Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 22 dicembre 2012, n. 3217

Impianti a fonti rinnovabili - Connessione alla rete elettrica - Delibera Aeeg 328/2012 - Prenotazione provvisoria capacità di rete - Termine - Eccessiva brevità - Infondatezza - Durata ragionevole - Sussiste

Tar Lombardia

Sentenza 22 dicembre 2012, n. 3217

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis) Srl, (omissis) Srl, (omissis) Srl, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis);

 

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano(omissis);

 

nei confronti di

Enel distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), e (omissis);

 

per l'annullamento

1) quanto al ricorso principale depositato in data 10 agosto 2012

— della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas datata 28 maggio 2012 n. 226/2012/R/EEL, recante disposizioni urgenti in materia di prenotazione della capacità di rete;

— di ogni atto connesso

2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 agosto 2012 — della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas datata 26 luglio 2012 n. 328/2012/r/EEL recante “Disposizioni di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 226/2012/r/EEL, relative alla saturazione virtuale delle reti elettriche”;

— di ogni atto connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per l'energia elettrica e il gas e di Enel distribuzione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti le società (omissis) Srl, (omissis) Srl, (omissis) Srl impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l'annullamento.

Si sono costituite in giudizio l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché Enel distribuzione Spa eccependo l'infondatezza delle impugnazioni proposte e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 28 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

1) Con la deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora in poi Aeeg o Autorità) ha adottato il Testo integrato delle connessioni attive o Tica (allegato A della delibera), che, in generale, detta la disciplina del servizio di connessione alle reti degli impianti di produzione dell'energia elettrica, erogato dai gestori di rete (imprese distributrici e Terna Spa), con obbligo di connessione di terzi.

Il Tica è stato modificato ed integrato per effetto della deliberazione del 4 agosto 2010, n. ARG/elt 125/10, adottata per la definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui l'accettazione del preventivo non sia seguita dalla concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Sul punto la delibera considera che simili fenomeni “ostacolano lo sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in cui la capacità di trasporto richiesta è superiore alla capacità … disponibile sulla rete”.

In ordine alle possibili scelte regolatorie praticabili per disciplinare le fattispecie ora ricordate, la delibera n. 125/10 riferisce che la consultazione (in particolare DCO 15/2010) si è articolata intorno a due precise opzioni sistematiche: una subordina la consolidazione del diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche al conseguimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di produzione; l'altra, implica un effetto di prenotazione anteriore al conseguimento delle autorizzazioni, ma in dipendenza della prestazione di apposite garanzie, da rendere in favore del gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione.

La delibera 125/2010, preso atto della preferenza manifestata dagli operatori per la seconda opzione, ha modificato il Tica, dettando nella Parte V, Titolo I, articoli da 31 a 33, le disposizioni relative alla prenotazione della capacità di rete, disciplinando le garanzie per le connessioni in aree critiche o su linee critiche.

La deliberazione n. 125/2010 è stata oggetto di numerose impugnazioni accompagnate da domande cautelari, sfociate in ordinanze (ad esempio, l'ordinanza n. 18/2011 depositata 13 gennaio 2011) con le quali il Tribunale ha sospeso il provvedimento, rilevando: a) la presenza di “elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità dell'insuccesso dell'iniziativa economica, b) "il non chiaro riferimento al "corrispettivo" contenuto nelle premesse della delibera", c) "il non chiaro riferimento ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime".

Con successiva deliberazione del 22 dicembre 2011, n. ARG/elt 187/2011, l'Autorità ha modificato nuovamente il Tica, nella parte inerente alla disciplina delle situazioni di saturazione virtuale delle reti elettriche, sostituendo gli articoli 32 e 33 del Testo integrato, ma conservando la già riferita scelta sistematica di fondo in ordine al momento di consolidazione del diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche e alla introduzione di un sistema di garanzie.

Anche la deliberazione ARG/elt 187/2011 è stata oggetto di numerose impugnazioni recante anche la domanda di sospensione cautelare, respinta dal Tribunale.

Nondimeno, la decisione cautelare di primo è stata riformata dal Consiglio di Stato, che, in accoglimento dell'appello cautelare, ha sospeso, con numerose ordinanze, la deliberazione n. 187 (ad esempio, l'ordinanza n. 1906/2012, depositata in data 16 maggio 2012), fermo restando che tale sospensione, come quella già disposta rispetto alla deliberazione n. 125/2010, ha efficacia erga omnes, avendo ad oggetto un provvedimento ad efficacia generale.

