Acque

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Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 15 marzo 2013, n. 109/2013/R/IDR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 15 marzo 2013)

Rettifica di errore materiale relativo alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 88/2013/R/IDR

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 15 marzo 2013

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

— la legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

— la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79, come convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

— il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'articolo 14;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 e, in particolare, l'articolo 1;

— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 28;

— il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 34;

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" come integrata e modificata dalla deliberazione 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR) ed il suo allegato 2, recante "Integrazioni e modifiche alla deliberazione 585/2012/R/IDR e al relativo allegato A" (di seguito: Allegato 2 alla deliberazione 88/2013/R/IDR).

Considerato che:

— con la deliberazione 73/2013/R/IDR sono state approvate le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e, contestualmente, sono state apportate alcune modifiche alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

— con la deliberazione 88/2013/R/IDR è stato approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe e, contestualmente, sono state approvate ulteriori modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR ed al suo allegato A; e che tali modifiche sono state elencate nell'allegato 2 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;

— per mero errore materiale, nell'allegato 2 alla deliberazione 88/2013/R/IDR, al comma 1.9 è stata inclusa una modifica del comma 5.4 della deliberazione 585/2013/R/IDR;

Ritenuto opportuno:

— rettificare l'errore materiale di cui sopra, eliminando il comma 1.9, dell'allegato 2 alla deliberazione 88/2013/R/IDR

 

Delibera

1. di rettificare l'errore materiale contenuto nella deliberazione 88/2013/R/IDR, eliminando il comma 1.9, dell'allegato 2 alla medesima deliberazione 88/2013/R/IDR;

2. di pubblicare il presente provvedimento, nonché l'allegato 2 alla deliberazione 88/2013/R/IDR e il testo della deliberazione 585/2012/R/IDR, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

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