Imballaggi

Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 05/02/2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dm 10 dicembre 2008, n. 215

(Gu 26 gennaio 2009 n. 20)

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento Ce n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 24 settembre 2008, n. 174;

Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili;

Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 23 ottobre 2007 e 13 dicembre 2007;

Viste le comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea effettuate in data 13 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 25 novembre 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. All'allegato II, sezione 6 — Acciai inossidabili — del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 269, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci corrispondenti alle denominazioni degli acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:

EN 1,4509 X2CrTiNb18
EN 1,4510 X3CrTi17
EN 1,4521

X2CrMoTi18-2

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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