Vale precisare che in sede di sospensione cautelare il Giudice d'Appello ha valorizzato profili non esaminati in primo grado, perché ritenuti non correlati ad uno specifico periculum in mora, rilevando che: a) le misure regolatorie dirette superare il problema della saturazione virtuale della rete “devono rispettare il principio di proporzionalità e di non aggravamento, non essere dissuasive di nuovi investimenti, e non addossare agli investitori i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell'autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest'ultima”; b) “vìola il principio di proporzionalità e di non aggravamento la previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante, che viene restituito/non escusso, ex post, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per fatto non imputabile all'operatore, atteso che il corrispettivo/garanzia devono allo stato essere versati preventivamente, in un momento in cui è ancora incerto, per fatto non imputabile, l'an e il quando dell'autorizzazione regionale, così realizzandosi per gli operatori una spesa che non può essere compensata dal contestuale avvio dei lavori di realizzazione

dell'impianto”.

Con determinazione datata 28 maggio 2012, n. 226/2012/R/EEL, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha adottato disposizioni urgenti in materia di prenotazione della capacità di rete in conseguenza delle decisioni cautelari con le quali il Consiglio di Stato, riformando le decisioni di primo grado adottate dal Tribunale, ha sospeso il provvedimento ARG/elt 187/2011.

In particolare, la deliberazione n. 226/2012/R/EEL: 1) considera che negli ultimi anni il problema della “saturazione virtuale” si è aggravato a seguito "dell'impetuoso sviluppo delle rinnovabili e dell'incremento esponenziale delle richieste di connessione alle reti elettriche, solo in parte associato al reale sviluppo degli impianti e della generazione diffusa: in numerosi casi, infatti, vengono presentate richieste di connessione e accettati preventivi a cui poi non fa seguito la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica"; 2) considera che tale assetto incide negativamente, in termini di costi e di tempi, sulla pianificazione e sullo sviluppo delle reti, "basata teoricamente sull'ipotesi che tutta la potenza in immissione oggetto di preventivi accettati venga effettivamente installata"; 3) rileva che la pianificazione e lo sviluppo delle reti, in presenza di un gran numero di iniziative che non arrivano a compimento, si traduce in ulteriori inefficienze del sistema; 4) ribadisce che in sede di ulteriore consultazione (in particolare DCO 37/11) è stata prospettata una regolazione dell'accesso alla rete che attribuisca al richiedente “la scelta, in alternativa, tra il pagamento di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete (di seguito: Soluzione 1) e la prenotazione della capacità di rete solo in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione (di seguito: Soluzione 2); 5) considera che, con successive ordinanze, il Consiglio di Stato ha accolto le istanze di sospensiva della deliberazione ARG/elt 187/11, precisando che “la mancata applicazione dei provvedimenti dell'Autorità in materia di prenotazione della capacità di rete, anche per effetto delle sopra richiamate sospensive, impedirebbe di risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti” ed evidenzia che la gravità della situazione impone di adottare l'unica soluzione alternativa a quella sospesa in via cautelare e già presentata in consultazione per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, ossia la c.d. Soluzione 2 (retro), già sottoposta a consultazione nel DCO 37/11; 6) dispone la soppressione degli articoli 31 e 32 del Tica e la sostituzione dell'articolo 33, così da implementare la Soluzione 2, in luogo del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete di cui alla Soluzione 1, posta a base della disciplina dettata dalla deliberazione n. 187/11.

Vale evidenziare che, in ordine alla possibilità di conservare spazi operativi alla c.d. Soluzione 1, l'Autorità, con la delibera n. 226/2012, manifesta espressamente l'intenzione di “attendere l'evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo al fine di valutare l'opportunità di affiancare agli strumenti implementati con il presente provvedimento anche strumenti basati su corrispettivi per la prenotazione della capacità di rete, prevedendo eventualmente che questi ultimi strumenti siano alternativi, su base volontaria, agli strumenti implementati con il presente provvedimento, a scelta dei produttori che richiedono la connessione”.

La disciplina di cui si tratta è stata nuovamente modificata dall'Autorità mediante la deliberazione del 26 luglio 2012, n. 328/2012/R/EEL, recante disposizioni di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 226/2012/r/EEL, relative alla saturazione virtuale delle reti elettriche.

