“Seveso”, si semplifica la prevenzione incendi
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le procedure semplificate introdotte dal Dpr 151/2011 si applicano anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza.
La novità è prevista dall’articolo 8, comma 7 del Dl 101/2013 (cd. “Razionalizzazione della P.a.”), convertito definitivamente in legge dalla recente legge 125/2013, che innova sul punto rispetto al Dpr 151/2011 recante “semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, il quale invece esclude espressamente gli impianti “Seveso” dal proprio campo di applicazione (articolo 8, comma 7).
A tal fine l’articolo 8 del Dl 101/2013 prevede l’adozione di un apposito decreto per l’adeguamento del Dm 19 marzo 2001 (“Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante”) al nuovo “principio di proporzionalità” introdotto dal Dpr 151/2001, che diversifica gli adempimenti in ragione della gravità del rischio. Stando al dettato normativo, il nuovo Dm sarebbe dovuto arrivare entro il 30 ottobre 2013.
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Stralcio - Nuova disciplina di operatività del Sistri - Imprese di interesse strategico nazionale
Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante
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