Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 16 aprile 2010, n. 926

Energia - Energie rinnovabili - Autorizzazione unica - Atto emanato sulla base di norma regionale dichiarata illegittima - Valutazione nel merito del giudice - Esclusione

Nel caso di atto amministrativo adottato sulla base di norma regionale dichiarata poi illegittima, manca la base normativa su cui sindacare l'operato della Pubblica amministrazione.

Così il Tar Puglia 16 aprile 2010, n. 926 ha rigettato un motivo di ricorso per l'annullamento dell'autorizzazione unica alla costruzione di un impianto fotovoltaico, poi annullata per altri motivi impugnati.

Secondo il Tar ogni eventuale pronunzia (nel merito) che abbia come parametro di riferimento (e quindi come implicita convalida) la norma regionale di cui si è dichiarata l'incostituzionalità non è ammessa dall'ordinamento: in altre parole, non è possibile pervenire ad un accertamento della validità/invalidità delle modalità operative e delle singole valutazioni della Pa nella emanazione di un atto, correlate ad un presupposto normativo divenuto illegittimo.

Tar Puglia

Sentenza 16 aprile 2010, n. 926

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

Sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2009, proposto da: (...) Onlus, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

contro

Regione Puglia, Comune di Botrugno, Comune di Muro Leccese, Comune di Sanarica, Provincia di Lecce ed Arpa Puglia, tutti non costituiti;

Comune di Scorrano, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

Ministero dello sviluppo economico e Ministero per i beni e le attività culturali, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, (omissis);

 

nei confronti di

(...) Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

(...) Srl, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

 

della Determinazione del Dirigente del Servizio industria e industria energetica della Regione Puglia del 15 giugno 2009, n. 361, avente ad oggetto l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,6 MW e delle opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Scorrano e Botrugno (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scorrano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società (...) Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società (...) Srl;

Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

La società (...), dopo avere acquistato un terreno sito in agro dei Comuni di Botrugno, Scorrano e Muro Leccese, costituente nell'insieme la "Masseria Miggianello", ha presentato quattro progetti relativi alla realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici di potenza rispettivamente pari a 8 MW, 9 MW, 0,89 MW e 0,51 MW. Gli impianti indicati sorgono su aree limitrofe.

Quanto ai primi due è stata presentata istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003. In ordine ai secondi due è stata invece presentata, in ragione del loro dimensionamento sul piano formale, denuncia di inizio attività ai sensi del successivo comma 4 della richiamata disposizione.

In seguito, la titolarità dei primi due impianti è stata trasferita a due rispettive società di scopo interamente partecipate da (...), ossia la "(...) Srl" e la "(...) Srl".

In particolare, il primo dei due impianti veniva autorizzato, previo doppio abbattimento della potenza prima e 6,4 e poi a 5,65 MW, con la determinazione regionale  360/2009.

Dal canto suo, il secondo dei due impianti veniva invece autorizzato, anche qui previo abbattimento della potenza a 7,6 MW, con la determinazione regionale n. 361 del 2009 in epigrafe indicata.

Quest'ultima soltanto veniva impugnata per i seguenti motivi:

a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui "è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici … nelle zone agricole … nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola". A giudizio della associazione ricorrente, tale divieto avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie, dato che le norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Scorrano prevedono che nelle zone agricole come quelle di specie "sono ammesse solo costruzioni al servizio dell'agricoltura";

b) violazione della normativa regionale (n. 11/2001) in tema di valutazione di impatto ambientale, nella parte in cui tale peculiare procedura sarebbe stata artificiosamente omessa nella fattispecie. Ed infatti, i quattro impianti sopra indicati (rispettivamente realizzati mediante due autorizzazioni uniche e due Dia) sarebbero da considerare, in realtà, alla stregue di impianto unico, data la loro stretta contiguità territoriale (nonché in base ad altri indici che verranno più compiutamente illustrati nella parte in diritto). Impianto unico che, assumendo un complessivo dimensionamento pari ad oltre 14 MW, avrebbe dovuto essere sottoposto a Via, atteso che il limite superato il quale occorre essere obbligatoriamente soggetti a tale procedura, ai sensi della legge regionale  31/2008, sarebbe pari a 10 MW;

