Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Ordinanza Tar Lombardia 15 novembre 2012, n. 1568

Energie rinnovabili - Impianti - Connessione alla rete - Costi di sbilanciamento - Attribuzione dei costi a carico dei proponenti gli impianti - Richiesta sospensione cautelare delibera Aeeg n. 281/2012/R/EFR - Ragioni - Non sussistono - Scelta di porre parte dei costi a carico dei proponenti - Ragionevolezza

Tar Lombardia

Ordinanza 15 novembre 2012, n. 1568

 

Repubblica italiana

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

 

sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2012, proposto da:

(omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (omissis);

 

nei confronti di

Terna Spa, Enel Produzione Spa;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 281, in data 5 luglio 2012, avente ad oggetto "revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili non programmabili";

dell'atto applicativo: relazione tecnica di data 5 luglio 2012;

nonché di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Codice processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la nuova disciplina persegue la finalità di promuovere una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ed un'equa ripartizione dei costi generati, affinché non ricadano solo sui consumatori di energia elettrica;

Ritenuto, ad un primo esame, che non sembra irrazionale la scelta dell'Autorità di porre a carico degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili, non programmabili, i costi per sbilanciamenti derivanti da immissioni in eccesso o in difetto rispetto ai programmi;

Ritenuto altresì che il danno rappresentato si configura come danno economico e come tale, può essere agevolmente ristorato, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, anche in considerazione della possibilità di una rapida trattazione del ricorso nel merito;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 15 novembre 2012.

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