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Dm Sanità 20 maggio 1992, n. 401

Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Ministero della salute

Decreto 20 maggio 1992, n. 401

Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan

Il Ministro della sanità

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente

 

Vista la legge 14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan;

Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della predetta legge, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

 

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n. 336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan, devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:

— biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;

— non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni, altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.

2. I preparati di cui al comma 1 devono svolgere le seguenti azioni:

— igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;

— detergente;

— disgregante;

— deodorante.

3. I preparati di cui al comma 1 devono essere etichettati conformente alla vigente normativa ivi citata; le etichette di tali preparati devono altresì riportare le indicazioni relative ai dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.

Articolo 2

1. È concesso un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alle presenti disposizioni.

2. È concesso un ulteriore periodo di mesi sei per la commercializzazione delle scorte non conformi al presente decreto. 

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