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Determinazione Autorità energia 31 marzo 2015, n. 4/15

Procedure per raccolta dati per il monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico, l'adesione degli Enti locali all'Ente di governo dell'ambito e l'aggiornamento dei parametri tariffari 2015 a copertura dei costi ambientali e della risorsa

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Determinazione 31 marzo 2015, n. 4/15

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 1° aprile 2015)

Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all'ente di governo dell'ambito, nonché ai fini dell'aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l'anno 2015 e dell'esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa

Il Direttore della Direzione sistemi idrici dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

il 31 marzo 2015

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/2011), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: "Decreto Sblocca Italia");

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, come modificata e integrata;

— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR;

— la deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR (di seguito: deliberazione 374/2014/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);

— la determinazione del 28 febbraio 2014, n. 2/2014-DSID, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione n. 2/2014-DSID);

— la determinazione del 7 marzo 2014, n. 3/2014-DSID, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015" (di seguito: determinazione n. 3/2014-DSID);

— la determinazione del 7 aprile 2014, n. 5/2014-DSID, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità" (di seguito: determinazione n. 5/2014-DSID).

Considerato che:

— il decreto-legge 201/2011, all'articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, all'articolo 3, comma 1, lettera n), prevede che l'Autorità svolga funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti;

— l'articolo 7, del decreto legge 133/2014 (Decreto Sblocca Italia), modificando ed integrando le previsioni di cui al Dlgs 152/2006, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti locali al competente Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per la deliberazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e per l'approvazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del Dlgs 152/2006;

— in particolare, l'articolo 147 del Dlgs 152/2006, come modificato dal sopra menzionato articolo 7 del decreto Sblocca Italia, prevede, al comma 1, che "Gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'Ente di governo dell'ambito, (…) al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche";

— inoltre, l'articolo 172 del Dlgs 152/2006, dispone, al comma 1, che "gli Enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente";

— il comma 1-bis dell'articolo 147 e il comma 4 dell'articolo 172 del Dlgs 152/2006 prevedono poteri sostitutivi del Presidente della Regione, rispettivamente, nei casi in cui gli Enti locali non aderiscano agli Enti di governo dell'ambito ovvero nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli anzidetti adempimenti, nonché — in caso di inerzia del Presidente della Regione — il potere di segnalazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente nomina di un commissario ad acta;

— infine, il comma 3-bis del richiamato articolo 172 — introdotto dal citato decreto Sblocca Italia — dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno "l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito;

b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) a carico degli Enti locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio";

— con riferimento agli aspetti sopra menzionati, alcuni elementi utili — seppure non esaustivi alla luce dei richiamati obblighi che il decreto Sblocca Italia ha posto in capo all'Autorità — sono stati in precedenza acquisiti nell'ambito delle raccolte dati avviate con determinazioni nn. 2/2014-DSID, 3/2014-DSID e 5/2014-DSID.

Considerato poi che:

— con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha adottato il metodo tariffario idrico (Mti) per gli anni 2014 e 2015;

— con la deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:

  • il programma degli interventi (Pdi);
  • il piano economico-finanziario (Pef);
  • la convenzione di gestione contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte;

— al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati — debitamente aggiornati — inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;

— il successivo comma 5.2, per quanto attiene all'aggiornamento dei dati di cui al precedente alinea, prevede in particolare che:

  • per la determinazione delle tariffe 2014, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;
  • per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, l'aggiornamento avvenga sulla base dei dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;

— la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lettera d), della deliberazione 643/2013/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:

i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;

ii. il piano economico-finanziario — come definito al comma 4.2, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/IDR — che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;

iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;

v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti.

