Attività di dragaggio nei Sin, le nuove norme tecniche
Danno ambientale e bonifiche
Arrivano dal Ministero dell'ambiente le norme tecniche per le operazioni di dragaggio effettuate nei siti di interesse nazionale (Sin) anche al fine del reimpiego dei materiali dragati.
Il Dm 15 luglio 2016, n. 172, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 (legge sull'attività portuale) come da ultimo modificato dalla legge "Green Economy" n. 221/2015, disciplina le modalità e le norme tecniche applicabili ai progetti di dragaggio dei sedimenti marini di aree portuali e marino-costiere ricomprese nei siti di interesse nazionale (Sin).
Le operazioni di dragaggio devono essere realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante, in particolare escludere ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale. Le caratterizzazioni dei fondali in aree diverse da quelle portuali, e comunque interne alla perimetrazione Sin realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008 e verificate dall'Arpa territorialmente competente restano valide e efficaci purché realizzate prima del 21 settembre 2016 (entrata in vigore del Dm in parola).
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - Ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale - Articolo 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale (Sin) - Legge 28 gennaio 1994, n. 84
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