Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 22 maggio 2014, n. 693

Rumore - Inquinamento acustico - Attività di impresa - Diffida a rientrare nei limiti - Natura dell'atto - Articoli 6 e 14 legge 447/1995 - Autonoma impugnabilità -Esclusione

La diffida a rispettare i limiti legali di inquinamento acustico ex legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997 non è autonomamente impugnabile perché non ha un contenuto direttamente lesivo.
Il Tar del Veneto nella sentenza 22 maggio 2014, n. 693 precisa la natura giuridica dell'atto con cui il dirigente di settore diffidava un'impresa a eliminare il rumore proveniente dall'attività, rientrando nei limiti legali (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997). L'impresa impugnava la diffida contestando che solo il Sindaco e non il dirigente potesse emettere, ex articolo 9, legge 447/1995 ordinanze urgenti dirette alla cessazione dell'inquinamento acustico.
Per i Giudici invece, l'atto impugnato è di quelli che ai sensi degli articoli 6 e 14 legge 447/1995 il dirigente emana esercitando gli ordinari poteri di vigilanza ed è solo una mera diffida a rispettare i limiti di legge, senza conseguenze pregiudizievoli in caso di mancata osservanza della diffida, salva la possibile emanazione di successiva ordinanza sindacale di cessazione del rumore, ma solo in caso di pericolo per la salute pubblica. Quindi non essendo provvedimento direttamente lesivo nei confronti dell'impresa non è autonomamente impugnabile.

Tar Veneto

Sentenza Tar Veneto 22 maggio 2014, n. 693

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2007, proposto da:

(A) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis)

 

contro

Comune di Bussolengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

nei confronti di

(omissis) e (omissis), non costituitisi in giudizio;

 

per l'annullamento

— dell'ordinanza 22 novembre 2007 prot. gen. 0044649, notificata il 23 novembre 2007, con cui il dirigente dell'area servizi tecnici del Comune di Bussolengo ha diffidato la società ricorrente a rientrare nei limiti previsti dalla l. 447/1995 e dal Dpcm 14 novembre 1997 entro 30 giorni dal ricevimento;

— della nota dell'Arpav – dipartimento provinciale di Verona 13 novembre 2007 prot. n. 145244, recante le valutazioni delle due rilevazioni fonometriche effettuate presso gli immobili aziendali della società ricorrente, e dei rapporti di prova medesimi;

— della deliberazione 18 giugno 2002, n. 45, con cui il consiglio comunale di Bussolengo ha adottato il piano della zonizzazione acustica ai sensi della legge 447/1995;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bussolengo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La ricorrente (A) Srl, con sede nel territorio del Comune di Bussolengo in via (omissis), è un'impresa artigiana che svolge la lavorazione del marmo, ed impugna la nota prot. n. 44649 del 22 novembre 2007, del dirigente dell'area servizi tecnici del Comune di Bussolengo con la quale è stata diffidata ad eliminare, entro il termine di 30 giorni, l'inquinamento acustico generato dalle lavorazioni alle abitazioni vicine.

Tale atto premette che l'Arpav con nota prot. 43763 del 15 novembre 2007, ha trasmesso al Comune gli esiti di una rilevazione fonometrica avviata su segnalazione del Comando Carabinieri tutela ambientale (Nucleo operativo ecologico), dalla quale è risultato che l'attività di lavorazione della ditta è acusticamente inquinante ed il Comune ha quindi diffidato la medesima a provvedere a rientrare nei limiti previsti dalla legge 20 ottobre 1995, n. 447, e del Dpcm 14 novembre 1997 entro trenta giorni, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe dato corso all'emanazione di un atto da adottare ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, con la specificazione che alla diffida va riconosciuta anche la valenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'azienda nel piano di classificazione acustica è compresa in classe III — area di tipo misto ai sensi del Dpcm 14 novembre 1997.

