Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 11 dicembre 2013, n. 1407

Territorio - Edilizia - Beni paesaggistici - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio - Diniego della Soprintendenza - Motivazioni generiche - Illegittimità - Sussiste

Ancora una volta la Soprintendenza viene "bacchettata" dai Giudici veneti. Nella sentenza 11 dicembre 2013, n. 1407 il Tar ribadisce che un diniego di autorizzazione paesaggistica fondato su motivazioni vaghe e generiche è illegittimo.
Nell'annullare il diniego della Soprintendenza, i Giudici hanno sottolineato l'insufficienza di un mero riferimento a un pregiudizio ambientale, essendo necessario indicare le ragioni specifiche per le quali l'Amministrazione ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, individuando gli elementi di contrasto.
Al contrario, per il Tar del Veneto nella motivazione si sosteneva che "materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi", risultando assente un qualunque riferimento alle caratteristiche dell'ambiente circostante, suscettibile in quanto tale di far comprendere le ragioni a fondamento di detta incompatibilità. Di qui l'illegittimità dell'atto e il suo annullamento, confermando la giurisprudenza del Tar Veneto contro la genericità dei pareri della Soprintendenza (vedi Tar Veneto 13 settembre 2013, n. 1104 e 14 novembre 2013, n. 1294).

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Territorio | Beni culturali e paesaggistici | Autorizzazioni | Edilizia | Edilizia | Beni culturali e paesaggistici | Autorizzazioni

Tar Veneto

Sentenza 11 dicembre 2013, n. 1407

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2011, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati (omissis), (omissis);

Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale, (omissis);

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna;

 

sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2012, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 2151 del 2011:

del provvedimento di diniego (prot. gen. 2011.384810) del Comune di Venezia datato 19 settembre 2011;

del parere prot. n. 10685 del 7 luglio 2011 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, notificato unitamente al sopra indicato provvedimento di diniego in data 28 settembre 2011;

ove occorra, del parere della Commissione edilizia terraferma del Comune di Venezia del 2 maggio 2011, notificato unitamente al sopra indicato provvedimento di diniego in data 28 settembre 2011.

quanto al ricorso n. 1836 del 2012:

— dell'ordinanza di demolizione n. 2012-380644.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Ministero per i beni e le attività culturali e di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

In data 25 marzo 1986 il ricorrente presentava una domanda di sanatoria ai sensi dell'articoli 31 e ss. della legge n. 47/1985, finalizzata ad ottenere la concessione in sanatoria per l'ampliamento dell'unità residenziale "con corpi in aderenza ad uso cucinino e sovrastante bagno e ripostigli; ampliamento in aderenza ad uso garage; realizzazione di manufatto ad uso sgombero sullo scoperto; modifiche interne e forometriche".

A seguito di detta istanza l'Amministrazione acquisiva il parere della Soprintendenza positivo "relativamente all'unità residenziale con utilizzo e cucinino, bagno e ripostiglio in muratura ivi comprese le variazioni forometriche: perché opere compatibili con il contenuto paesaggistico tutelato", ma negativo per le rimanenti opere precarie: in quanto per materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi.

Veniva così rilasciata, in data 2 marzo 2011, la concessione in sanatoria (prot. gen. 14112) relativamente al solo "ampliamento unità residenziale con corpi in aderenza ad uso cucinino e sovrastante bagno e ripostiglio. Modifiche interne e forometriche".

Sempre nella stessa data l'Amministrazione comunicava i motivi ostativi, rilevando come l'istanza non fosse accoglibile, limitatamente alla costruzione del "garage in lamiera in aderenza e del manufatto ad uso sgombero sullo scoperto in quanto per materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi".

A seguito di una successiva istanza di riesame, sia la Commissione edilizia integrata sia la Soprintendenza, con provvedimento del 7 luglio 2011, esprimevano parere positivo per il manufatto in muratura, confermando il parere negativo per la tettoia in legno e per l'ampliamento collegato all'edificio.

Il Comune di Venezia negava la sanatoria "limitatamente al garage in lamiera in aderenza al fabbricato principale e al manufatto sgombero in legno in aderenza al "wc" posto sullo scoperto" e, ciò, con provvedimento del 19 settembre 2011.

Detto provvedimento di diniego, unitamente al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, veniva impugnato presso questo Tribunale con il ricorso nr. rg 2151/2011, nell'ambito del quale si deduceva il venire in essere dei vizi di violazione di legge, per carente e insufficiente motivazione e, ancora, di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto la motivazione risulterebbe apodittica e generica laddove si riferisce esclusivamente alla tipologia ed ai materiali impiegati.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Venezia chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso rg 2151/11.

Analoga richiesta di rigetto veniva avanzata nella costituzione del Ministero dei beni e le attività culturali.

