all'ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, altre componenti di costo).

3.2 L'aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell'Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

3.3 Se non adeguate entro il termine del 31 marzo 2013 e fermo restando quanto previsto al comma 4.6, sono inefficaci le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento.

Articolo 4

Procedura di approvazione delle tariffe per le gestioni ex-Cipe

4.1 La tariffa è predisposta dai soggetti competenti sulla base della metodologia di cui al precedente comma 3.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine essi verificano la validità delle informazioni e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

4.2 Entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti trasmettono all'Autorità, e contestualmente all'Ente d'ambito competente per territorio, la tariffa predisposta.

4.3 I soggetti competenti ai fini del calcolo di cui al precedente comma, laddove non disponessero di dati sufficienti al calcolo del moltiplicatore tariffario per gli acquisti all'ingrosso, di cui all'articolo 31 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, pongono tale moltiplicatore ad un valore pari ad 1.

4.4 La comunicazione del calcolo tariffario da parte dei soggetti competenti dovrà essere effettuata inviando in formato elettronico all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it:

a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e per il 2013;

b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento a eventuali dati di pianificazione;

c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;

d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.

4.5 Entro i successivi 3 mesi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni e tenendo conto degli acquisti all'ingrosso di cui all'articolo 31 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, l'Autorità, con il coinvolgimento dell'Ente d'ambito competente per territorio, approva le tariffe, eventualmente provvedendo alla determinazione delle stesse sulla base delle informazioni disponibili, in un'ottica di tutela degli utenti, laddove i soggetti competenti non provvedano all'invio entro il termine di cui al precedente comma 4.2.

4.6 A decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori del servizio di cui all'articolo 1, nei limiti fissati dall'articolo 2, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:

a) fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni;

b) a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore teta20132013), come determinato dal soggetto competente;

c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore teta20132013) approvato dalla medesima Autorità.

La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

4.7 Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/201/R/IDR, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base al metodo tariffario transitorio, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

4.8 Previa motivata giustificazione, l'invio delle informazioni di cui al precedente comma 4.4, lettere da b) a d), è considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria.

Articolo 5

Disposizioni aggiuntive sull'applicazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe

5.1 In conformità con quanto previsto nell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe, come definito nell'allegato 1 alla presente deliberazione, determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta un'istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d'ambito competenti per territorio, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e l'efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con il meccanismo di perequazione di cui al Titolo 11 dell'allegato 1. In attesa del completamento dell'istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal Mtn.

5.2 Le penalizzazioni e i conguagli, già determinati dai soggetti competenti precedentemente al 30 aprile 2012 concorrono a definire i vincoli ai ricavi, ai sensi dell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Articolo 6

Nuove attività

6.1 Qualora, nel periodo di applicazione delle nuove tariffe, si dovesse presentare la necessità, nel rispetto delle norme vigenti, di svolgere ulteriori attività configurabili come altre attività idriche o come attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, come definite nell'allegato 1 alla presente deliberazione, il gestore sottopone preventivamente al soggetto competente, all'Ente d'ambito competente per territorio e all'Autorità una proposta che dettagli i costi della nuova attività ed il corrispettivo ritenuto congruo.

6.2 Il soggetto competente, ove diverso dal gestore, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e salvo ulteriori approfondimenti, predispone il corrispettivo e lo trasmette all'Autorità congiuntamente alla propria valutazione dei ricavi e dei costi di tale nuova attività, e di come essi debbano concorrere alla copertura del vincolo ai ricavi del gestore.

6.3 L'Autorità, entro i 30 giorni successivi alle comunicazioni di cui ai precedenti commi, anche avvalendosi dell'Ente d'Ambito competente per territorio per gli approfondimenti necessari e salvo ulteriori approfondimenti, approva la proposta.

Articolo 7

Integrazioni e modifiche alla deliberazione 585/2012/R/IDR e al relativo allegato A

7.1 Alla deliberazione 585/2012/R/IDR e al relativo allegato A sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nell'allegato 2 alla presente deliberazione.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

8.1 Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del Dm 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti.

8.2 I provvedimenti regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere da b) ad e) della deliberazione 585/2012/R/IDR trovano applicazione anche per le gestioni di cui al presente provvedimento.

8.3 È conferito mandato al responsabile dell'Ufficio speciale tariffe e qualità del servizio idrico affinché proponga al Collegio un testo unico relativo alla regolazione tariffaria dei servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, al fine di ordinare organicamente la relativa disciplina, in particolare integrando in un unico atto il presente provvedimento e la deliberazione 585/2012/R/IDR.

8.4 Il presente provvedimento e la deliberazione 585/2012/R/IDR, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Allegato 1

Allegato 2

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