Rumore

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Le immissioni sonore intollerabili ledono il diritto alla salute, ed è ammesso perciò il ricorso a procedure d'urgenza per bloccarle. Così si è espresso il Tribunale di Modena con l'ordinanza 11 novembre 2003, n. 42. Il Tribunale ha perciò consentito in caso di rumori intollerabili il ricorso alle procedure d'urgenza previste dall'articolo 700 C.p.c., secondo cui "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

 

La pronucia del Tribunale di Modena ha inoltre sancito importanti massime in materia di diritto alla salute, possibilità di ricorso alle procedure d'urgenza, e del Dpcm 1° marzo 1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

 

Diritto alla salute. La sentenza ha ricordato che il bene salute (posto che il diritto alla salute è da intendersi "quale diritto della personalità fondato sull'articolo 32 Costituzione", secondo cui — comma 1 — "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti") "deve ritenersi comprensivo non solo dell'incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che vale a costituire la 'qualità' stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori"; e che "le immissioni sonore intollerabili portano all'attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l'organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l'equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali".

Ergo, ha concluso il Tribunale di Modena, dato che "le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra "integrità fisica dell'individuo" ed una nozione più estesa del bene "salute", comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona, ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili", le immissioni sonore intollerabili producono indubbiamente un danno alla salute.

 

Possibilità di ricorso alle procedure d'urgenza. Il Tribunale ha chiarito che per poter ricorrere alle procedure in questione è necessario che ricorrano 2 circostanze:

l'apparenza della "fondatezza del pericolo del danno alla salute"; e la "ricorrenza del pericolo nel ritardo".

In merito al pericolo di danno alla salute, continua la sentenza, la sua esistenza sussiste in caso di immissioni intollerabili.

È quindi necessario individuare un discrimen che specifichi quando le immissioni sono intollerabili; e la pronuncia, dopo aver chiarito che "il limite di tollerabilità non è quasi mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, la valutazione deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e dall'altro alla situazione locale, con accertamento concreto che spetta al giudice", lo individua nelle immissioni che superano di 3 decibel il "rumore di fondo", cioè il "complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona".

In merito alla ricorrenza del pericolo nel ritardo, il Tribunale di Modena ha sancito che, "posto che nel caso del rumore può affermarsi che (...) un danno alla salute sia conseguenza certa o altamente probabile del superamento di una determinata soglia differenziale di rumorosità, l'accertamento del requisito del presupposto cautelare del pericolo discende dalla verifica concreta dell'intollerabilità dell'immissione".

 

Dpcm 1° marzo 1991. La sentenza ha chiarito che il provvedimento in questione, che stabilisce dei limiti massimi assoluti differenziati per zona e limiti relativi (consistenti nella differenza massima insuperabile rispetto al livello del rumore ambientale) "non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l'integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili, e comprende anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali"; e ciò a prescindere dal fatto che "un diritto primario della personalità non può, comunque, essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria, d'ordine regolamentare"; e che il Dpcm "persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la Pubblica amministrazione, e perciò le disposizioni in esso contenute non escludono l'applicabilità dell'articolo 844 C.c." (secondo cui "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.") "nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini".

Ergo, ha concluso la sentenza, "i limiti di maggior favore previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli articoli 844 C.c. e 32 Costituzione, per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo"; quindi "i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati soltanto purché siano considerati come un limite minimo e non massimo".

 

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