— alla data prevista dal comma 5.3 sopra citato, numerosi gestori non avevano ancora chiuso il bilancio per l'anno 2013, i cui dati sono da utilizzarsi per l'aggiornamento delle componenti e dei parametri tariffari per l'anno 2015, come previsto dal precedente comma 5.2;

— con particolare riferimento ai parametri per la predisposizione tariffaria per l'anno 2015 rilevano i commi 26.1 e 28.2 dell'allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, che rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità in particolare la definizione di:

  • costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (a-2) per la definizione dei costi dell'energia elettrica riconosciuti (comma 26.1 cit.); 5
  • costo medio di settore delle spese di funzionamento dell'Ente d'ambito sostenuto nell'anno (a-2) (comma 28.2 cit.);

— in numerosi casi si sono rinvenute carenze di dati, atti e informazioni necessari alle predisposizioni tariffarie, tali da richiedere l'avvio di procedure di diffida o la determinazione d'ufficio delle tariffe

Considerato inoltre che:

— con la deliberazione 662/R/2014/IDR, l'Autorità ha disposto di dar seguito all'individuazione, avviata con la deliberazione 643/2013/R/IDR, dei costi ambientali e della risorsa (Erc) e ne ha previsto l'esplicitazione, per l'anno 2015, nel vincolo ai ricavi del gestore, ad invarianza dello stesso e del moltiplicatore tariffario;

— nella medesima deliberazione 662/2014/R/IDR, l'Autorità:

a) ha individuato un primo insieme di oneri locali da ricomprendere nella componente ERC2015, quali:

  • canoni di derivazione e sottensione idrica;
  • contributi a comunità montane;
  • altri costi operativi (quali quelli destinati all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa);

b) ha previsto che i soggetti competenti esplicitino i costi ambientali e della risorsa — quantificando la componente ERC2015 per ciascuna gestione e rideterminando contestualmente le componenti del vincolo ai ricavi del gestore in cui i costi ambientali e della risorsa fossero già stati eventualmente ricompresi — e trasmettano all'Autorità i dati e le informazioni a tal fine rilevanti, secondo le modalità e le tempistiche definite con successivo provvedimento;

c) ha previsto di pubblicare gli esiti della prima fase di enucleazione dei costi ambientali e della risorsa — come risultanti dall'attività di esplicitazione della componente ERC2015 — entro il 31 maggio 2015, in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea nella "decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA00" (accordo che reca, fra l'altro, la valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex-ante applicabili a livello nazionale al fine di "provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi strutturali e di investimento europei").

Considerato infine che:

— con l'approvazione della deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, riunendo il medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/IDR finalizzato ad una più specifica individuazione dei costi efficienti per la determinazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari, anche attraverso la prosecuzione delle già avviate attività di raccolta, sistematizzazione e valutazione di dati tecnici e gestionali.

Ritenuto che sia necessario:

— avviare — ai fini della predisposizione degli atti necessari a ottemperare agli adempimenti posti in capo all'Autorità — una raccolta dati per l'acquisizione di informazioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato e alla partecipazione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito;

— aggiornare — sulla base dei bilanci relativi all'esercizio 2013 — i dati già forniti dai soggetti competenti in sede di determinazione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, anche al fine di verificare la congruità dei parametri tariffari relativi al costo medio dell'energia elettrica e al costo medio delle spese di funzionamento dell'Ente d'ambito;

— specificare che, anche con riferimento all'aggiornamento della voce di costo medio della fornitura di energia elettrica, le conseguenti variazioni del vincolo ai ricavi ammessi del gestore siano da considerare, di norma, in sede di conguaglio, fatta salva la possibilità per gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti di presentare tempestivamente all'Autorità specifica e motivata istanza di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2015 — unicamente in ragione dei dati rilevati con riferimento al precedente alinea — in presenza di significativi scostamenti ai sensi degli articoli 26 e 28 dell'allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;

— avviare — al fine di comunicare, entro il 31 maggio 2015, gli esiti della prima fase di enucleazione dei costi ambientali e della risorsa (ERC2015), già ricompresi nel vincolo ai ricavi del gestore — una raccolta dati per l'acquisizione delle determinazioni assunte al riguardo dai soggetti competenti per ciascuna gestione;

— raccogliere alcune ulteriori informazioni relative alla struttura e alla dinamica dei costi dei gestori, anche al fine di implementare misure idonee alla promozione dell'efficienza nella produzione dei servizi.