In particolare, con la deliberazione n. 328/2012 l'Autorità ha confermato la scelta regolatoria in favore della c.d. Soluzione 2, ossia quella che comporta la prenotazione definitiva della capacità di rete solo in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, modificando taluni aspetti della disciplina già introdotta dalla deliberazione n. 226/2012.

Più in dettaglio, è stato introdotto il nuovo articolo 31 del Tica, dedicato alla disciplina della validità del preventivo accettato ed è stato nuovamente sostituito l'articolo 33, in ordine alla disciplina della "prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione".

Le deliberazioni n. 226/2012 e n. 328/2012 sono state impugnate dalle ricorrenti con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.

2) Le censure sviluppate con il ricorso principale non meritano condivisione.

2.1) Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono diretti a contestare la contrarietà della delibera n. 226/2012 con il principio interno e comunitario della responsabilizzazione dei gestori in ordine all'adeguata programmazione degli investimenti e allo sviluppo della rete.

Sul punto è sufficiente osservare che, come già messo in evidenza, la delibera impugnata si colloca nel quadro di una complessa regolazione, diretta, tra l'altro, a contrastare il fenomeno dell'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui l'accettazione del preventivo non sia seguita dalla concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

L'introduzione di una specifica disciplina sul punto non contrasta con l'indicata responsabilità dei gestori e con le esigenze di potenziamento della rete, in quanto l'eventuale potenziamento della rete non varrebbe a porre rimedio a fenomeni di prenotazione non accompagnati dalla realizzazione dell'impianto.

Si tratta di profili che si collocano su piani distinti, perché la necessità di ovviare ai fenomeni di accettazione del preventivo non seguita dalla realizzazione dell'impianto sussiste a prescindere dal potenziamento della rete.

Del resto, esiste un ovvio limite fisico alla capacità della rete e non è ragionevole, né coerente con il canone della proporzionalità, ipotizzare che la rete debba essere sviluppata in modo da assicurare la prenotazione di tutta la capacità oggetto di preventivi accettati, rispetto ai quali non vi è certezza né dell'effettiva realizzazione dell'opera, né, quindi, della reale utilizzazione della capacità impegnata.

Ne deriva l'infondatezza delle censure di cui si tratta.

2.2) Con il terzo motivo, si lamenta che la soluzione tecnica indicata nel preventivo potrebbe essere modificata unilateralmente dall'Amministrazione "indipendentemente dall'esito del procedimento autorizzativo".

Sul punto vale osservare che l'articolo 33.3 del Tica, come introdotto dalla deliberazione n. 226/2012, prevede che nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo e "può essere modificata in corso d'opera anche indipendentemente dall'esito del procedimento autorizzativo".

La censura non è supportata da un interesse concreto.

Invero, come riconosciuto espressamente dall'Avvocatura distrettuale (cfr. memoria depositata in data 12.11.2012) e come emerge dalla lettura dell'articolo 33 del Tica, nella versione introdotta dalla deliberazione n. 328/2012, le eventuali modifiche della soluzione tecnica sono correlate alle esigenze manifestatesi nel corso della procedura autorizzativa.

Ne deriva che anche la censura in esame è superata per effetto della nuova formulazione dell'articolo 33 risultante dalla deliberazione n. 328/2012.

2.3) Con altra censura, sempre compresa nel terzo motivo del ricorso principale, si contesta la retroattività della disciplina introdotta con la delibera 226/2012, desunta dal fatto che il novellato articolo 33 Tica si applichi anche in caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete alla data di entrata in vigore della delibera medesima.

La censura è infondata.

Sul punto è sufficiente evidenziare che il principio tempus regit actum consente alla disciplina sopravvenuta di incidere anche sulle procedure amministrative aperte, ma non ancora concluse, sicché solo la definitiva conclusione dell'iter autorizzatorio integra un limite all'operatività della nuova disciplina.

Del resto, è lo stesso Dl 2010 n. 105 che all'articolo 1-septies dispone, in coerenza con i principi ora sinteticamente richiamati, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, "anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate".

Ne deriva l'infondatezza della censura de qua.

2.4) Neppure merita condivisione l'ulteriore censura, sempre compresa nel terzo motivo di ricorso principale, con la quale si lamenta l'eccessiva brevità dei termini previsti dall'articolo 33 comma 2 del Tica, come modificato dalla delibera 226/2012, per individuare il tempo in cui la soluzione tecnica indicata nel preventivo resta valida con effetti prenotativi della capacità di rete.

