Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 24 settembre 2010, n. 3493

Territorio -  Tutela di aree protette - Energia - Realizzazione di impianto fotovoltaico in sito di importanza comunitaria e all'interno di parco naturale - Coesistenza di valutazione di incidenza positiva e parere Ente parco negativo - Legittimità

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Territorio | Impianti | Autorizzazioni | Beni culturali e paesaggistici | Energie rinnovabili | Fotovoltaico | Impianti | Parchi / Aree protette | Difesa del suolo | Parchi / Aree protette | Energie rinnovabili | Beni culturali e paesaggistici | Fotovoltaico

Tar Puglia

Sentenza 24 settembre 2010, n. 3493

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2009, proposto da (...) Srl (già (...) Srl) e (...) Sarl, rappresentate e difese dagli avvocati (omissis);

 

contro

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia ha emesso il diniego di nulla osta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al (omissis);

del provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bari ha annullato l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 MW) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al (omissis);

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori avvocati (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il ricorso originario, le società (...) Srl e (...) Sarl impugnano il provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia ha respinto la richiesta di nulla osta per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale all'azienda agricola.

Deducono motivi così rubricati:

1) violazione dell'articolo 13 della legge 394/1991 e dell'articolo 20 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti;

2) violazione dell'articolo 3, primo comma, dell'allegato A al Dpr 10 marzo 2004, incompetenza e sviamento;

3) violazione dell'articolo 7 della legge 394/1991 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento.

Si è costituito l'Ente parco, resistendo al gravame.

Con motivi aggiunti notificati in corso di causa, le ricorrenti estendono l'impugnativa al sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bari ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione del predetto impianto, avverso il quale deducono violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 e dell'articolo 159 del Dlgs 42/2004, incompetenza, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Rimasto contumace il Ministero per i beni e le attività culturali, la causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2010.

 

Diritto

1. Le ricorrenti espongono di aver presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica di potenza inferiore ad 1 MW, costituito da 58 inseguitori solari, nell'agro di Altamura, sull'area pertinenziale dell'azienda agricola della (...) Sarl, a tal fine ceduta in comodato.

L'area prescelta ricade all'interno del pSic – Zps "Murgia Alta", ai sensi delle direttive 1979/409/Ce e 1992/43/Ce. La Provincia di Bari, con provvedimento del 26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di incidenza ambientale.

L'area rientra altresì nel perimetro Parco nazionale dell'Alta Murgia – zona 2. Le ricorrenti hanno dunque richiesto all'Ente parco, in data 12 maggio 2009, il nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991.

Con l'impugnato provvedimento del 12 ottobre 2009, l'Ente parco ha negato il nulla osta.

Successivamente, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bari ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura, con atto del 4 dicembre 2009 gravato mediante motivi aggiunti.

2. Vanno dapprima esaminate le censure mosse dalle società ricorrenti avverso il diniego dell'Ente parco.

2.1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell'articolo 13 della legge 394/1991 e dell'articolo 20 della legge 241/1990. Secondo le ricorrenti, l'Ente parco si sarebbe tardivamente pronunciato sull'istanza, quando ormai era spirato il termine di legge per la formazione del silenzio assenso e vi era, al più, spazio per l'adozione di un provvedimento di autotutela che annullasse il permesso formatosi per decorso del tempo.

In contrario, osserva il Collegio che l'articolo 10 dell'allegato A del Dpr 10 marzo 2004 (istitutivo del Parco dell'Alta Murgia) stabilisce che l'istanza deve essere corredata di "tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio" e che l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa.

È agevole ravvisare la ratio della previsione nell'esigenza di consentire all'Ente parco un'istruttoria compiuta sul progetto, sulla base delle eventuali prescrizioni già impartite da altri enti chiamati ad esprimersi, specialmente quando venga a mancare, per scelta del richiedente ovvero per prassi dell'amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale, la concentrazione procedimentale assicurata dalla conferenza di servizi.

Nella fattispecie, la difesa dell'Ente parco ha correttamente evidenziato che, al momento della presentazione della domanda da parte delle società ricorrenti, la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non si era conclusa (ed anzi, la Soprintendenza ha successivamente annullato il nulla osta paesaggistico comunale, con il richiamato atto del 4 dicembre 2009, impugnato mediante motivi aggiunti). Per tale ragione, non decorreva il termine per provvedere, fissato dal Dpr 10 marzo 2004, e non si era perfezionato il silenzio assenso previsto dall'articolo 13 della legge n. 394 del 1991.

Ne discende, per tale parte, l'infondatezza del ricorso.

2.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere affrontati unitariamente, le ricorrenti affermano che il diniego dell'Ente parco poggerebbe su motivazioni illogiche e contraddittorie, sia in relazione alla positiva valutazione di incidenza ambientale (cui era pervenuta, con il richiamato provvedimento del 26 marzo 2009, la Provincia di Bari, chiamata ad esprimersi a tutela del pSic – Zps "Murgia Alta"), sia con riguardo alle norme di tutela del Parco contenute nel Dpr 10 marzo 2004.

Le doglianze non hanno pregio.

Nella premessa del provvedimento impugnato si legge, tra l'altro, che "… ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) dell'allegato A al Dpr 10 marzo 2004 … in zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; … il progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all'insediamento di un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; … gli impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di macchine. All'effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; … L'allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione. La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di avifauna selvatica confusione e perdita dell'orientamento, in quanto rilevanti estensioni specchiate possono simulare raccolte d'acqua inesistenti. La collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli selvatici particolarmente protetti nel Parco… Viene determinata, inoltre, una sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi microbiologici del terreno coperto da impianti. … gli impianti fotovoltaici determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. … Negli impianti ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie".

Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, che resta immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli consentirebbero l'annullamento dell'atto per eccesso di potere.

Né può condividersi l'assunto di parte ricorrente, secondo cui sarebbe precluso all'Ente parco l'esame degli effetti dell'intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle direttive 1979/409/Ce e 1992/43/Ce.

Ciò è smentito non soltanto dal fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l'Ente parco per la tutela dei vincoli introdotti dal Dpr 10 marzo 2004). Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l'habitat naturale per i siti d'importanza comunitaria Sic e Zps, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell'ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell'Ente parco di segno opposto, anche quando quest'ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell'ambito del procedimento condotto dalla Provincia.

In conclusione, è infondato e va respinto il ricorso originario volto all'annullamento del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009 dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.

3. Divengono conseguentemente improcedibili, per difetto d'interesse, i motivi aggiunti proposti avverso l'annullamento del nulla osta paesaggistico comunale disposto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bari. In difetto dell'autorizzazione dell'Ente parco, infatti, l'intervento progettato dalle società ricorrenti non sarebbe in ogni caso realizzabile e dunque nessuna utilità discenderebbe dall'annullamento del successivo provvedimento ministeriale.

4. Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni dedotte, possono essere compensate.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima sezione, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 9 giugno–23 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 24 settembre 2010.

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