Energia

Documentazione Complementare

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Segnalazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 23 dicembre 2011

Segnalazione dell'Antitrust sui sistemi chiusi di distribuzione dell'energia elettrica

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Segnalazione 23 dicembre 2011

Segnalazione sulla disciplina dei sistemi chiusi

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti

Presidente della 10a Commissione del Senato della Repubblica

 

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare alcuni rilievi riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza derivanti dalla attuale disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/11 di attuazione delle direttive 2009/72/Ce, 2009/73/Ce e 2008/92/Ce.

L'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011 dispone che "ferma restando la validità della disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) del Dlgs 115/2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne di utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009".

L'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/2009 definisce le reti interne d'utenza ("Riu") come quelle reti elettriche, senza obbligo di connessione di terzi, esistenti alla data di entrata in vigore della legge o per le quali siano stati avviati i lavori di realizzazione o siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste alla medesima data, che connettono unità di consumo industriali, ovvero che connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre Comuni adiacenti, ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili.

Gli altri sistemi di distribuzione chiusi ("Sdc") previsti nell'ordinamento nazionale sono le altre "reti [elettriche] private con eventuale produzione interna", citate nell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99/2009.

I c.d. Sistemi efficienti di utenza ("Seu") sono invece esclusi dalla definizione di Sdc in quanto essi non costituiscono "reti elettriche", secondo quanto esplicitamente affermato nel decreto ministeriale del ministero dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010.

Il comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 99/2009 stabilisce che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema, "sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali". Il successivo comma 6 dispone che per le RIU definite nel medesimo articolo 33, "i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione".

Perciò, i suddetti corrispettivi sono determinati (i) per le Riu esistenti, in base all'energia prelevata dalle reti pubbliche, (ii) per gli altri Sdc, in base all'energia consumata dai clienti finali o "a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali".

Un Sdc – sia esso una Riu o un'altra rete elettrica privata — ha generalmente almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Tale connessione da un lato garantisce la libertà di accesso al sistema elettrico agli utenti delle reti private e, dall'altro lato, assicura che, in caso di avarie o manutenzioni delle unità di generazione asservite alla rete privata o di picchi inattesi di domanda, la domanda degli utenti della rete privata possa essere soddisfatta ricorrendo all'energia prodotta da unità esterne alla rete elettrica privata, prelevandola attraverso la rete pubblica.

Solo nel caso di prelievi dalla rete pubblica, gli utenti della rete privata usufruiranno di servizi di trasmissione e distribuzione lungo la rete pubblica. Tali utenti possono quindi essere soggetti al pagamento di un corrispettivo per tali servizi, nonché di una quota degli oneri generali di sistema, sulla base dei prelievi dalla rete pubblica. Questa appare la ratio delle norme relative alle Riu contenute nell'articolo 33 della legge n. 99/2009 e si ritrova anche nelle norme relative ai sistemi di auto-approvvigionamento energetico – di cui i Seu sono un esempio – contenute nel decreto ministeriale del ministero dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010.

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della legge n. 99/2009 introducono un differente, e più svantaggioso, trattamento per i Sdc diversi dalle Riu, assoggettandoli al pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, in base al consumo di energia elettrica degli utenti del Sdc.

L'Autorità ritiene che tale differente trattamento – che appare privo di giustificazioni di carattere tecnico — introduca delle distorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e tra differenti tecnologie di generazione.

Il mancato sviluppo di reti private1 – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali2 e di servizi, come previsto dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/Ce – si potrebbe tradurre da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento — che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-approvvigionamento e agli impianti che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica – e, dall'altro lato, in una minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica.

Per quanto riguarda i gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione, infatti, essendo i loro ricavi proporzionali all'energia che transita su tali reti, la minaccia di una riduzione di domanda a causa dello sviluppo dei Sdc costituisce un potente incentivo ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche, al fine di ridurre gli oneri di trasmissione e dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti private.

Per quanto riguarda i proprietari dei grandi impianti di generazione, lo sviluppo di Sdc, a parità di altri condizioni, riduce la domanda che essi devono soddisfare e diminuisce quindi le opportunità di esercizio del potere di mercato. In questo senso, lo sviluppo di Sdc può costituire uno stimolo concorrenziale all'impiego di tecnologie efficienti e un mezzo per mitigare il potere di mercato.

La discriminazione delle reti private diverse dalle Riu esistenti o autorizzate comporta, inoltre, una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti "pubbliche" dell'elettricità alle unità di consumo. Alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle crescente domanda di tecnologie di generazione che riducano l'emissione di gas inquinanti, l'Autorità ritiene che le scelte di fondo riguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico debbano essere prese all'interno della strategia energetica nazionale, che deve disegnare un quadro coerente all'interno del quale il processo concorrenziale possa individuare il mix di tecnologie e soluzioni impiantistiche più adeguato.

Infine, l'Autorità rileva che la differente limitazione della dimensione geografica delle Riu, contenuta nell'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/2009 — non più di tre comuni adiacenti nel caso le unità di produzione siano alimentate da fonti tradizionali, non più di tre province adiacenti nel caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili -, nella misura in cui possa essere estesa per analogia alle altre reti private, non sia in alcun modo giustificata e sia suscettibile di limitare ingiustificatamente lo sviluppo delle reti elettriche private. Appare al contrario opportuno generalizzare il limite delle tre province, attualmente riferito ai soli impianti alimentati a fonte rinnovabile.

Sulla base di questi rilievi, l'Autorità auspica una revisione della normativa riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, volta ad eliminare qualsiasi discriminazione tra Riu ed altre reti elettriche private e a non introdurre ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione.

Note ufficiali

1.

Cioè di Sdc diversi dalle Riu. I sistemi di auto-approvvigionamento energetico – tra cui i Seu – non sono qualificati come "reti elettriche" dalla normativa esistente.

2.

Si pensi ad esempio ad una rete privata a servizio degli esercizi localizzati in un centro commerciale.

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