Operazioni di dragaggio e bonifica dei siti, istruzioni dal MinAmbiente
Danno ambientale e bonifiche
Sono ufficiali le metodologie e i criteri che permettono di verificare, prima di effettuare il dragaggio, l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito nel rispetto della Finanziaria 2007.
Il Dm Ambiente 7 novembre 2008 arriva con ritardo di quasi 2 anni sui tempi previsti, in attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 996, legge 296/2006), che ha armonizzato la disciplina delle attività di dragaggio dei porti — necessarie per lo sviluppo dei traffici marittimi ma foriere di impatti negativi sull'ambiente — con quella relativa alla bonifica dei siti di interesse nazionale, permettendo il loro svolgimento "contestuale".
Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito, il provvedimento richiede che il progetto di dragaggio contenga i risultati delle analisi del materiale da dragare, le tecniche per la sua rimozione e trasporto e la destinazione finale dello stesso (immersione, formazione di terrapieni o ripascimento degli arenili, conferimento presso strutture di contenimento).
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale - Articolo 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n. 296