Acque

Documentazione Complementare

print

Delibera Autorità energia 17 ottobre 2013, n. 459/2013/R/IDR

Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 17 ottobre 2013, n. 459/2013/R/IDR

Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 17 ottobre 2013

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/Ce), che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: comunicazione COM(2000)477), recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: comunicazione COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee");

— la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito: legge 36/1994), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: Mtn), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/2011) e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 28;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2011;

— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: Dpr 116/2011), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto-legge 179/2012), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34;

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012 347/2012/R/IDR recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

— la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/1994 e al Dlgs 152/2006 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

— il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;

— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico" (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, dal tema "Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 397/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle tariffe proposte da Aato 5 – Marche Sud Ascoli Piceno per il gestore Ciip Spa e da Aato Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa ed approvazione dei correlati piani economico-finanziari".

Considerato che:

in materia di attribuzioni e di finalità

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

— l'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 70/2011 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";

— il Dpcm 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/2011, specifica all'articolo 2, comma 1, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, dettagliandone le relative finalità e precisa, all'articolo 3, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite riguardano "il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali";

— l'articolo 2, comma 1, del medesimo Dpcm 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";

— a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

Considerato che:

quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria

— la direttiva 2000/60/Ce prevede all'articolo 9 che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga"";

— la Comunicazione COM(2000)477 sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/Ce, che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";

— la Commissione europea, con la recente comunicazione COM(2012)673 – recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" — ha rimarcato l'importanza del disposto del citato articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce, come anche interpretato dalla citata comunicazione COM(2000)477, prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;

— con il Dpr 116/2011, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito";

— l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, come modificato dal richiamato Dpr 116/2011, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

— la Corte Costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'articolo 154, comma 1, cit.] "la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'articolo 154 del Dlgs n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga";

— la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale ex multis nella sentenza n. 26 del 2011;

— l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"";

— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità:

  • "c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
  • d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
  • e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
  • f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";

— l'articolo 3, comma 2, del Dpcm 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che "l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

— da ultimo, l'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Considerato che:

per quanto attiene all'attività fin qui svolta

— con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

— nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari e momenti di approfondimento al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

— con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;

— il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio Mtt per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio Mtc per le gestioni ex-Cipe, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

— l'invio delle proposte tariffarie da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti era previsto entro il termine del 31 marzo, poi differito, ai sensi delle deliberazioni 108/2013/R/IDR e 158/2013/R/IDR, anche su richiesta degli Enti d'ambito medesimi, al 30 aprile 2013;

— come evidenziato nella deliberazione 271/2013/R/IDR, numerosi soggetti competenti, nonostante il decorso del termine, non hanno proceduto ad inviare gli atti di predisposizione delle tariffe e le informazioni richieste; altri soggetti competenti non hanno proceduto ad inviare all'Autorità informazioni ed elaborazioni nelle forme previste;

— inoltre, dalla documentazione ricevuta è emersa la necessità di effettuare specifici controlli e approfondimenti istruttori prima di procedere all'approvazione delle tariffe;

— con deliberazione 271/2013/R/IDR, l'Autorità ha, quindi, per quanto qui rileva, conferito mandato al Direttore della Direzione sistemi idrici (Dsid) per l'effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle determinazioni delle tariffe del servizio idrico integrato;

— parallelamente all'effettuazione delle richiamate attività istruttorie, è emersa l'esigenza di integrare i meccanismi regolatori introdotti con le deliberazioni 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR e 88/2013/R/IDR, portando a compimento il quadro delle regole tariffarie delineato nei provvedimenti richiamati;

— con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, innanzitutto, l'Autorità ha espresso i primi orientamenti in tema di fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica. Il documento ha evidenziato la necessità di un urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche derivante, in particolare, dal ritardo creatosi nel corso degli anni, in particolare in tema di perdite idriche nelle reti, qualità dell'acqua destinata al consumo umano e impianti di trattamento dei reflui, spesso inadeguati agli standard comunitari;

— con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, di conseguenza, l'Autorità ha sottoposto alla discussione alcune possibili integrazioni al quadro regolatorio, precipuamente consistenti nell'attribuzione di maggiori facoltà agli Enti d'ambito e ai soggetti competenti alla predisposizione delle tariffe, miranti a coniugare l'esigenza di stabilizzare il quadro di regole con riferimento ad un orizzonte temporale più ampio, con quella di permetterne una maggiore flessibilità, specie laddove siano necessari ingenti investimenti sul territorio;

— nel frattempo, con deliberazione 397/2013/R/IDR, l'Autorità ha approvato le tariffe proposte da due Enti d'Ambito, che hanno dichiarato di non intendere avvalersi, per gli anni 2012 e 2013, delle ulteriori misure prospettate nel detto documento per la consultazione.

