Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 20 gennaio 2014, n. 109

Rumore - Emissioni rumorose - Ordinanza di limitazione (articolo 9, legge 447/1005) - Condizioni - Pericolo per la salute pubblica - Necessità che il pericolo minacci l'intera collettività - Esclusione - Coinvolgimento anche di una sola famiglia - Sufficienza

Tar Toscana

Sentenza 20 gennaio 2014, n. 109

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis) anche quale titolare della Ditta (A), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Quarrata, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

nei confronti di

(omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

delle ordinanze 11 gennaio 2008, n. 2, 23 gennaio 2008 n. 5 e 7 febbraio 2008 emesse dal Comune di Quarrata;

 

e con i motivi aggiunti

per l'annullamento

dell'ordinanza 30 maggio 2008 emessa dal Comune di Quarrata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarrata, di (omissis), di (omissis) e di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Il titolare della ditta ricorrente impugnava una serie di ordinanze emesse dal Comune di Quarrata che gli avevano ordinato in un primo momento di adottare accorgimenti utili a limitare le emissioni rumorose derivanti dall'utilizzo della macchina di lavorazione del cartone ondulato e successivamente lo avevano diffidato dall'utilizzare tale macchinario.

La ditta da molti anni esercita l'attività di produzione di cartone con attività che si svolge dalle 7.00 alle 19.00; dal marzo 2006 sono iniziati i problemi con la famiglia abitante in un immobile adiacente allo stabilimento che lamentava disagi dovuti al rumore.

In relazione a tale esposto la Asl 3 di Pistoia ha effettuato un sopralluogo dal quale è risultato un lieve superamento della soglia diurna di rumore con finestre chiuse oltre ad un livello di emissione differenziale superiore al limite ammesso per 2,5 decibel.

Il Comune di Quarrata ha comunicato l'avvio di un procedimento a seguito del quale la ditta ha adottato la misura di bloccare la velocità del macchinario, poi oggetto delle ordinanze impugnate, a 78,5 metri al minuto su suggerimento del tecnico della società fornitrice del macchinario.

Successivi accertamenti della Polizia municipale e della Asl 3 di Pistoia non hanno evidenziato il superamento dei limiti con conseguente archiviazione del procedimento.

Nel frattempo gli autori dell'esposto di cui sopra avevano notificato al ricorrente un ricorso ex articolo 700 C.p.c. a seguito del quale il giudice disponeva una consulenza all'esito della quale ordinava al titolare della ditta di utilizzare il macchinario di produzione di cartone ondulato ad una velocità non superiore a 78 metri al minuto; i promotori dell'iniziativa giudiziaria notificarono atto di citazione per ottenere il risarcimento del danno.

Il Comune di Quarrata, su istanza dei vicini del ricorrente, chiedeva l'acquisizione del provvedimento cautelare del Tribunale di Pistoia invitando poi la ditta a far eseguire da un tecnico la sigillatura della velocità operativa così da non superare il limite imposto dal Giudice; a tale adempimento la ditta aveva già provveduto inviando al Comune la dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice del macchinario.

A seguito di nuovi esposti dei vicini, la Asl 3 di Pistoia eseguiva nuovi interventi di commisurazione da cui risultava un superamento dei limiti a finestre chiuse causato da un guasto tecnico del macchinario che a causa di ciò è stato poi registrato cautelativamente alla velocità di 70 metri al minuto; nonostante ciò il Comune emanava le ordinanze impugnate.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 50 Dlgs 267/2000 e dell'articolo 9 legge 447/1995 oltre all'eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione nonché per sviamento.

Nel caso di specie mancherebbero entrambi i presupposti per emanare ordinanze contingibili e urgenti poiché non vi era alcuna eccezionale ed urgente necessità di intervenire per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente; infatti le sole persone asseritamente disturbate dal funzionamento del macchinario sono i vicini autori degli esposti, mentre in virtù dell'accorgimento adottato il macchinario rispetterebbe i limiti di rumore come è stato accertato in più occasioni; inoltre, sarebbe mancata qualsiasi istruttoria sul danno grave e irreparabile cagionato dal funzionamento del macchinario. I problemi denunciati dai vicini devono invece essere risolti in ambito civile, strada peraltro percorsa dagli stessi, non invece attivando poteri pubblici posti a tutela della salute pubblica e quindi di una generalità di persone.

Il secondo motivo contesta la violazione dell'articolo 50 Dlgs 267/2000 e dell'articolo 9 legge 447/1995 nonché del Dpcm 5 dicembre 1997 poiché il rumore prodotto dall'apertura del macchinario non ha mai determinato il superamento dei limiti consentiti, pur manifestandosi nel momento in cui faceva ingresso nell'abitazione del vicino. Ciò avrebbe dovuto indurre il Comune ad effettuare un'analisi sui requisiti acustici passivi dell'edificio onde verificarne il livello di isolamento acustico minimo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Quarrata chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituivano, altresì, i controinteressati che concludevano nello stesso senso del Comune.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 settembre 2008 il titolare della ditta impugnava un'ulteriore ordinanza del Comune che inibiva l'utilizzazione del macchinario fino all'adozione di misure che garantissero il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità.

