Immersione in mare materiali da escavo, aggiornate norme tecniche
Danno ambientale e bonifiche
Il Ministero dell'ambiente ha aggiornato le disposizioni sull'autorizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) per l'immersione in mare di materiali da escavo.
Il Dm 15 luglio 2016, n. 173 in vigore dal 21 settembre 2016 disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 109, comma 2, del Dlgs 152/2006 per l'immersione in mare di materiali da escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché i criteri uniformi a livello nazionale per l'utilizzo di questi materiali per il ripascimento o all'interno di ambienti definiti.
Il provvedimento definisce anche la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale (Sin) risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere effettuate fuori da detti siti. Dal 21 settembre 2016 sono abrogate le previgenti norme tecniche relative alle attività in parola già contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente del 24 gennaio 1996 che rimane comunque in vigore per le attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa di cavi e condotte sottomarine.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo e altre movimentazioni - Rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319
Autorizzazione ad immersione in mare di materiali di escavo fondali marini - dragaggio - Attuazione articolo 109, Dlgs 152/2006
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