Sul punto va osservato che la censura presenta evidenti profili di genericità, perché si limita ad asserire che si tratta di termini inconciliabili con le tempistiche medie necessarie per la conclusione dei procedimenti di autorizzazione, senza supportare in alcun modo la tesi espressa.

In ogni caso, la norma censurata è stata modificata dalla deliberazione n. 328/2012, che ha incrementato i termini entro i quali la soluzione tecnica oggetto del preventivo conserva effetti prenotativi della capacità di rete, sicché in relazione alla censura in esame va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla novella introdotta dalla deliberazione da ultimo richiamata.

2.5) In definitiva, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

3) Le censure sviluppate con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 agosto 2012 e avente ad oggetto la delibera n. 328/2012, non meritano condivisione.

3.1) In primo luogo, deve essere respinta la censura con la quale si deduce l'illegittimità derivata dalla delibera n. 226/2012, perché quest'ultima delibera non presenta i profili di illegittimità denunciati, secondo quanto precisato al punto 2 della motivazione.

3.2) Con due censure, comprese nel secondo e nel terzo dei motivi aggiunti, le ricorrenti lamentano che anche la delibera n. 328/2012 non sarebbe coerente con il principio interno e comunitario della responsabilizzazione dei gestori in ordine all'adeguata programmazione degli investimenti e allo sviluppo della rete.

La censura è infondata.

In proposito, è sufficiente richiamare quanto già esplicitato al punto 2.2 della motivazione, in relazione alle corrispondenti contestazioni mosse alla delibera n. 226/2012.

Vale precisare che la permanente fattibilità tecnica dell'impianto, da valutare in base alle situazioni e alle esigenze emerse nel corso del procedimento autorizzatorio e in correlazione con le risultanze di tale procedimento, costituisce un presupposto indefettibile per il conseguimento dell'autorizzazione.

Il problema innescato dai fenomeni di saturazione virtuale della rete è un problema tecnico, collegato al dato, parimenti tecnico, che qualunque rete presenta una capacità limitata, pertanto è inevitabile che la realizzazione di una nuova connessione sia possibile solo in presenza della fattibilità tecnica dell'impianto, in base alle condizioni emerse nel corso dell'iter autorizzatorio.

3.3) Neppure è condivisibile la censura, sviluppata nel contesto del quarto motivo aggiunto, con la quale si sostiene che la possibilità che non venga conseguita la capacità di rete prenotata temporaneamente configurerebbe un'illecita integrazione unilaterale del contratto concluso con l'accettazione del preventivo, in violazione dell'articolo 1339 C.c..

L'impostazione seguita dalle ricorrenti non considera che l'accettazione del preventivo comporta solo un prenotazione temporanea della capacità di rete, in costanza della quale si svolge il procedimento di autorizzazione, solo all'esito positivo del quale si determina la prenotazione definitiva della capacità.

Ne deriva che l'accettazione del preventivo non stabilizza alcuna prenotazione, sicché il suo eventuale e successivo venire meno non è la conseguenza di una variazione unilaterale dell'accordo sorto con l'accettazione del preventivo.

In tale contesto, è implicito che l'esito negativo del procedimento autorizzatorio, in dipendenza dell'accertata non fattibilità tecnica della connessione, faccia venire meno l'effetto di prenotazione, ma ciò non integra una modificazione unilaterale del rapporto contrattuale.

Invero, il passaggio dalla prenotazione temporanea a quella definitiva dipende dallo svolgimento del procedimento autorizzatorio, da sviluppare nel contraddittorio tra le parti, sicché l'effetto paventato dai ricorrenti non è qualificabile come modificazione unilaterale del contratto, perché esprime solo uno dei possibili esiti della procedura amministrativa, determinato da ragioni tecniche e non da scelte unilaterali rimesse all'arbitrio di una delle parti.

Le considerazione ora svolte conducono al rigetto anche della censura sviluppata nel quinto motivo, in quanto come già evidenziato, l'eventuale variazione della soluzione tecnica dipende dalle esigenze emerse nel corso del procedimento autorizzativo nel contraddittorio tra le parti e non da unilaterali e arbitrarie valutazioni dell'amministrazione, come risulta dall'articolo 33, punto 3 e seguenti, del Tica.

