Rumore, la diffida a rispettare i limiti non è impugnabile
Rumore
La diffida a rispettare i limiti legali di inquinamento acustico ex legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997 non è autonomamente impugnabile perché non ha un contenuto direttamente lesivo.
Il Tar del Veneto nella sentenza 22 maggio 2014, n. 693 precisa la natura giuridica dell'atto con cui il dirigente di settore diffidava un'impresa a eliminare il rumore proveniente dall'attività, rientrando nei limiti legali (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997). L'impresa impugnava la diffida contestando che solo il Sindaco e non il dirigente potesse emettere, ex articolo 9, legge 447/1995 ordinanze urgenti dirette alla cessazione dell'inquinamento acustico.
Per i Giudici invece, l'atto impugnato è di quelli che ai sensi degli articoli 6 e 14 legge 447/1995 il dirigente emana esercitando gli ordinari poteri di vigilanza ed è solo una mera diffida a rispettare i limiti di legge, senza conseguenze pregiudizievoli in caso di mancata osservanza della diffida, salva la possibile emanazione di successiva ordinanza sindacale di cessazione del rumore, ma solo in caso di pericolo per la salute pubblica. Quindi non essendo provvedimento direttamente lesivo nei confronti dell'impresa non è autonomamente impugnabile.
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
Rumore - Inquinamento acustico - Attività di impresa - Diffida a rientrare nei limiti - Natura dell'atto - Articoli 6 e 14 legge 447/1995 - Autonoma impugnabilità -Esclusione
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