A seguito del diniego sopra citato il Comune faceva luogo alla comunicazione di avviso di avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 167 Dlgs 42/2004.

In data 12 settembre 2012 veniva emanata l'ordinanza di demolizione del 12 settembre 2012 mediante la quale si disponeva la demolizione di due manufatti abusivi (garage e altro manufatto).

Con il proponimento del ricorso 1836/12 il ricorrente impugnava anche detto ultimo provvedimento, sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi: a) eccesso di potere per sviamento, rilevando la discordanza tra il contenuto dell'ordinanza di demolizione impugnata e quello della correlativa comunicazione di avvio del procedimento; b) eccesso di potere per difetto di motivazione.

Anche nel ricorso rg 1836/12 si costituiva il Comune di Venezia chiedendo che il ricorso venisse respinto in quanto infondato.

Nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2013 questo Tribunale, con ordinanza n. 8/2013, accoglieva l'istanza cautelare e riuniva i ricorsi rg 2151/2011 e rg 1836/2012.

Nel corso del giudizio l'Amministrazione comunale depositava il provvedimento del 2 ottobre 2013 mediante il quale si era disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione sopra citata.

Alla Camera di consiglio del 13 novembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, entrambi i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

 

Diritto

1. In primo luogo va disposta la cessazione della materia del contendere per quanto attiene il ricorso rg 1836/12, in quanto il Comune di Venezia ha depositato l'atto di annullamento di autotutela dell'ordinanza di demolizione riferita al garage in lamiera e al manufatto ad uso sgombero, circostanza quest'ultima che è completamente satisfattiva delle istanze perseguite con il ricorso sopracitato.

2. Per quanto concerne il ricorso 2151/11 è possibile disporne l'accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo sul punto fondato il primo motivo, nell'ambito del quale si censura il carattere apodittico e generico della motivazione.

2.1 A tal fine è opportuno ricordare come il provvedimento di diniego impugnato ha respinto la domanda di definizione degli illeciti edilizi, limitatamente al garage in lamiera e al manufatto ad uso sgombero "in quanto per materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi".

2.2 Sul punto va richiamato quell'orientamento giurisprudenziale (per tutti Consiglio di Stato Sezione V n. 5392/2001) nella parte in cui ha sancito che l'atto conclusivo del procedimento conseguente ad una domanda di sanatoria deve indicare specificamente le ragioni di diritto e di fatto poste a base del diniego opposto, motivando in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette.

Anche questo Tribunale (Tar Veneto Venezia Sezione II, 25 maggio 2012, n. 738) ha avuto modo di precisare che "Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l'Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche".

2.3 Va pertanto condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, laddove ricorda come il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e delle scelta dei materiali non possa essere considerato sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria.

Se è pur vero che analoga giurisprudenza ha ritenuto la sufficienza di una motivazione scarna e sintetica, quest'ultima deve rilevare comunque gli estremi logici dell'incompatibilità (Tar Lazio Latina Sezione I, 1° agosto 2013, n. 690 e Consiglio di Stato Sezione IV, 29 novembre 2012, n. 6082).

2.4 Nulla di tutto ciò è presente nel caso di specie, dove gli unici elementi di incompatibilità sono individuati per "materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi", risultando assente un qualunque riferimento alle caratteristiche dell'ambiente circostante, suscettibile in quanto tale di far comprendere le ragioni a fondamento di detta incompatibilità.

2.5 Nemmeno è possibile condividere le argomentazioni dell'Amministrazioni comunale laddove rileva come i manufatti in lamiera di cui si tratta risulterebbero evidentemente incompatibili, di per sé, con il territorio di Venezia.

2.6 Dette argomentazioni non sono suscettibili di determinare il venir meno del carattere generico e apodittico della motivazione, risultando applicabili ad un qualunque manufatto incidente nell'area di cui si tratta, la cui realizzazione risulterebbe, comunque, incompatibile con l'ambiente circostante solo perché incidente sul territorio di Venezia.

2.7 Analogamente non è possibile ritenere che la motivazione sia espressa per relationem nel provvedimento della Soprintendenza e, ciò, considerando come anche dai provvedimenti presupposti sia possibile desumere, solo ed esclusivamente, il carattere di incompatibilità sopra rilevato, senza nessun elemento ulteriore a conforto della valutazione sopra citata che, in quanto tale, sia idoneo a far comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione.

3. Ne consegue che il ricorso può essere accolto e i provvedimenti impugnati possano essere annullati.

La peculiarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti in giudizio in entrambi i giudizi.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, in epigrafe proposti, cosi dispone:

per quanto concerne il ricorso rg n. 1836/2012 dichiara la cessazione della materia del contendere;

accoglie il ricorso rg 2151/2011 con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti costituite e in entrambi i ricorsi sopra citati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria l'11 dicembre 2013.

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