c1) violazione dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003, in quanto non sarebbero stati rispettati i parametri di insediamento ivi previsti (tutela del patrimonio agricolo): in particolare, non si sarebbe tenuto conto della sussistenza di un vincolo di indivisibilità gravante sull'intero compendio oggetto di intervento. Vincolo imposto ai sensi della legge  817/1971, la quale è finalizzata proprio alla sviluppo dell'attività agricola, con conseguenti limitazioni al libero mercato dei relativi suoli;

c2) violazione dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003, anche sotto il profilo della mancata valutazione della "assoluta vocazione agricola delle aree interessate";

d) violazione della legge 239/2004, nella parte in cui si afferma che occorre garantire un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, del piano energetico regionale, nella parte in cui si prescrive che occorre utilizzare a tali fini spazi non altrimenti utilizzabili, e della delibera regionale 35/2007, nella parte in cui si assegna priorità, sempre agli stessi fini, al riutilizzo di siti industriali già esistenti;

e) difetto di istruttoria sotto vari profili: conseguenze negative per il terreno, per il microclima, per l'effetto desertificazione indotta dalla installazione di siffatti impianti, per la produzione di polveri, per gli effetti negativi sull'avifauna e per gli insediamenti archeologici, nonché mancata considerazione delle componenti floristiche e vegetazionali di ritenuto pregio;

f) violazione del Putt e della normativa in tema di habitat naturali, nonché di quella di tutela delle aree boschive, data la asserita presenza di particelle rimboschite sottoposte a vincolo ai sensi della legge 353/2000 in quanto precedentemente interessate da fenomeni incendiari;

g) violazione dell'articolo 9 Costituzione, nella parte in cui non sarebbe stata considerata la particolare consistenza del Parco dei Paduli.

Si costituivano in giudizio le società contro interessate ed il Comune di Botrugno, tutte per chiedere il rigetto del gravame. In particolare si eccepiva la tardività del ricorso, atteso che la suddetta determinazione è stata pubblicata nell'albo del servizio industria della Regione Puglia per 10 giorni lavorativi dal 15 giugno 2009 al 26 giugno 2009, laddove il ricorso è stato notificato il successivo 23 ottobre 2009. Veniva poi eccepita, in particolare, l'infondatezza del ricorso nella parte in cui si riteneva che l'impianto dovesse essere sottoposto a Via, e ciò sulla preliminare considerazione in base alla quale la soglia limite sarebbe stata, ad avviso delle contro interessate stesse, pari a 15 MW e non 10 MW.

Si costituiva altresì il Comune di Scorrano, sempre per chiedere il rigetto del gravame.

Con decreto presidenziale n. 960 in data 24 dicembre 2009, poi confermato con ordinanza sospensiva n. 14 del 13 gennaio 2010, la determinazione regionale impugnata veniva successivamente sospesa da questo Tribunale amministrativo.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 le parti costituite rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.

 

Diritto

1. Sulla eccezione di tardività sollevata dalle due società contro interessate va rilevato che per giurisprudenza costante, ai fini della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale contro atti per i quali non sia prevista la notifica individuale, il termine decorre dalla data in cui siano completate le formalità di pubblicazione dell'atto lesivo. Pertanto, nel caso in cui siano previste forme plurime di pubblicità dell'atto amministrativo, la presunzione legale di conoscenza di quest'ultimo non si verifica fino a quando esse non siano tutte compiute (cfr. Tar Campania Napoli, Sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977; Tar Campania Napoli, Sez. I, 3 marzo 2005, n. 1566; Consigio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 601).

