Imballaggi

Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 31/12/2013

Ministero della salute

Decreto 21 dicembre 2010, n. 258

(Gu 4 febbraio 2011 n. 28)

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili

 

Il Ministro della Salute

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/Ce, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate relativamente alla idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nella seduta del 13 luglio 2010;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 dicembre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. L'articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito come segue:

"Articolo 37. L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell'allegato IV.

Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre "attacchi" successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco".

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV:

per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;

per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre "attacchi" successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco".

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nickel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm.".

Articolo 2

1. L'allegato II, sezione 6 — "Acciai inossidabili" — del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

2. L'allegato IV, sezione 2 — "Determinazione della migrazione specifica" — del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è modificato come segue:

a) dopo il punto 9 — "Determinazione della migrazione di stagno" — è inserito il seguente punto 10:

"10. (Manganese). — La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.".

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

Articolo 4

1. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, è consentita entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 5

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole: "'Sezione 6 — acciai inossidabili' È incluso il seguente tipo di acciaio: 'X6 Cr Ni Mo Ti 1712' corrispondente alla sigla 'Aisi 316 Ti'" sono soppresse.

2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole: "'Sezione 6 — acciai inossidabili' Sono inclusi i tipi di acciaio inox corrispondenti alle sigle 'Aisi 329' ed 'Aisi 329N"" sono soppresse.

3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;

b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408;

c) articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91;

d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322;

e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269;

f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215;

g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato I (articolo 2, comma 1)

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma Uni En 10088-1:2005 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale Aisi Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (Astm) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (Uns).

 

UNI EN 10088-1 AISI/ASTM UNS Note

Designazione

numerica

Designazione

alfanumerica

1.4373 X12CrMnNiN 18-9-5 AISI 202 S2020
1.4310 X10CrNi 18-8 AISI 301 S30100
1.4325 X9CrNi 18-9 AISI 302 S30200
1.4305 X8CrNiS 18-9 AISI 303 S30300
- - AISI 303 Se S30323
1.4301 X5CrNi 18-10 AISI 304 S30400
1.4306 X2CrNi 19-11 AISI 304L S30403
1.4307 X2CrNi 18-9
1.4303 X4CrNi 18-12 AISI 305 S30500
- - AISI 308 S30800
1.4401 X5CrNiMo 17-12-2 AISI 316 S31600
1.4436 X3CrNiMo 17-13-3
1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 AISI 316L S31603
1.4432 X2CrNiMo 17-12-3
AISI 316N S31651
1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 ASTM Type 316Ti S31635
1.4541 X6CrNiTi 18-10 AISI 321 S32100
1.4460 X3CrNiMoN 27-5-2 AISI 329 S32900
1.4550 X6CrNiNb 18-10 AISI 347 S34700
1.4006 X12Cr 13 AISI 410 S41000
- - AISI 414 S41400
1.4005 X12CrS 13 AISI 416 S41600
1.4021 X20Cr 13 AISI 420 S42000
1.4028 X30Cr 13
1.4031 X39Cr 13
1.4016 X6Cr 17 AISI 430 S43000
1.4105 X6CrMoS 17 AISI 430F S43020
1.4057 X17CrNi 16-2 AISI 431 S43100
1.4125 X105CrMo 17 AISI 440C S44004 (*)
1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 ASTM Type 630 S1740
1.4462 X2CrNiMoN 22-5-3 - - S31803 (**)
1.4590 X2CrNbZr 17 - - - (**)
1.4362 X2CrNiN 23-4 - - S32304
- - S32101 (***)
1.4510 X3CrTi 17 - - -
1.4509 X2CrTiNb 18 - -

S43940
S43932

1.4521 X2CrMoTi 18-2 AISI 444 S44400
ASTM S44500
(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:
- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D.
(***) Per oggetti di uso ripetuto a temperature non superiori a 70 °C. Acciaio compreso nella EN 10088-4:2009 e designato come 1.4162 - X2CrMnNiN 21-5-1.

 

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'articolo 36 del Dm 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

 

Tipo C % Si % Mn % P % S % N % Cr % Cu % Mo % Nb % Ni % Ti % Altri elementi %
a 0,05 max 1,0 max 2,0 max 0,045 max 0,030 max 0,08- 0,20 22,0- 25,0 - 2,5- 3,5 - 4,5- 6,5 -
b 0,08 max 1,0 max 3,8- 7,5 0,045 max 0,015 max 0,05- 0,25 17,0- 18,0 1,5- 3,5 - - 3,5- 5,5 -
c 0,03 max 1,0 max 1,0 max 0,05 max 0,05 max - 19-22 0,5 max 0,5 max 1,0 (*) max 0,5 max 1,0 (*) max Al 0,05 max
d 0,03 max 1,0 max 1,0 max 0,05 max 0,05 max - 22-25 0,5 max 0,5 max 1,0 (*) max 0,5 max 1,0 (*) max Al 0,05 max
e 0,1 max 1 max 5,50- 9,50 0,07 max 0,01 max 0,15 max 16,5- 18,5 1-2,5 - - 4,5- 5,5
(*) Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)

 

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