3.4) Quanto alla censura — sviluppata nel contesto del quinto motivo di impugnazione — con la quale le ricorrenti lamentano la violazione del principio di irretroattività, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato al punto 2.3 della motivazione e ribadire l'infondatezza della doglianza, in quanto l'applicazione della novella riguarda solo i procedimenti in itinere e non quelli già conclusi, in coerenza con il principio tempus regit actum.

3.5) Sempre nel quadro del quinto motivo, le ricorrenti ripropongono la censura diretta a contestare l'eccessiva brevità dei termini posti dall'articolo 33, comma 2, del Tica, come sostituito dalla deliberazione n. 328/2012, in quanto i termini stessi non sono commisurati all'effettiva durata dei procedimenti di autorizzazione.

La censura è infondata.

Come più volte evidenziato, nella materia de qua la disciplina posta sia dalla delibera impugnata, sia da quelle che l'hanno preceduta, è finalizzata ad evitare la proliferazione dei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia, con conseguente inutile occupazione della capacità di rete.

A fronte della limitata capacità della rete, l'occupazione di essa per effetto della prenotazione correlata all'accettazione del preventivo può provocarne la saturazione virtuale e tale condizione è foriera di evidenti pregiudizi, sia in relazione al corretto funzionamento del sistema, sia rispetto al valore della concorrenza, perché in condizioni di saturazione virtuale della rete resta precluso l'accesso al mercato di riferimento da parte di nuovi operatori.

Con la delibera n. 226/2012 e con la delibera n. 328/2012, l'Autorità ha affrontato il problema optando per la c.d. Soluzione 2, in base alla quale la prenotazione definitiva della capacità di rete è differita al momento dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per la costruzione e il funzionamento dell'impianto.

In tale contesto, l'Autorità, pur evidenziando l'aggravamento del problema della “saturazione virtuale”, ha preso atto dell'esistenza di “impianti che vengono autorizzati e costruiti in tempi rapidi”, ma la cui connessione richiede tempi lunghi perché la rete più vicina è saturata.

Proprio in dipendenza della varietà di situazioni che si presentano, l'Aeeg ha ritenuto di introdurre un periodo di tempo di prenotazione provvisoria, conseguente all'accettazione del preventivo, così da consentire la rapida attivazione degli impianti suscettibili di essere autorizzati e realizzati celermente.

Si tratta di un arco temporale che è stato dilatato dalla delibera n. 328/2012, ma che, secondo quanto risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, non è rapportato alla durata effettiva dei procedimenti autorizzatori.

Quest'ultima soluzione è ragionevole, perché l'eccessiva dilatazione del tempo di prenotazione provvisoria finirebbe col vanificare l'obiettivo perseguito con la c.d. Soluzione 2, che è centrata sulla subordinazione della prenotazione della capacità di rete all'ottenimento dell'autorizzazione.

A ben vedere, lo stesso effetto di prenotazione provvisoria previsto dall'articolo 33.2 costituisce una deroga all'applicazione rigida della c.d. Soluzione 2, che è ragionevole nella misura in cui si pone come strumento di elasticità della regolazione, consentendo un effetto prenotativo provvisorio che agevola concretamente la connessione degli impianti suscettibili di rapida autorizzazione e realizzazione.

Viceversa, l'eccessiva dilatazione del tempo di prenotazione provvisoria si tradurrebbe in un profilo di contraddittorietà della regolazione prescelta, perché vanificherebbe l'obiettivo di impegnare la capacità di rete solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Ne deriva l'infondatezza della censura in esame.

3.6) Con l'ultima censura compresa nel quinto motivo aggiunto, le ricorrenti lamentano che la delibera n. 328/2012 impone che, una volta ottenuto il titolo abilitativo, l'operatore fornisca l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto all'interno del sistema di gestione dell'anagrafica unica degli impianti (Gaudi), ma siffatto sistema non è ancora operante.

La censura è infondata, in quanto l'adempimento prescritto, così come le conseguenza derivanti dalla sua violazione, presuppongono ovviamente che il sistema sia funzionante, sicché la mancata operatività del sistema stesso non può che rendere non operativa la specifica regola procedimentale, nonché precludere l'applicazione delle relative conseguenze.

Ne deriva l'infondatezza della censura in esame.

4) In definitiva, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe;

2) condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese della lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila), oltre gli accessori di legge, ponendole a carico di ciascuna di esse per un terzo (euro 2.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 22 dicembre 2012.

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