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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 28 dicembre 2018

(Gu 18 gennaio 2019 n. 15)

Attuazione della direttiva 2017/2096/Ue della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

e

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione";

Vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (Ue) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso e, in particolare, l'articolo 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro sei mesi dalla pubblicazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/Ce, e, in particolare, l'articolo 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alla citata direttiva (Ue) 2017/2096 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, reso con nota prot. 16088 del 27 luglio 2018;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, reso con nota prot. 36074 del 25 ottobre 2018;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Allegato

"Allegato II

(articolo 9, comma 1)

Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1.

 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01%, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1.

 

Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati
Piombo come elemento di lega
1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo
1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
2 b). Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4% o meno di piombo [1]
2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4% o meno di piombo [1a] [2]
3. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso [1]
4 a). Cuscinetti e pistoni Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
4 b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5 a). Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione [2a] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
5 b). Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5 a) [1] X
6. Masse smorzanti Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
7 a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
7 b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006
7 c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009
8 a). Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 e). Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso) [3] X [4]
8 f) a). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo [3] X [4]
8 g). Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip [3] X [4]
8 h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
8 j). Piombo nelle saldature di lastre laminate Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]
9. Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003
10 a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in:
- vetro delle lampadine e delle candele,
- materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10 b), 10 c) e 10 d)
X [5] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
10 b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti
10 c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
10 d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli
11. Inneschi pirotecnici Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
Cromo esavalente
13 a). Rivestimenti anticorrosione Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007
13 b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori X
Mercurio
15 a). Lampade a luminescenza per proiettori Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
15 b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
Cadmio
16. Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008
[1] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2021.
[1a] Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.
[2] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.
[2a] Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua di cui al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86.
[3] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.
[4] Demolizione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
[5] Demolizione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.”

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