A seguito dell'accesso ai documenti del procedimento amministrativo, la ricorrente ha appreso che l'Arpav in due rilevazioni fonometriche nella camera da letto matrimoniale dell'appartamento sito al primo piano della palazzina ubicata in via (omissis), ha rilevato il mancato rispetto del valore limite differenziale diurno a finestre aperte.

Con il ricorso in epigrafe la nota del Dirigente comunale la nota prot. n. 44649 del 22 novembre 2007, e il piano di zonizzazione acustica in quanto atto che costituisce il presupposto per l'applicabilità del limite di valore differenziale, sono impugnati per le seguenti censure:

I) incompetenza del dirigente ad adottare ordinanze di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, che spettano al Sindaco;

II) violazione dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, dell'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perplessità della motivazione, travisamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà e sviamento per la mancanza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, nonché per la mancanza di un termine temporale, e per la mancata considerazione della preesistenza dell'attività produttiva alle abitazioni;

III) violazione, relativamente alla deliberazione consiliare n. 45 del 18 giugno 2002 di approvazione del piano di classificazione acustica, degli articoli 6 e 4 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, travisamento, carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione, con riguardo alla mancata considerazione delle preesistenti destinazione d'uso del territorio, nel momento in cui è stata attribuita la classe III all'area sulla quale insiste l'azienda.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bussolengo eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse quanto all'impugnazione della nota prot. n. 44649 del 22 novembre 2007, perché si tratta di un atto non avente natura provvedimentale, e la tardività quanto all'impugnazione del piano di classificazione acustica del 2002 che avrebbe dovuto essere impugnato entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Con ordinanza n. 47 del 16 gennaio 2008, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2014, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Bussolengo sono fondate.

In relazione al primo profilo va infatti rilevato che effettivamente l'atto impugnato, in base ad una corretta qualificazione che tenga conto del suo effettivo contenuto e di quanto dispone, nonché delle caratteristiche che presenta nella sua concreta attuazione (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sezione V, 19 novembre 2012, n. 5848; Tar Lazio, Latina, Sezione I, 22 ottobre 2012, n. 791; Tar Lazio, Roma, Sezione II, 14 novembre 2011, n. 8828), è privo di autonoma lesività, perché non è un atto sussumibile entro quelli contemplati dall'articolo 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, ma si sostanzia in una mera diffida a rispettare i limiti di legge, che in quanto tale è priva di effetti costitutivi e pertanto non è autonomamente impugnabile (cfr. Consiglio Stato, Sezione IV, 7 novembre 2002, n. 6079; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, 30 ottobre 2001 n. 783), ed è stata emessa nell'esercizio degli ordinari poteri di vigilanza di cui all'articolo 6 e all'articolo 14, comma 2, della legge 20 ottobre 1995, n. 447, di competenza del dirigente, per le ipotesi non caratterizzate dal presupposto dell'urgenza che perseguono lo scopo di far rientrare le fonti di inquinamento entro i parametri di legge (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2009, n. 5420).

Una tale conclusione è avvalorata da profili di carattere letterale, dato che non vi è la comminazione di conseguenze pregiudizievoli in caso di mancata osservanza del contenuto monitorio dell'atto.

Infatti vi è solo l'indicazione della possibile adozione di provvedimenti di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, in caso di pericolo immediato per la salute pubblica, e l'espressa attribuzione all'atto della valenza di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Peraltro, quanto ai profili attinenti alla concreta attuazione dell'atto, rileva la circostanza che a distanza di anni non è stata svolta alcuna ulteriore attività istruttoria o provvedimentale.

L'impugnazione della nota prot. n. 44649 del 22 novembre 2007 è pertanto inammissibile.

Parimenti fondata è l'eccezione di tardività dell'impugnazione del piano di classificazione acustica, atteso che l'attribuzione in concreto delle classi in sede di pianificazione esplica immediati effetti lesivi, e pertanto il piano avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile.

Tenuto conto delle peculiarità della controversia e della risalenza dei fatti che ne hanno dato origine, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 22 maggio 2014.

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