Dm Ambiente 5 maggio 2010
Veicoli fuori uso - Modifica all'allegato II del DLgs 209/2003
Ultima versione disponibile al 02/05/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 5 maggio 2010
(Gu 29 gennaio 2011 n. 23)
Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209 di attuazione della direttiva 2000/53/Ce, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione della Commissione 2008/689/Ce, del 1° agosto 2008, recante modifica dell'Allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Ritenuta la necessità di recepire la citata decisione 2008/689/Ce, provvedendo a tal fine a modificare l'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209;
Visto, in particolare, l'art. 15, comma 11, del decreto n 209 del 2003, il quale prevede che le integrazioni, le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati del decreto medesimo, in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Articolo 1
L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 é sostituito con l'allegato di cui al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2010
Allegato
Allegato II
Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti | Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione | Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto IV) |
Piombo come elemento di lega
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1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo | ||
2(a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
2(b). Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
2(c). Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo | ||
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo | ||
4(a). Cuscinetti e boccole | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
4(b). Cuscinetti e boccole utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento | 1° luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 | |
Piombo e composti di piombo nei componenti
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5. Batterie | X | |
6. Masse smorzanti | X | |
7(a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
7(b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 | |
7(c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo | 1° luglio 2009 | |
8(a). Saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche tranne quelle su vetro | Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009) | X (1) |
8(b). Saldature nelle applicazioni elettriche su vetro | Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009) | X (1) |
9. Sedi di valvole | Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 | |
10. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele | X (2) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) | |
11. Inneschi pirotecnici | Veicoli omologati prima del 1°luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
Cromo esavalente
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12(a). Rivestimenti anticorrosione | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 | |
12(b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
13. Frigoriferi ad assorbimento nei camper | X | |
Mercurio
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14(a). Lampade a luminescenza per i proiettori | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
14(b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti | Veicoli omologati prima del 1°luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
Cadmio
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15. Accumulatori per veicoli elettrici | 31 dicembre 2008 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 | |
(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. (2) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. |
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Note È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio. È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*). ___________ (*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni. |