Dragaggio nei siti di bonifica nazionale, cambia analisi idrocarburi
Danno ambientale e bonifiche
Ai fini della classificazione del materiale contenente "Idrocarburi totali" (THC) di origine non nota, si fa riferimento alla nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) del 5 luglio 2006.
È quanto stabilito dal Dm 4 agosto 2010 (Gu 12 agosto 2010, n. 187), che nel sostituire la tabella del Dm 7 novembre 2008 relativa alle "analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale e relativi limiti di quantificazione", precisa inoltre che "al solo fine della classificazione quale rifiuto, l'analisi deve fare riferimento al tal quale".
La modifica arriva a seguito della legge 13/2009 (di conversione del Dl 208/2008, articolo 6-quater), la quale stabilisce che "la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, 'cancerogeno', si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'allegato A" del predetto Dm 7 novembre 2008.
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale - Articolo 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Procedure di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi o metalli pesanti
Operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale - Modifica del Dm 7 novembre 2008
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941