Ritenuto che sia opportuno:

— consentire ai soggetti competenti di fornire i dati e le informazioni richieste secondo la nuova modalità di trasmissione, che prevede — tramite extranet via canale web – la compilazione di maschere web e/o il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento, con il dettaglio per Comune e per ciascuna gestione;

— prevedere che, al fine di assicurare il caricamento dei dati di cui al punto precedente, gli Enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, si registrino nell'apposita anagrafica predisposta dall'Autorità;

— prevedere che siano gli enti di governo dell'ambito — e gli altri soggetti competenti per gli anni 2014 e 2015 — a trasmettere i dati e le informazioni pertinenti alle gestioni a qualunque titolo operanti nel proprio territorio;

— prevedere che gli enti di governo dell'ambito — e gli altri soggetti competenti per gli anni 2014 e 2015 — forniscano, unitamente alla valorizzazione delle voci che contribuiscono alla determinazione della componente ERC2015 — da riportare secondo le modalità previste — anche una nota di accompagnamento contenente le motivazioni in base alle quali tali voci di costo sono state considerate afferenti ai costi ambientali e della risorsa;

— fornire contestualmente i manuali di istruzioni per la compilazione dei prospetti necessari ad acquisire le informazioni oggetto della presente raccolta dati;

— prevedere che tutti gli operatori assoggettati a determinazioni tariffarie d'ufficio e interessati a formulare una nuova istanza recante la relativa predisposizione tariffaria, utilizzino le menzionate procedure disponibili via extranet.

 

Determina

1. di disporre che gli Enti di governo dell'ambito — e gli altri soggetti competenti per gli anni 2014 e 2015 — provvedano all'invio dei dati e delle informazioni richieste con il presente provvedimento tramite le apposite procedure che saranno rese disponibili via extranet;

2. di prevedere il termine del 30 aprile 2015 per l'adempimento agli obblighi recati dal presente provvedimento;

3. di disporre che, ai fini della trasmissione di cui al precedente punto 1, gli Enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, provvedano alla registrazione presso l'anagrafica dell'Autorità;

4. di prevedere che gli Enti di governo dell'ambito — e gli altri soggetti competenti per gli anni 2014 e 2015 — possano presentare all'Autorità, nei successivi 20 giorni, specifica e motivata istanza di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2015 — da inviare all'indirizzo mti@autorita.energia.it — in presenza di significativi scostamenti ai sensi degli articoli 26 e 28 dell'allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, unicamente in ragione dei dati rilevati con riferimento al precedente punto 1;

5. di prevedere che gli Enti di governo dell'ambito, e gli altri soggetti competenti per gli anni 2014 e 2015, forniscano — unitamente alla valorizzazione delle voci che contribuiscono alla determinazione della componente ERC2015 — una nota di accompagnamento contenente le motivazioni in base alle quali le voci di costo esplicitate sono state considerate afferenti ai costi ambientali e della risorsa;

6. di pubblicare i manuali di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 alla presente determina, esplicativi delle informazioni da trasmettere tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;

7. di prevedere che tutti gli operatori assoggettati a determinazioni tariffarie d'ufficio e interessati a formulare una nuova istanza recante la relativa predisposizione tariffaria, utilizzino le medesime procedure disponibili via extranet di cui al punto 1, previa apposita richiesta da inviare all'indirizzo mti@autorita.energia.it.

8. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni Anci, AneA, Anfida, Anida, Federutility;

9. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Allegato 1

Manuale di uso - Raccolta affidamenti del Sii

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 555 KB


Allegato 2

Manuale di uso - Raccolta Tariffe servizi idrici

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 446 KB


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