Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 28 settembre 2011, n. 1696

Autorizzazione alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili - Termine per la conclusione del procedimento - Inutile decorso del termine – Inadempimento della pubblica amministrazione - Sussiste

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Impianti | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Impianti | Procedure semplificate

Tar Sicilia

Sentenza 28 settembre 2011, n. 1696

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2011, proposto da (...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

— l'Assessorato regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (omissis),

 

per l'annullamento

del silenzio serbato dall'Assessorato intimato sull'istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Mazara del Vallo (TP), località "C.da Garufo".

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre il Presidente dott. (omissis) e uditi l'avvocato (omissis) per la società ricorrente e l'avvocato dello Stato (omissis) per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

Con ricorso notificato il 6 maggio 2011 e depositato il giorno 18 seguente, la (...) Srl ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità in ordine alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 1,99 MW, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), località "C.da Garufo", presentata in data 25 maggio 2010 ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e integrata il 28 ottobre 2010 con il deposito della documentazione richiesta dall'articolo 2 del Pears (Piano energetico ambientale regionale siciliano).

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l'Amministrazione intimata, con memoria depositata il 19 luglio 2011, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Con memoria del 27 luglio 2011, la società ricorrente, nel replicare alle deduzione dell'Avvocatura, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 settembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 117 comma 2, del Codice del processo amministrativo (Dlgs n. 104/2010), i ricorsi avverso il silenzio vanno decisi "con sentenza in forma semplificata", osserva il Collegio che il ricorso in esame merita accoglimento.

Ed invero, il Collegio non ha valide ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso da questa stessa Sezione in fattispecie analoghe alla presente (cfr., per tutte, 8 aprile 2011, n. 703; 29 giugno 2011, n. 1257; 1° luglio 2011, n. 1275; 26 luglio 2011, n. 1485), secondo cui

a) in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";

b) la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all'Amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell'inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, qualora sull'istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);

c) anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 364 del 9 novembre 2006, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d) dalla lettura della norma sopra richiamata — rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" — si ricava l'intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";

E poiché nel caso in esame la società ricorrente ha presentato la predetta istanza corredata dalla prescritta documentazione, integrandola con quella prevista dal Pears (Piano energetico ambientale regionale siciliano), il comportamento omissivo tenuto al riguardo dall'Assessorato intimato si appalesa illegittimo ed essendo inutilmente scaduto il termine per provvedere, va qualificato come inadempimento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990.

Va, infine, rilevato che non è applicabile all'odierna fattispecie l'articolo 5, comma 2, del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 (richiamato nella memoria dell'Avvocatura dello Stato), stante che, in base al comma 5 dello stesso articolo 5, "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; e non par dubbio che, nel caso in esame, il procedimento sia stato avviato con la domanda presentata dalla società ricorrente in data 10 agosto 2010, integrata il 28 ottobre 2010.

Di conseguenza, deve affermarsi l'obbligo dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sull'istanza di autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 presentata dalla odierna ricorrente, riservando la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento da parte dell'Amministrazione.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò ravvisandosi valide ragioni, in considerazione anche delle difficoltà dell'Amministrazione resistente, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, nella definizione — entro il predetto breve termine di 180 giorni — di un "abnorme numero di istanze" analoghe a quella avanzata dalla ricorrente società.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione seconda – accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 1124/2011) e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere sull'istanza proposta dalla società ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, con l'intervento dei signori magistrati:

(omissis)

 

Depositata in cancelleria il 28 settembre 2011.

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