Dragaggi, dal 21 settembre 2016 operative nuove regole
Danno ambientale e bonifiche
Dal 21 settembre 2016 sono in vigore le norme tecniche per i dragaggi effettuati nei siti di interesse nazionale (Sin) e le nuove regole per le autorizzazioni all'immersione di materiali da escavo in mare.
Il Dm 15 luglio 2016, n. 172, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 (legge sull'attività portuale) come da ultimo modificato dalla legge "Green Economy" n. 221/2015, disciplina le modalità e le norme tecniche applicabili ai progetti di dragaggio dei sedimenti marini di aree portuali e marino-costiere ricomprese nei siti di interesse nazionale (Sin). Le operazioni di dragaggio devono essere realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante.
Il Dm 15 luglio 2016, n. 173 invece disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 109, comma 2, del Dlgs 152/2006 per l'immersione in mare di materiali da escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché i criteri uniformi a livello nazionale per l'utilizzo di questi materiali per il ripascimento o all'interno di ambienti definiti. Dal 21 settembre 2016 sono abrogate le previgenti norme tecniche relative alle attività in parola già contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente del 24 gennaio 1996 che rimane comunque in vigore per le attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa di cavi e condotte sottomarine.
Modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale (Sin) - Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Autorizzazione ad immersione in mare di materiali di escavo fondali marini - dragaggio - Attuazione articolo 109, Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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