Al riguardo, mentre la pubblicazione sull'albo dirigenziale è avvenuta tra il 15 giugno 2009 ed il 26 giugno 2009, quella sul Burp reca la data del 9 luglio 2009. Pertanto, tenuto conto della sospensione del termine feriale, la notificazione del ricorso in data 23 ottobre 2009 (ossia al sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul Burp) è da ritenersi tempestiva.

L'eccezione di tardività deve dunque essere respinta.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Con esso si contesta, in particolare, la violazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/2008, nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole "nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola". Tale inibizione, ad avviso della associazione ricorrente, sarebbe in particolare rinvenibile da una lettura delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione del Comune di Scorrano.

Rileva preliminarmente il collegio come la Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 119, abbia tra l'altro dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale particolare disposizione regionale per violazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003, nella parte in cui si stabilisce che l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti può avvenire, in ossequio al principio di leale cooperazione, solo sulla base di linee guida approvate nella Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 281/1997.

Circa gli effetti della suddetta pronunzia costituzionale all'interno del presente giudizio, si rammenta che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono l'annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali, le quali non potranno più trovare applicazione né da parte del giudice che ha sollevato la questione di costituzionalità, né da alcun altro giudice che si trovi a risolvere, come nella specie, una controversia circa la corretta applicazione di quelle norme, né da parte della Pa, né da parte di altri soggetti dell'ordinamento: dette pronunzie hanno dunque un effetto "erga omnes" (cfr. Tar Toscana, Sez. I, 10 novembre 2008, n. 2451).

L'effetto della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di disposizioni di legge o di fonti primarie è quello, infatti, di far perdere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali (cfr. articolo 136 Costituzione e articolo 30, terzo comma, della legge 87/1953), nel senso che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nessuna pubblica autorità può ulteriormente dare applicazione alle suddette disposizioni: e ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la declaratoria di incostituzionalità è efficace rispetto a situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle di provvedimenti, adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria suindicata, che non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8056).

In questa direzione, le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di determinate norme giuridiche producono effetti diretti nel processo amministrativo anche indipendentemente dalla proposizione, da parte di eventuali interessati (ricorrenti oppure resistenti, a seconda della situazione coinvolta), dell'eccezione d'incostituzionalità; pertanto, qualora l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali rientri nelle questioni sottoposte al giudice amministrativo con i motivi di ricorso, ovvero riguardi il potere sulla cui base sia stato emanato l'atto impugnato od i correlativi interessi, il giudice amministrativo può, anche indipendentemente dalla prospettazione di specifici motivi di gravame in tal senso, rilevare d'ufficio l'intervenuta declaratoria, da parte della Consulta, dell'incostituzionalità di norme in applicazione (oppure in violazione, come nella specie) delle quali risulti essere stato adottato il provvedimento impugnato e trarre da ciò le conseguenze del caso, in relazione all'atto ed al rapporto di cui al giudizio (Tar Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 224).

Ne deriva che ogni eventuale pronunzia (nel merito) che abbia come parametro di riferimento (e quindi come implicita convalida) la norma regionale di cui si è dichiarata l'incostituzionalità non è ammessa dall'ordinamento: in altre parole, non è possibile pervenire ad un accertamento della validità/invalidità delle modalità operative e delle singole valutazioni della Pa correlate ad un presupposto normativo (Tar Sardegna, Sez. I, 25 novembre 2009, n. 1954).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione di una norma regionale poi dichiarata incostituzionale: venendo a mancare il presupposto normativo in base al quale valutare la legittimità dell'operato della Pa, non è dunque più possibile sindacare il provvedimento di cui si controverte sotto questo particolare profilo.

Nei termini di cui sopra, il motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della normativa in materia di Via e, in particolare, la mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. E ciò sulla preliminare considerazione che i quattro impianti di cui sopra (cfr. parte in fatto della presente decisione) sono da ritenere alla stregua di unico impianto e sulla successiva constatazione che, trattandosi di impianto complessivamente superiore a 10 MW, si sarebbe dovuto applicare la norma di cui all'articolo 5 della legge regionale 31/2008.

