Inquinamento acustico, ordinanza inibitoria compete a Sindaco
Rumore (Giurisprudenza)
È illegittima l'ordinanza di cessazione delle emissioni sonore prodotte da attività commerciale emessa dal dirigente, tale potere ai sensi della legge quadro 447/1995 compete al Sindaco.
Lo ha ricordato il Tar Calabria nella sentenza 7 marzo 2017, n. 382 con cui ha annullato l'ordinanza di cessazione delle emissioni sonore emessa dal dirigente di un Comune nei confronti di un bistrot. I Giudici hanno ricordato che il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso che spetti al Sindaco e non ai Dirigenti comunali adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.
Trattasi di provvedimento che non rientra tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma è un provvedimento contingibile e urgente che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) spetta al Sindaco e non al dirigente emanare.
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