Rumore, i controlli a sorpresa dell'Arpa sono legittimi
Rumore
I controlli dell'Agenzia regionale per l'ambiente sui livelli di rumorosità ai fini del riscontro dell'eventuale superamento dei valori limite sono legittimi anche se effettuati "a sorpresa".
Sulla scia del Tar Veneto 15 giugno 2012, n. 845, anche il Tar Toscana, nella sentenza 3 agosto 2012, n. 1437, ha ribadito la legittimità dei controlli "a sorpresa" dell'Arpa per la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni sonore provenienti da impianti industriali ai sensi della legge 447/1995.
I Giudici hanno rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente che lamentava che i controlli dell'Arpa fossero stati fatti in assenza del contraddittorio, previsto anche per i provvedimenti sanzionatori. Per il Tribunale, i controlli dell'Arpa, quali atti istruttori che precedono l'eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento acustico debbono caratterizzarsi per l'elemento sorpresa perché se il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto a controllo, potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l'efficacia del controllo medesimo.
Inquinamento acustico - Superamento immissioni sonore - Rilevazioni dell'Arpa - Controlli senza preavviso - Legittimità - Sussiste
Inquinamento acustico - Superamento immissioni sonore - Rilevazioni dell'Arpa - Controlli senza preavviso - Legittimità
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