Considerato che:

quanto al processo di consultazione pubblica

— le risposte ai documenti per la consultazione, in totale 23, relative a 46 soggetti interessati — di cui 3 Associazioni rappresentative (gestori, Enti d'ambito e istituti di credito), 32 gestori, 6 Enti d'ambito, 1 Autorità di bacino, 1 Regione, 1 Comitato di cittadini, 1 Fondazione e 1 Ente pubblico — hanno evidenziato una sostanziale condivisione rispetto alla necessità di integrare l'attuale metodologia tariffaria adottando una regolazione innovativa ed asimmetrica, pur avanzando osservazioni diverse e alcune proposte aggiuntive;

— con riferimento alle proposte relative al biennio 2012-2013 contenute nel documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, rileva innanzitutto l'ipotesi di ampliare la deroga di cui al comma 8.2 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, riconoscendo la facoltà ai soggetti competenti di ammettere la valorizzazione delle immobilizzazioni trasferite al gestore sulla base dei valori iscritti nei libri contabili del gestore medesimo, per i soli casi in cui tale valorizzazione era ammessa dalla regolazione tariffaria precedente, rispondesse alla finalità di permettere il raggiungimento di obiettivi specifici fissati delle amministrazioni competenti e fosse mitigata dalla proposta di introdurre un controllo sul livello del moltiplicatore ϑ risultante;

— sulla richiamata proposta si riscontra il generale consenso dei soggetti che hanno risposto alla consultazione pubblica, pur se con diverse posizioni relativamente al soggetto cui attribuire la facoltà (soggetto competente o gestore), sulla condizione di ammissibilità alla deroga che richiede che la valorizzazione fosse ammessa dalla regolazione tariffaria precedente, sulla eventuale possibilità di riconoscere la valorizzazione delle perizie anche per il periodo futuro. Diversi soggetti rispondenti affermano anche che la valorizzazione delle perizie potrebbe non essere sufficiente per una completa valorizzazione della Regulatory Asset Base (RAB), richiedendo l'introduzione di criteri parametrici. Altri soggetti suggeriscono di determinare la soglia sul moltiplicatore tariffario ϑ non solo in termini percentuali ma anche in funzione dell'impatto assoluto dell'incremento;

— con riferimento all'ipotesi, contenuta nel citato documento per la consultazione, di valutare l'ammissibilità, limitatamente alle gestioni che hanno già stipulato un accordo di project finance ed esclusivamente per l'ammontare del debito derivante dai medesimi accordi già conclusi, degli oneri relativi per l'intera durata dell'affidamento, taluni rispondenti richiedono di estendere tale principio in termini di contenuto (estensione a qualunque tipologia di accordi di finanziamento) e in termini temporali (estensione anche agli accordi di finanziamento futuri);

— relativamente alla proposta consultata inerente l'ammissibilità dell'ammortamento finanziario, su richiesta del soggetto competente, quando ricorrano congiuntamente le condizioni di necessità di interventi ingenti in rapporto al capitale investito, di mancanza della possibilità di accedere alla finanza pubblica e di efficienza del gestore, si è rilevato un generale consenso circa la possibilità prospettata, pur con diverse declinazioni sulle condizioni richieste. In particolare sono stati espressi dubbi sulle modalità di valutazione dell'efficienza del gestore e sull'inserimento di una soglia di controllo sul moltiplicatore ϑ;

— l'ulteriore ipotesi contenuta nel documento per la consultazione relativa alla possibilità per i soggetti competenti di ridurre la valorizzazione di tutte le componenti del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI), laddove tale componente tariffaria non risulti necessaria alla realizzazione del programma degli interventi sul territorio, non ha incontrato obiezioni. Alcuni rispondenti hanno sottolineato, tuttavia, l'opportunità di adottare misure di sterilizzazione dell'effetto fiscale del fondo citato.

Ritenuto che:

— per quanto concerne le opzioni d'intervento prospettate riferite al torno temporale 2012 e 2013, tutti i soggetti interessati sono stati ampiamente consultati e hanno fornito, come visto, contributi significativi e generalmente favorevoli alle opzioni presentate dall'Autorità;

— sia necessario confermare un'impostazione che, sulla base degli obiettivi specifici definiti dalle Amministrazioni competenti, permetta di individuare le fonti di finanziamento delle misure d'intervento necessarie, minimizzando i costi per l'utenza;

— al fine di conseguire gli obiettivi che richiedono investimenti prioritari sul territorio, garantendo l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, sia opportuno, nei limiti e alle condizioni di seguito specificati, consentire la valorizzazione delle immobilizzazione trasferite al gestore sulla base delle relative risultanze contabili, ovvero introdurre la facoltà di far ricorso allo strumento dell'ammortamento finanziario;