Al riguardo occorre dunque valutare, in primo luogo, se i quattro impianti (di cui uno oggetto di impugnazione in questa sede) da realizzare siano da considerare quale unico impianto; in caso di risposta affermativa, stabilire in secondo luogo se, in base alla potenza complessivamente espressa, l'impianto stesso (come globalmente considerato) debba essere o meno sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via: e tanto in base alla normativa ratione temporis applicabile al caso di specie.

3.1. Quanto all'unicità o meno dell'impianto, va premesso che l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31/2008 (il quale prevedeva tra l'altro, alla lettera b, che "gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di Dia, sono considerati come un unico impianto"), è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 119 in data 26 marzo 2010 della Corte Costituzionale.

Ciò non toglie, tuttavia, che in base ai principi che regolano l'azione amministrativa la Pa non debba evitare (o meglio evitare che si determinino) comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un'altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale.

In altre parole, se l'impianto è da considerarsi nella sua interezza, l'artificiosa frammentazione in più lotti (sì da rimanere al di sotto delle soglie previste dalla normativa ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a Via) non può essere allora ammessa a discapito delle richiamate norme ambientali, ossia al fine di aggirare gli specifici obblighi in esse previsti.

In questa direzione, da un esame della produzione documentale versata in atti emergono, ad avviso del collegio, una serie di indici da reputare idonei a deporre per la unitarietà dell'intervento. Ed infatti:

a) i quattro impianti sono innanzitutto caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale (cfr. planimetria depositata in data 20 gennaio, allegato 1, nonché memoria di costituzione della contro interessata "(...)" Srl, pag. 4, depositata in data 17 novembre 2009);

b) la proprietà dei suddetti impianti è da ricondurre nella sostanza al medesimo ente societario (Schuco), e ciò soprattutto nella assorbente considerazione che le due società "(...)" e "(...)" costituiscono altrettante società di scopo della stessa (...) e dalla medesima interamente partecipate;

c) le società titolari dei predetti impianti hanno tutte lo stesso amministratore;

d) nella bozza di convenzione inoltrata dalla Schuco al Comune di Scorrano in data 24 giugno 2009 la stessa società afferma espressamente di essere "interessata alla realizzazione di impianti fotovoltaici organizzati in uno o più parchi dell'agro del Comune di Scorrano";

e) il punto di connessione Enel è unico per tutti gli impianti in considerazione;

f) il parere espresso da alcune amministrazioni in seno al procedimento unico della Regione Puglia vale sia per l'impianto della società (...), sia per l'impianto della società (...).

3.2. Tanto affermato circa l'unicità dell'impianto, occorre a questo punto stabilire quale sia la normativa applicabile in materia di assoggettabilità a Via.

Si rammenta al riguardo che, prima della entrata in vigore della legge regionale 31/2008, la legge regionale 11/2001 prevedeva, all'allegato B, che dovevano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via tutti gli impianti di energia di potenza nominale pari o superiore a 15 MW. Con la legge regionale 31/2008, entrata in vigore il 5 novembre 2008, tale soglia è stata ridotta a 10 MW.

Compito del collegio è dunque quello di stabilire se l'impianto come complessivamente considerato debba essere sottoposto all'una (soglia pari a 15 MW) oppure all'altra normativa (soglia pari a 10 MW).

