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Commissione delle Comunità europee

Decisione 23 febbraio 2010, n. 2010/115/Ce

(Guue 25 febbraio 2010 n. L48)

Decisione recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso  in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/53/Ce vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio­ 2003, tranne nei casi di cui all'allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all'articolo 4, para­grafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/Ce, la Com­missione deve adeguare periodicamente l'allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

(2) Nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce figurano i ma­teriali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei mate­riali e nei componenti che figurano nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce. La decisione 2008/689/Ce della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica  dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, specifica che nel caso di saldature nelle schede elettroni­che e in altre applicazioni elettriche, tranne quelle sul vetro, di cui al punto 8, lettera a), e di saldature nelle applicazioni elettriche su vetro, di cui al punto 8, lettera b), le esenzioni devono essere riesaminate nel 2009.

(3) Dalla valutazione tecnica e scientifica è emerso che sa­rebbe opportuno suddividere queste due esenzioni in dieci applicazioni più specifiche. Di questi cinque materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/Ce, in quanto l'uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l'uso delle sostanze proibite.

(4) Cinque altri materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare del divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce, senza una data limite in quanto l'uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile e non si prevedono alternative praticabili per il momento. Queste esenzioni dovrebbero essere riesaminate nel 2014 alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l'uso di tali sostanze. È opportuno riesaminare l'esenzione riguardante il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate entro il 1° gennaio 2012 in quanto esistono sostanze alterna­tive ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme.

(5) Nel caso del piombo e dei composti di piombo in com­ponenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino allo 0,5% di piombo in peso, l'esenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in questo tipo di appli­cazioni può essere evitato.

(6) L'allegato II della direttiva 2000/53/Ce stabilisce che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce. Questa esenzione consente le riparazioni dei veicoli immessi sul mercato prima dell'entrata in vi­gore del divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.

(7)  Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio desti­nati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio  2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

(8) In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimen­sionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originaria­mente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessa­rio smaltirli prematuramente. Per la sicurezza dei consu­matori e la tutela ambientale derivanti dall'estensione della durata di vita dei prodotti è opportuno consentire la riparazione di questi componenti di veicoli con i pezzi originali.

(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la di­rettiva 2000/53/Ce.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti,

ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/Ce è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.

Allegato

Allegato II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piombo come elemento di lega
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
2.a) Alluminio destinato a lavorazione meccaä nica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
2.b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
2.c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo
4.a) Cuscinetti e pistoni Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
4.b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per imä pianti di condizionamento 1° luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Accumulatori X
6. Masse smorzanti X
7.a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
7.b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006
7.c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009
8.a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede eletä troniche e piombo nelle rifiniture su termiä nazioni di componenti diversi dai condenä satori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.b) Piombo nelle saldature in applicazioni eletttriche diverse dalle saldature su schede eletä troniche o su vetro Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, conä tenenti l'85 % o più di piombo in peso) (2) X (1)
8.f) Piombo in sistemi di connettori a pin conä formi (2) X (1)
8.g) Piombo in saldature destinate alla realizzaä zione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" (2) X (1)
8.h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio (2) X (1)
8.i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli (3) X (1)
8.j) Piombo nelle saldature su lastre laminate (2) X (1)
9. Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luä glio 2003
10. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle canä dele X (4) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
11. Inneschi pirotecnici Veicoli omologati prima del 1o luä glio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli
Cromo esavalente
12.a) Rivestimenti anticorrosione Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007
12.b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
13. Frigoriferi ad assorbimento nei camper
Mercurio
14.a) Lampade a luminescenza per i proiettori Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli
14.b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli
Cadmio
15. Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008
(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.
(3) Questa esenzione sarà riesaminata prima del 1° gennaio 2012.
(4) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).

(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.

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