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Dm Finanze 17 marzo 2005

Modalità di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni paesaggistiche di cui alla legge 308/2004

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 17 marzo 2005

(Gu 30 marzo 2005 n. 73)

Modalità di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o difformità dalla autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 1, commi 37, lettera b), n. 2), e 38, della legge 15 dicembre 2004, n. 308

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 38, della citata legge n. 308 del 2004, con il quale è stabilito, tra l'altro, che la sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dal comma 37, lettera b), numero 2), del citato articolo 1 per l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalità di riscossione di entrate anche di natura non tributaria;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'articolo 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;

Considerato che il predetto versamento si configura come entrata di natura non tributaria;

Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalità di riscossione della predetta sanzione pecuniaria;

 

Decreta:

Articolo 1

Modalità di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per lavori realizzati in assenza o difformità dalla autorizzazione paesaggistica

1. Il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ai fini della estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

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