Per comodità espositiva, si riporta di seguito la cronologia circa il progressivo potenziamento (o depotenziamento, a seconda dei casi) dell'impianto di cui si controverte. Ebbene:

a) in relazione all'impianto di cui alla autorizzazione 361/2009 (oggetto di impugnazione in questa sede), è stata prima prospettata una potenza pari a 9 MW (istanza in data 4 luglio 2008), per essere poi ridotta a 7,6 MW (nota del 19 settembre 2008);

b) in relazione all'impianto di cui alla autorizzazione n. 360 del 2009 (oggetto di impugnazione con separato gravame), è stata prima prospettata una potenza pari ad 8 MW (istanza in data 4 luglio 2008), poi ridotta a 6,4 MW (cfr. nota del 5 settembre 2008) e poi ancora a 5,65 MW (nota del 28 maggio 2009, acquisita dopo le valutazioni espresse in conferenza di servizi);

c) l'impianto di cui alla Dia dell'11 dicembre 2008 è stato progettato per una potenza pari a 0,89 MW;

d) infine, l'impianto di cui alla Dia del 25 giugno 2008 è stato autorizzato, per silentium, per una potenza pari a 0,51 MW.

Pertanto, nel valutare organicamente i rapporti tra istanza originaria e successive modificazioni (riduzione della potenza) oppure integrazioni progettuali (date dai due impianti per cui è stata presentata la Dia), si evince che:

Alla data del 4 luglio 2008 l'impianto (complessivamente considerato) era pari a 17 MW (ossia 8 MW + 9 MW);

Dopo le note rispettivamente del 5 e del 19 settembre 2008 lo stesso si è ridotto a 14 MW (tanto da risultare sotto la soglia Via);

Alla data dell'11 dicembre 2008 la potenza complessiva è aumentata a 14,89 MW;

Al 28 maggio 2009 è stata poi ridotta a 14,14 MW;

Infine, al 25 giugno 2009 la stessa potenza si è definitivamente assestata a complessivi 14,54 MW.

Tanto premesso, va osservato che ai fini del regime applicabile in materia di verifica di assoggettabilità a Via appare determinante, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31/2008, il momento della "presentazione" del progetto.

La richiamata disposizione prevede infatti che "la prescrizione di cui al comma 1 (ndr, ossia quella che riduce la soglia di assoggettabilità a Via da 15 a 10 MW) si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Ad avviso del collegio il momento della presentazione del progetto deve essere a sua volta individuato quando il progetto complessivamente considerato trova la sua definitiva configurazione, ossia il suo completo assestamento in termini di potenza nominalmente espressa. E ciò anche in considerazione del fatto che una rimodulazione della potenza comporta, parallelamente, una maggiore o minore installazione di pannelli fotovoltaici e dunque un diverso impatto, in termini ambientali e paesaggistici, della struttura medesima.

Tale impatto deve essere così riservato alle decisioni delle competenti amministrazioni ogni volta che la nuova configurazione dimensionale e progettuale comporti un diverso assetto localizzativo dell'impianto, consentendo in questo modo alle stesse amministrazioni di compiere valutazioni il più possibile organiche e scevre di frammentazioni procedurali.

Nei termini suddetti, dopo l'istanza originaria del 4 luglio 2008 ogni successiva modificazione ed integrazione del progetto complessivamente considerato (modificazioni ed integrazioni avvenute, come detto, tra il 5 settembre 2008 ed il 25 giugno 2009) ha comportato in altre parole un diverso dimensionamento, in chiave di potenza nominalmente espressa, dell'impianto in esame e dunque la presentazione, di fatto, di un "nuovo progetto".

Di conseguenza, se da un lato alla data di entrata in vigore della legge regionale 31/2008 l'impianto era stato progettato per una potenza complessiva pari a 14 MW, con conseguente applicazione della legge regionale n. 11 del 2001 nella versione ante modifica dal punto di vista della soglia applicabile (ossia 15 MW), dall'altro lato l'assestamento progettuale definitivamente avutosi il successivo 25 giugno 2009 segna non solo il consolidarsi della potenza sino ad allora progressivamente formatasi ma anche il momento della presentazione di un nuovo (ed ultimo) progetto. È dunque a tale ultima data che occorre riferirsi ai fini della normativa applicabile in materia di verifica di assoggettabilità a Via. Normativa che, per le ragioni appena evidenziate, deve allora essere quella introdotta dalla legge regionale 31/2008, la quale ha ridotto come già detto la soglia per l'assoggettabilità allo screening a 10 MW. In altre parole, poiché l'impianto è stato definitivamente dimensionato, in termini progettuali, alla data del 25 giugno 2009 e per una potenza pari a 14,65 MW, ne consegue che la relativa istanza avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a Via.

