Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 24 aprile 2013, n. 624

Territorio - Edilizia - Denuncia di inizio attività (Dpr 380/2001) - Ordine di non proseguire i lavori - Notifica all'interessato - Termine di 30 giorni - Mancato rispetto - Conseguenze - Illegittimità dell'atto

Il provvedimento con cui il Comune ordina di non proseguire i lavori denunciati con la Dia (denuncia di inizio attività) è illegittimo se non è notificato all'interessato entro i 30 giorni previsti dalla normativa (Dpr 380/2001).
Lo ha deciso il Tar del Veneto nella sentenza 24 aprile 2013, n. 624 annullando il provvedimento emesso da un Comune di non prosecuzione di lavori denunciati con un Dia, che era notificato all'interessato decorsi i 30 giorni.
Per i Giudici l'espressa previsione normativa (articolo 23, comma 6, Dpr 380/2001) richiede non solo che il provvedimento inibitorio sia emanato dal Comune entro i 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ma che sia anche notificato all'interessato nello stesso termine e con la procedura di rito (è esclusa la validità di una notifica via fax). Il provvedimento "fuori termini" è illegittimo.

Tar Veneto

Sentenza 24 aprile 2013, n. 624

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2013, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Mogliano Veneto, rappresentato e difeso dall'avvocato(omissis);

 

per l'annullamento

del provvedimento inibitorio prot. n. 31493 del 5/11/2012 emesso dal Dirigente del II° Settore — III° Servizio: edilizia privata del Comune di Mogliano Veneto, ad oggetto: "Comunicazione di avvio procedimento. Dia n. 236/08/3, prot. n. 27932 del 10 ottobre 2012, per variante in corso d'opera PdC 135/11 — Cambio destinazione d'uso di deposito attrezzi a residenziale con ampliamento e modifiche interne ed esterne ai sensi della Lr 14/2009 (Piano Casa) in Via (omissis)" e della delibera del Consiglio Comunale 29 novembre 2011 n. 126 ad oggetto: "Lr n. 13 dell'8 luglio 2011 — Piano Casa "limiti e modalità applicative nel territorio comunale"" nella parte in cui richiama l'articolo 23 delle Nta del Prg per gli adempimenti in zona agricola di cui al punto n. 1 rubricato sub "interventi edilizi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Vista l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa resistente;

ritenuto che l'avvenuta comunicazione, via fax, dell'ordine di non proseguire i lavori, risalente alla data del 9 novembre 2012, non sia utile al fine di comprovare la tardività del ricorso, trattandosi di comunicazione anticipata nei confronti del solo progettista dei lavori e non nei confronti del ricorrente, che ha presentato a proprio nome la Dia, il quale risulta aver ricevuto per posta e quindi conosciuto il provvedimento impugnato soltanto in data 22 novembre 2012 (così come dalla cartolina di ricevimento allegata dalla resistente);

valutati quindi i motivi di ricorso, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non risulta rispettato il termine di trenta giorni, termine che impone, per espressa previsione normativa, che l'ordine di inibizione dei lavori venga non solo adottato ma anche notificato (cui non è quindi in ogni caso equiparabile la sola trasmissione via fax) al soggetto interessato entro il termine suddetto;

infatti, come documentato dalla stessa resistente, l'avviso di notifica della comunicazione mediante il servizio postale, attestante la data in cui è stata effettuata la spedizione, porta la data del 12 novembre 2012, quindi oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della Dia, risalente al 10 ottobre 2012;

per detti motivi il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 24 aprile 2013.

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