— il richiamato strumento dell'ammortamento finanziario possa essere idoneo a garantire le risorse necessarie per sostenere, tra l'altro, gli oneri derivanti da finanziamenti contratti con modalità di project financing o altre tipologie di accordi di finanziamento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici fissati dalle amministrazioni competenti;

— al fine di minimizzare l'impatto sull'utenza del ricorso a modalità di finanziamento con durata inferiore a quella prevista dalle vite utili tecniche, sia opportuno concedere la facoltà di ricorrere all'ammortamento finanziario in luogo della valorizzazione dei beni di terzi, indicando trasparentemente i connessi effetti in termini di oneri fiscali.

Ritenuto, infine, che:

— sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione sistemi idrici (Dsid) per provvedere alla diffida degli Enti d'Ambito e dei soggetti competenti che, nonostante il decorso dei termini previsti, risultino inottemperanti agli obblighi posti in capo ad essi in materia tariffaria dalla vigente normativa;

— per quanto concerne le misure tariffarie afferenti agli anni a partire dal 2014 sia opportuno effettuare una ulteriore consultazione, come anticipato al punto 1.5 del documento 356/2013/R /IDR

Delibera

Articolo 1

Oggetto

1.1 Il presente provvedimento integra il contenuto delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR e dei relativi allegati recanti il metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, nonché le linee guida per l'aggiornamento del piano economico-finanziario, di cui alla deliberazione 73/2013/R/IDR.

Articolo 2

Valorizzazione delle immobilizzazioni del gestore del Sii

2.1 È ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del Sii acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, oltre che nei casi previsti dal comma 8.2 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;

b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del Sii attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;

c) che l'Ente d'ambito o il soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.

2.2 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 2.1, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore al limite di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nell'ambito dell'istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.

Articolo 3

Stabilità delle condizioni di salvaguardia nel piano economico-finanziario

3.1 Ad integrazione dei criteri recati dall'articolo 4 della deliberazione 73/2013/R/IDR, nella predisposizione del piano economico-finanziario, a partire dall'anno 2014 è ammesso il ricorso all'ammortamento finanziario in luogo dell'ammortamento basato sulle vite utili regolatorie delle immobilizzazioni di cui al titolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, quanto a copertura dei costi e a condizione che, con riferimento al periodo 2014-2017, sia puntualmente quantificata la spesa annua per investimenti.

3.2 In ciascun anno a = {2012; 2013} la facoltà di cui al precedente comma 3.1 è consentita nei soli casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'ammortamento finanziario fosse già previsto in tariffa sulla base della regolazione precedente;

b) che risultino insufficienti le risorse di finanza pubblica stanziate per le medesime finalità, come attestato da apposita dichiarazione del legale rappresentante;

c) che siano poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi;

d) che la nuova valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni del gestore non risulti superiore alla somma delle componenti Capexa e FNIaFoNI, come definite dei commi 4.1 e 40.1 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, che avrebbero concorso alla determinazione del vincolo riconosciuto ai ricavi (VRGa) nel caso in cui la facoltà di cui al comma 3.1 non fosse stata esercitata.

3.3 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3.2, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore al limite di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nell'ambito dell'istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta di derogare alla regola generale di valorizzazione degli ammortamenti sia stata adottata nel rispetto delle condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.

3.4 L'integrazione del meccanismo di controllo della destinazione del Fondo nuovi investimenti, ed in particolare i commi 42.3, 42.4 e 43.1 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, è rinviata alla definizione degli schemi regolatori che verranno adottati a partire dall'anno 2014, tenendo in considerazione gli effetti fiscali.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli Enti d'ambito e i soggetti competenti possono modificare le proprie determinazioni in materia tariffaria avvalendosi delle maggiori facoltà riconosciute ai precedenti articoli 2 e 3, presentando motivata istanza, sentito il soggetto gestore.

4.2 È conferito mandato al Direttore della Direzione sistemi idrici (Dsid) per provvedere, nel caso di inutile decorso dei termini previsti a normativa vigente per l'adozione degli atti di predisposizione della tariffa da parte delle autorità competenti, alla diffida delle medesime ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d) del decreto-legge 70/2011 e dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Dpcm 20 luglio 2012, comunicando a dette amministrazioni che, in caso di protratta inosservanza degli obblighi entro trenta giorni, l'Autorità procederà alla determinazione delle tariffe in via sostitutiva e all'applicazione della disposizione di cui al comma 6.9, della deliberazione 585/2012/R/IDR.

4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598