Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 19 marzo 2010, n. 6253

Energia - Impianti da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Provvedimento esplicito - Necessità

L'autorizzazione richiesta per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, non può essere oggetto di silenzio rifiuto da parte della Pa, obbligata invece ad esprimersi con un provvedimento esplicito.

Tenuto conto, infatti, dell'intenzione del Legislatore di favorire le iniziative volte a realizzare tali impianti, anche attraverso la semplificazione del procedimento autorizzatorio concentrando tutte le valutazioni in una conferenza di servizi ai fini del rilascio di un'autorizzazione unica, la Pa non può esimersi dal pronunciarsi, e deve farlo entro il limite massimo di 180 giorni di cui al Dlgs 387/2003.

Tar Sicilia

Sentenza 19 marzo 2010, n. 6253

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2009, proposto da (omissis);

contro

L’Assessorato all'industria della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore regionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio rifiuto asseritamente formatosi sull’istanza del 16/05/2009, ricevuta dall’Assessorato predetto il giorno 19 seguente, con cui il ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003, per la realizzazione di un generatore eolico della potenza di 1 Mw da costruire nel Comune di Agrigento, in c.da San Benedetto;

nonché per l’emanazione,

di un ordine di provvedere sull’istanza;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, per l’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 il Consigliere (...) e uditi per le parti i difensori, come indicato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

Il ricorso è fondato.

1. L’articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") dispone, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che:

— "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (comma 1);

— i relativi impianti "… sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione" (comma 3);

— "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni" (comma 4).

Dal testo della norma sopra richiamata — rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" — si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica".

Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della Pa di concludere il procedimento ex articolo 2 legge n. 241/1990, recepita in Sicilia con Lr n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (cfr. in termini, sentenza 1277 del 22/10/2008, della 3^ Sez. di questo Tar, resa in fattispecie analoga, su ricorso del medesimo ricorrente ed anche, sentenza n. 1539 del 25 settembre 2009 di questa Sezione ).

Ne discende, in conclusione, che il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all’obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell’articolo 2 della legge n. 241/90.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19/05/2009, assegnandosi, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Assessorato Regionale all’Industria di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19/05/2009, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 19 marzo 2010

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