Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 11 novembre 2013, n. 140

(Gu 16 dicembre 2013 n. 294)

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili

 

Il Ministro della salute

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento Ce n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 relativamente all'accertamento dell'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 agosto 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito come segue:

"Articolo 37. — L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell'allegato IV.

Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre "attacchi" successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco".

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV:

per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;

per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre "attacchi" successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco".

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nichel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm.".

 

Articolo 2

1. L'allegato II, sezione 6: "Acciai inossidabili" del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

2. Nell'allegato IV, sezione 2: "Determinazione della migrazione specifica" del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 3 è sostituito come segue:

"3. Cromo trivalente.

La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.";

b) il punto 5 è sostituito come segue:

"5. Nichel.

La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.";

c) il punto 10 è sostituito come segue:

"10. Manganese.

La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.".

 

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

 

Articolo 4

1. È abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258, citato in premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2013

Allegato I (articolo 2, comma 1)

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma Uni En 10088-1:2005 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale Aisi Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (Astm) e/o le designazioni dell' Unified Numbering System (Uns).

 

Uni En 10088-1 Aisi/Astm Uns Note
Designazione numerica Designazione alfanumerica
1.4373 X12CrMnNiN 18-9-5 Aisi 202 S20200
1.4310 X10CrNi 18-8 Aisi 301 S30100
1.4325 X9CrNi 18-9 Aisi 302 S30200
1.4305 X8CrNiS 18-9 Aisi 303 S30300
--- --- Aisi 303Se S30323
1.4301 X5CrNi 18-10 Aisi 304 S30400
1.4306 X2CrNi 19-11 Aisi 304L S30403
1.4307 X2CrNi 18-9
1.4303 X4CrNi 18-12 Aisi 305 S30500
--- --- Aisi 308 S30800
1.4401 X5CrNiMo 17-12-2 Aisi 316 S31600
1.4436 X3CrNiMo 17-13-3
1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 Aisi 316L S31603
1.4432 X2CrNiMo 17-12-3
Aisi 316N S31651
1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 Astm Type 316Ti S31635
1.4541 X6CrNiTi 18-10 Aisi 321 S32100
1.4460 X3CrNiMoN 27-5-2 Aisi 329 S32900
1.4550 X6CrNiNb 18-10 Aisi 347 S34700
1.4006 X12Cr 13 Aisi 410 S41000
---- ---- Aisi 414 S41400
1.4005 X12CrS 13 Aisi 416 S41600
1.4021 X20Cr 13 Aisi 420 S42000
1.4028 X30Cr 13
1.4031 X39Cr 13
1.4016 X6Cr 17 Aisi 430 S43000
1.4105 X6CrMoS 17 Aisi 430F S43020
1.4057 X17CrNi 16-2 Aisi 431 S43100
1.4125 X105CrMo 17 Aisi 440C S44004 (*)
1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 Astm Type 630 S17400
1.4462 X2CrNiMoN 22-5-3 ---- ---- S31803 (**)
1.4590 X2CrNbZr 17 ---- ---- ---- (**)
1.4362 X2CrNiN 23-4 ---- ---- S32304
---- ---- S32101
1.4510 X3CrTi 17 ---- ---- ----
1.4509 X2CrTiNb 18 ---- ----

S43940

S43932

1.4521 X2CrMoTi 18-2 Aisi 444 S44400
Astm S44500
S82441
1.4116 X50CrMoV15 Aisi 440A S44002 (***)
1.4876 X10NiCrAlTi 32-21 Astm Type 800 N08800 (****)
1.4526 X6CrMoNb17-1 Astm Type 436 S43600

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

 

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A Purchè siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'articolo 36 del Dm 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

 

Tipo

C

%

Si

%

Mn

%

P

%

S

%

N

%

Cr

%

Cu

%

Mo

%

Nb

%

Ni

%

T

%

Altri elementi

%

 

a 0,05 max 1,0 max 2,0 max 0,045 max 0,030 max 0,08-0,20 22,0-25,0 - 2,5-3,5 - 4,5-6,5 -
b 0,08 max 1,0 max 3,8-7,5 0,045 max 0,015 max 0,05-0,25 17,0-18,0 1,5-3,5 - 3,5-5,5 -
c 0,03 max 1,0 max 1,0 max 0,05 max 0,05 max - 19-22 0,5 max 0,5 max 1,0* max 0,5 max 1,0* max Al 0,05 max
d 0,03 max 1,0 max 1,0 max 0,05 max 0,05 max - 22-25 0,5 max 0,5 max 1,0* max 0,5 max 1,0* max Al 0,05 max
e 0,1 max 1,0 max 5,50-9,50 0,07 max 0,01 max 0,15 max 16,5-18,5 1-2,5 - - 4,5-5,5
f ** 0,03 max 2,00 max 1,00 max 0,04 max 0,25-0,35 - 17,0-19,0 - 1,50-2,50 - - - -
g ** 0,08 max 1,00 max 2,50 max 0,04 max 0,15-0,35 - 17,5-19,5 - 1,50-2,50 - 0,75 max - -
h ** 0,08 max 1,00 max 1,50 max 0,04 max 0,25-0,35 - 16,0-18,0 - 0,80-1,70 - 0,50 max - -
i 0,010 max 0,50 max 0,50 max 0,040 max 0,030 max 0,015max 13,75-15,00 - - 0,10- 0,30 (#) - 0,05- 0,20 (#) Sn 0,10- 0,25
l 0,010 max 0,50 max 0,50 max 0,040 max 0,030 max 0,015 max 16,00-18,00 0,40 max - 0,10- 0,25 (#) 0,40 max 0,05- 0,15 (#) Sn 0,10- 0,50
m 0,020 max 1,00 max 1,00 max 0,040 max 0,006 max 0,025 max 19,00-21,00 0,30- 0,60 - 0,30- 0,80 (#) 0,60 max 0,20 max (#) -
n § 0,8-0,95 0,35-0,5 0,25-0,4 0,4 max 0,03 max - 17-18 - 1-1,25 - 0,25 max - V 0,08-0,12
p⌘ 1,85-1,95 0,40-0,80 0,20-0,50 0,03 max 0,03 max - 19,00-21,00 - 0,80-1,20 - - -

V 3,80-4,20

W0,40-0,80

  • Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)

** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(#) (Nb+Ti) ≥ 10(C+N)

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.

 

 

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