Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Ministero dell'interno

Lettera-circolare 22 febbraio 2006, prot. Dcpst/A4/Rs/800

Oggetto: Obblighi generali dei gestori delle attività a rischio di incidente rilevante soggette al decreto legislativo 334/99 - Procedure di prevenzione incendi

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

e per conoscenza:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Direzione salvaguardia ambientale

Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma

 

Al Ministero delle attività produttive

Direzione generale energia e risorse Minerarie

Via Molise, 2 — 00187 Roma

 

Al Ministero dell'interno:

— Dipartimento P.S.

Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale

Sede

— Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ufficio coordinamento e relazioni esterne

Sede

 

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

— Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna

Viale dell'Arte, 18 — 00144 Roma

— Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli AA.GG.

Via Nomentana, 2 — 00161 Roma

 

Alle Regioni

Loro sedi

 

Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

Loro sedi

 

Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 ha apportato sostanziali modifiche e integrazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

In particolare, per quanto riguarda gli obblighi generali dei gestori di cui all'articolo 5 del Dlgs 334/99, come modificato dall'articolo 2 del Dlgs 238/2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

a) Attività/Stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all'allegato I, parti 1 e 2, in quantità inferiori alle soglie della colonna 2 (articolo 2, comma 3, del Dlgs 334/99)

I gestori di tali attività/stabilimenti, essendo soggetti unicamente agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, devono "prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nel rispetto della normativa di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente."

In particolare, dovrà essere rispettato il Dlgs 626/94 e s.m.i. nonché i relativi decreti attuativi, tra cui il decreto del Ministero della salute n. 388 del 15/07/2003 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Tra l'altro, ai fini della prevenzione incendi, i gestori di tali attività/stabilimenti devono adottare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza di cui al decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 (in Gu Supplemento ordinario n. 81 del 7/04/1998).

 

b) Stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99

L'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99 stabilisce che i gestori degli stabilimenti di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle dell'allegato I, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, devono:

— individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al Dlgs 626/94 e s.m.i.;

— adottare misure di sicurezza appropriate e idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;

— informare, formare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori, nel rispetto del Dm ambiente 16/03/1998 (in Gu n. 74 del 30/03/1998).

Ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, prima dell'inizio delle opere, i titolari delle attività e stabilimenti industriali di cui alle precedenti lettere a) e b) devono richiedere il parere di conformità sul progetto al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, con istanza redatta nei modi e con i contenuti di cui al decreto Ministero interno 4 maggio 1998.

 

c) Attività/Stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 334/99, soggetti all'obbligo di presentazione della notifica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo

I gestori di tali attività/stabilimenti devono presentare la notifica di cui all'articolo 6 del Dlgs 334/99, come modificato dall'articolo 3 del Dlgs 238/2005, anche al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Come precisato nella lettera-circolare prot. DCPST/A4/RS/700 del 15 febbraio 2006, il Comando effettua una verifica della notifica e della scheda di informazione per i cittadini e i lavoratori e trasmette le risultanze alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, per quanto di competenza, ed all'Area rischi industriali di questo Dipartimento, per l'attività di monitoraggio, specificando se l'attività è soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza e/o al rilascio del Certificato prevenzione incendi.

 

d) Piano di emergenza interno (Pei)

Il personale di stabilimento, compreso il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine, dovrà essere consultato per la predisposizione, il riesame, la sperimentazione e l'eventuale revisione e aggiornamento del piano di emergenza interno (cfr articolo 6 del Dlgs 238/05).

Si richiamano, al riguardo, le connessioni tra gli obblighi dei gestori in materia di predisposizione della pianificazione dell'emergenza all'interno degli stabilimenti e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di sicurezza antincendi negli stabilimenti industriali in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 12 della legge 469/61 e dall'articolo 3 del Dpr 577/1982.

Sia per le attività di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che per le attività soggette agli artt. 6 e 7 e non all'articolo 8 del Dlgs 334/99, il piano di emergenza interno dovrà essere esaminato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco prima del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

 

e) Insediamento di nuove attività/stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del Dlgs 334/99

Per l'insediamento di nuove attività/stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 e non all'articolo 8 del Dlgs 334/99, sarà necessario acquisire il parere preliminare del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del Dpr 577/82 (cfr. lettera-circolare prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).

 

f) Obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Il Decreto del Ministero dell'ambiente 16/03/98 stabilisce le modalità minime con cui i gestori delle attività a rischio di incidente rilevante (attività di cui all'articolo 2, comma 1, e stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99) devono effettuare l'informazione, la formazione e l' addestramento dei lavoratori in situ.

 

f.1) Informazione (articolo 3 del Dm 16/03/98)

Il gestore deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, distribuendo almeno:

— la scheda di informazine per i cittadini ed i lavoratori

— le schede di sicurezza delle sostanze pericolose detenute

— un estratto dei risultati dell'analisi e valutazione dei rischi di incidente rilevante

— un estratto del piano di emergenza interno, differenziato in base alla funzione, posizione e ai compiti specifici affidati al lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza.

L'attività di informazione deve essere effettuata almeno:

— ogni 3 mesi per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 334/99

— ogni 6 mesi per gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99.

 

f.2) Formazione (articolo 4 del Dm 16/03/98)

Il gestore deve assicurare che ogni lavoratore sia formato sulle tematiche indicate nell'articolo 4, comma 2, del Dm 16/03/1998. La formazione va effettuata in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative dell'attività.

 

f.3) Addestramento (articolo 4 del Dm 16/03/98)

L'addestramento, effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche, deve essere ripetuto:

— ogni 3 mesi per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 334/99

— ogni 6 mesi per gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99.

In caso di modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 

f.4) Esercitazioni relative alla messa in atto del Pei (articolo 4, comma 4, del Dm 16/03/98)

Le esercitazioni relative alla messa in atto del Pei , incluse le prove di evacuazione, devono essereeffettuate:

— ogni 6 mesi per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 334/99

— ogni anno per gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99.

Di tutte le attività (informazione, formazione, addestramento, esercitazioni sul Pei ) il gestore deve mantenere evidenza documentale.

 

f.5) Sistemi di protezione collettiva (articolo 5, comma 4, del Dm 16/03/1998)

I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel Pei ed essere tra gli oggetti dell'informazione dei lavoratori.

 

f.6) Ottemperanza (articolo 6 del Dm 16/03/1998)

Il gestore deve garantire l'ottemperanza al Dm 16/03/1998 individuando le responsabilità all'interno della propria organizzazione e definendo procedure scritte.

 

f.7) Controllo dell'ottemperanza (articolo 7 del Dm 16/03/1998)

Nell'ambito delle procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni del Dm 16/03/1998 deve essere effettuata:

— dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco per le attività soggette agli articoli 6 e 7 del Dlgs 334/99 e per gli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 334/99;

— dal Comitato tecnico regionale integrato ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 334/99 per le attività di cui all'articolo 8 del Dlgs 334/99, anche nell'ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza ed in relazione al parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26 novembre 2003.

Attesa la rilevanza della materia per le attività istituzionali di questo Dipartimento finalizzate alla tutela delle persone e alla salvaguardia dell'ambiente, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

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