A tal fine il ricorrente faceva presente che. dopo una serie ingente di opere di contenimento acustico. l'attività di produzione aveva potuto nuovamente riprendere.

I due motivi di ricorso ripercorrevano esattamente il contenuto dei motivi presentati con il ricorso principale.

Il ricorso non è fondato.

In relazione ai presupposti di fatto dei provvedimenti impugnati, va innanzitutto evidenziato che, dalle relazioni della Asl depositate in giudizio dall'Amministrazione, risulta che in occasione dei controlli effettuati prima dell'adozione delle ordinanze impugnate era sempre stato rilevato un superamento del limite differenziale oltre la sussistenza di una componente tonale. Infatti, trovandosi l'abitazione dei controinteressati in adiacenza allo stabilimento, la propagazione non avveniva solo per via aerea ma anche per via strutturale.

Anche in occasione dell'ultimo sopralluogo della Polizia municipale era emerso che gli interventi previsti dal progetto di bonifica acustica, presentato a seguito delle prime ordinanze, erano stati eseguiti in misura minima ed infatti il controllo effettuato in data 12 maggio 2008 aveva evidenziato ancora un livello di emissione differenziale nell'abitazione dei controinteressata pari a 27 dB cioè superiore di cinque volte al limite differenziale previsto dalla legge.

Solo a seguito dei cospicui interventi effettuati dalla ditta successivamente alla notifica dell'ordinanza impugnata con i motivi aggiunti si erano verificate le condizioni per consentire il riavvio dell'attività produttiva. Va peraltro aggiunto, che a seguito del superamento dei limiti di rumorosità, sono state contestate ed effettivamente pagate dal ricorrente ben quattro violazioni amministrative; è stata anche emessa una sentenza penale di non doversi procedere per i reati di cui agli articoli 650 e 659 C.p. per intervenuta oblazione.

In relazione alle questioni di diritto sollevate, non può condividersi la lettura offerta dal ricorrente circa i presupposti per l'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 9 legge 447/1995. Tale ordinanza va emanata tutte le volte che si è in presenza di un fenomeno di inquinamento acustico che rappresenti un pericolo per la salute pubblica e per la sussistenza di tale condizione non è necessario che il pericolo minacci l'intera collettività ma è sufficiente che coinvolga anche una sola famiglia; il potere previsto dal citato articolo 9 non deve essere ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica dal momento che non esistono rimedi ordinari al fine di evitare l'inquinamento acustico ( si veda in merito la sentenza 1372/2013 del Consiglio di Stato).

Sul punto, peraltro, basta aggiungere che gli ultimi esposti erano firmati anche da altri cittadini, oltre ai contro interessati, anche perché nella zona ove si trova lo stabilimento del ricorrente esistono ulteriori abitazioni oltre quella del Sig. (omissis).

Non può neanche mettersi in dubbio l'esistenza di un pericolo per la salute umana poiché secondo i principi della fisica acustica il superamento di 3 dB del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità del rumore cosicché ogni superamento di tale limite è considerato intollerabile da sopportare; in occasione di uno dei controlli è stato rilevato il superamento della soglia per 27 dB, il che significa una moltiplicazione elevatissima del rumore percepito rispetto al rumore di fondo.

Inoltre non può non rilevarsi che il rimedio individuato dal consulente del giudice per attenuare la rumorosità, e cioè la limitazione di velocità del macchinario, non si è rivelato utile a risolvere il problema: lo stesso ricorrente ha ammesso che il macchinario produce livelli di rumore diversi a secondo del peso della carta impiegata nella lavorazione a prescindere dalla velocità di avanzamento dei rulli, inoltre la sostituzione dei cilindri pressori nel dicembre 2007 aveva determinato un peggioramento acustico tanto è vero che, dopo l'ordinanza del 30 maggio, è stata necessaria la loro sostituzione per riportare il funzionamento del macchinario ad un livello di normalità sul piano acustico.

Quanto ai rilievi di cui al secondo motivo è sufficiente osservare che l'abitazione dei controinteressati fu costruita nel 1964 quando non c'era l'obbligo di rispettare i limiti fissati solo nel 1996; peraltro i requisiti acustici passivi non avrebbero impedito la propagazione del rumore per via strutturale.

Il ricorso,ed i relativi motivi aggiunti, vanno, quindi, respinti con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000 oltre accessori nei confronti del Comune di Quarrata e di euro 1.000 oltre accessori nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 20 gennaio 2014.

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