Dm Sanità 20 maggio 1992, n. 401
Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan
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Ministero della salute
Decreto 20 maggio 1992, n. 401
Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan
Il Ministro della sanità
di concerto con
Il Ministro dell'ambiente
Vista la legge 14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan;
Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della predetta legge, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n. 336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan, devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:
— biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;
— non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni, altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
2. I preparati di cui al comma 1 devono svolgere le seguenti azioni:
— igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;
— detergente;
— disgregante;
— deodorante.
3. I preparati di cui al comma 1 devono essere etichettati conformente alla vigente normativa ivi citata; le etichette di tali preparati devono altresì riportare le indicazioni relative ai dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.
Articolo 2
1. È concesso un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alle presenti disposizioni.
2. È concesso un ulteriore periodo di mesi sei per la commercializzazione delle scorte non conformi al presente decreto.