Danno ambientale e bonifiche

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 4 agosto 2010

(Gu 12 agosto 2010 n. 187)

Modifica della tabella A2, dell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 996, che aggiunge all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies, in materia di operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale;

Visto l'articolo 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisca le metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi per verificare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994;

Visto il proprio decreto del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008, recante "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", con il quale è stata data attuazione a quanto

previsto dall'articolo 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale prevede che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'allegato A al predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008;

Ritenuto di dover provvedere ad una modifica della Tabella A2 dell'Allegato A al decreto sopra richiamato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si é espressa favorevolmente nella seduta dell'8 luglio 2010;

Decreta:

 

Articolo 1

1. La Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008, recante "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", è sostituita da quella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Allegato

 

Specie chimiche Singoli parametri e specifiche analitiche Numero di determinazioni da effettuare Limite di quantificazione richiesto *
(mg/kg s.s.)
Metalli Al
As
Cd
Cr totale
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb
Zn
V
Su tutti i campioni prelevati 5,0
0,5
0,05
5,0
1,0
5,0
0,05
1,0
1,0
1,0
1,0
Policlorobifenili (PCB) Congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB105, PCB114, PCB118, PCB123, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB157, PCB 167, PCB 169, PCB 170, PCB 180, PCB 189 e loro sommatoria (per i PCB Diossina simili si richiede la determinazione con spettrometria di massa ad alta risoluzione) Su tutti i campioni prelevati

0.0001 per singolo composto



0.00001 per singolo composto dei PCB Diossina simili

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) Naftalene
Acenaftene
Fluorene
Fenantrene
Antracene
Fluorantene
Pirene
Benzo(a)antracene
Crisene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(j)fluorantene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)pirene
Dibenzo(a,h) antracene
Benzo(g,h,i)perilene
Indeno(1,2,3,c,d)pirene
Acenaftilene
Su tutti i campioni prelevati 0.001 per singolo idrocarburo
Benzene Su tutti i campioni prelevati 1.0
Idrocarburi leggeri (C≤12) ** Su tutti i campioni prelevati 0.5
Idrocarburi pesanti (C>12) ** Su tutti i campioni prelevati 1.5
Azoto totale Solo su campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare
Fosforo totale Solo sui campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare
Carbonio Organico Totale (TOC) Su tutti i campioni prelevati
Pesticidi organoclorurati DDD, DDT, DDE (per ogni sostanza: somma degli isomeri 2,4 e 4,4)
Cis-clordano
Trans-clordano
Aldrin
Dieldrin
Endrin
α-esaclorocicloesano
β-esaclorocicloesano
γ-esaclorocicloesano
(Lindano)
Eptacloro
EptacloroEpossido
In presenza di attività presenti o pregresse che ne facciano ipotizzare la presenza, su una percentuale dei campioni 0.0005 per singolo composto
Esaclorobenzene HCB Su una percentuale dei campioni 0.0001
Composti organostannici Espresso come Sn totale di origine organica Su una percentuale dei campioni 0.001
Diossine e furani [Sommatoria PCDD/PCDF (conversione T.E.)] Determinati con spettrometria di massa ad alta risoluzione al fine del raggiungimento del limite di rilevabilità richiesto Su una percentuale dei campioni 0.5x10-6
Amianto Espresso in mg/kg s.s. Determinato attraverso una delle seguenti tecniche: difrattometria a raggi oppure I.R. - Trasformata di Fourier Su una percentuale dei campioni
Solventi aromatici (BTEX) Su una percentuale dei campioni 1.0 per singolo composto
Devono essere inoltre ricercate tutte quelle sostanze ricavabili sulla base delle indagini di cui al punto 2.1, con particolare attenzione alle sostanze Pericolose e Prioritarie di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2455/2001/Ce.
In questi casi le sostanze aggiuntive devono essere ricercate su un numero rappresentativo di campioni, scelti in modo tale da ottenere una distribuzione il più possibile rappresentativa dell'area da caratterizzare, con particolare attenzione alle zone con maggiore contaminazione presunta.
* Con la dizione "limite di quantificazione richiesto" si intende la concentrazione di analita più bassa misurabile con il metodo utilizzato dal laboratorio che procede all'analisi.
** In attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C>12). Ai fini della classificazione del materiale contenente “Idrocarburi Totali” (THC) di origine non nota, si fa riferimento al parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 sulle "procedure di classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi", e successivi aggiornamenti a seguito dell’adeguamento al progresso tecnico (ATP) in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/Cee, precisando che, al solo fine della classificazione quale rifiuto, l’analisi deve fare riferimento al tal quale.

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