A siffatta conclusione si perverrebbe tra l'altro anche considerando le integrazioni avvenute in data 11 dicembre 2009 (Dia pari a 0,9 MW) e le modifiche intervenute in data 28 maggio 2009 (decurtazioni pari a 0,75 MW), atteso che in entrambi i casi la nuova progettazione (rispettivamente corrispondente a 14,89 MW e 14,14 MW) è stata proposta in un momento in cui era già vigente la nuova disposizione che fissava a 10 MW la soglia di assoggettabilità a Via.

3.3. Per tutte le ragioni sopra evidenziate sussiste dunque la violazione della richiamata normativa ambientale, con conseguente fondatezza dello specifico motivo di ricorso.

4. Quanto, poi, alla duplice violazione dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003:

a) il vincolo di indivisibilità imposto con atto notarile in data 30 giugno 1988 ai sensi dell'articolo 11 della legge 917/1971, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili in zona agricola, è venuto meno per effetto dell'articolo 11 della legge 228/2003, il quale ha ridotto da trenta a quindici anni la durata dei suddetti vincoli. Di tale decadenza ha poi dato atto il servizio agricoltura della Regione Puglia con nota in data 28 ottobre 2008. Il terzo motivo di ricorso è dunque infondato;

b) la affermazione circa "l'assoluta vocazione agricola delle aree interessate" disvela un motivo genericamente formulato e dunque inammissibile, atteso che non vengono allegate in alcun modo esigenze di tutela legate alla eventuale presenza di tradizioni agroalimentari locali oppure di rilevanti elementi connessi al patrimonio culturale e del paesaggio.

5. Con ulteriore motivo si lamenta la violazione della legge 239/2004, nella parte in cui si afferma che occorre garantire un "adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni" (articolo 1, comma 4); del piano energetico regionale (delibera n. 827 in data 8 luglio 2007), nella parte in cui si prescrive che occorre utilizzare a tali fini (impianti di energia fotovoltaica) spazi non altrimenti utilizzabili; della delibera regionale 35/2007, nella parte in cui si assegna priorità, sempre agli stessi fini, al riutilizzo di siti industriali già esistenti.

Anche tale motivo è inammissibile per eccessiva genericità, in quanto ci si limita a riportare pedissequamente il contenuto di atti normativi oppure di pianificazione, senza tuttavia allegare elementi seri e circostanziati (es. presenza di siti alternativi ove effettivamente poter collocare un impianto di simili dimensioni) circa la prospettata illegittimità delle valutazioni operate dalla Pa con il provvedimento in esame.

6. Il collegio ritiene infine di non doversi pronunziare sulle censure di cui alle lettere e), f) e g), riguardanti la asserita violazione delle disposizioni in materia di paesaggio, ambiente, habitat naturali, aree boschive e patrimonio culturale, atteso che si tratta di aspetti che, se del caso, potranno formare più attentamente oggetto di valutazione, in seno al procedimento di valutazione di impatto ambientale che si riterrà di attivare per le ragioni dianzi indicate, anche mediante la proficua partecipazione della associazione in questa sede rappresentata.

7. Per le ragioni sopra indicate al punto n. 3 il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per l'effetto, va annullata la determinazione regionale n. 361 del 15 giugno 2009.

Data la complessità e la sostanziale novità della questione affrontata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1580/2009, lo accoglie e per l'effetto annulla la determinazione del dirigente servizio industria e industria energetica della Regione Puglia 15 giugno 2009, n. 361.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 16 aprile 2010.

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