Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 3 agosto 2012, n. 1437

Inquinamento acustico - Superamento immissioni sonore - Rilevazioni dell'Arpa - Controlli senza preavviso - Legittimità

I controlli dell'Agenzia regionale per l'ambiente sui livelli di rumorosità ai fini del riscontro dell'eventuale superamento dei valori limite sono legittimi anche se effettuati "a sorpresa".
Sulla scia del Tar Veneto 15 giugno 2012, n. 845, anche il Tar Toscana, nella sentenza 3 agosto 2012, n. 1437, ha ribadito la legittimità dei controlli "a sorpresa" dell'Arpa per la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni sonore provenienti da impianti industriali ai sensi della legge 447/1995.
I Giudici hanno rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente che lamentava che i controlli dell'Arpa fossero stati fatti in assenza del contraddittorio, previsto anche per i provvedimenti sanzionatori. Per il Tribunale, i controlli dell'Arpa, quali atti istruttori che precedono l'eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento acustico debbono caratterizzarsi per l'elemento sorpresa perché se il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto a controllo, potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l'efficacia del controllo medesimo.

Tar Toscana

Sentenza 3 agosto 2012, n. 1437

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis) S.n.c., rappresentata e difesa dall'avvocato(omissis);

 

contro

Comune di Lucca, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

Arpat Azienda regionale protezione ambientale della Toscana, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Commissario straordinario del Comune di Lucca, Settore dipartimentale 7 — tutela ambientale Comune di Lucca, Arpat Dipartimento provinciale di Lucca, U.O. probelmatiche ambientali Settore dipartimentale 7— Comune di Lucca, Comune di Lucca Settore dipartimentale 4 Tutela Ambientale, Comune di Lucca U.O. 7.1 problematiche ambientali — Settore Dipartimentale 7 tutela ambientale, Comune di Lucca U.O. 4.1 Problematiche e pianificazione ambientale — Settore Dipartimentale 4 tutela ambientale non costituiti in giudizio;

 

nei confronti di

(omissis) non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale, a firma del Dirigente settore dipartimentale 7— tutela ambientale, del Comune di Lucca, del 23 novembre 2006 — recante anche prot. 71530 del 28 novembre 2006 (notificato a mezzo di raccomandata a/r pervenuta al (omissis) il 2 dicembre 2006) con la quale si è ordinato alla ricorrente di adottare, entro 60 giorni, adeguate opere di insonorizzazione atte a garantire il rispetto del valore limite di emissione;

di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché ignoto, con speciale riferimento a:

la nota prot. 67461 del 8.11.2006, a firma del responsabile della U.O.7.1. (del Settore Dipartimentale 7) del Comune di Lucca, di comunicazione di avvio del procedimento;

la nota Arpat -Dipartimento Prov. Lucca, del 17 ottobre 2006, prot. 8343, con allegate le analisi n. 45/06/FA del 10 ottobre 2006 contenenti le risultanze delle misure fonometriche effettuate il 6 ottobre 2006 (ed ogni altro atto o provvedimento, o documento, di rilievo fonometrico di Arpat riferito al (omissis), ancorché ignoto, quali gli esiti specifici dei rilievi del 6 ottobre 2006, se ulteriori rispetto a quelli allegati alla nota del 17 ottobre 2006);

con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi,

e per i motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2011;

della nota Arpat prot. 1837 del 2 marzo 2007 (D 9 del Comune di Lucca) ,

della nota Arpat prot . N. 16063/2008 del 21 febbraio 2008 (D 10 del Comune di Lucca);

per quanto occorer possa della nota Arpat prot. n. 2007/1256 del 9 febbraio 2007;

— di ogni altro atto provvedimento, o documento, presupposto, connesso e/o conseguente, di rilievo fonometrico riferito al (omissis), ancorché ignoto con particolare riferimento alle relazioni, ad oggi ignote richiamate nella nota Arpat prot. 16063/2008 del 21 febbraio 2008;

— con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucca e di Arpat;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La società ricorrente impugnava con il ricorso principale l'ordinanza del dirigente del Comune di Lucca che le ordinava di adottare opere di in sonorizzazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione sonora vigente nell'area ove si trovava lo stabilimento di molitura dei cereali da essa gestito.

I controlli dell'Arpat, posti a fondamento dell'ordinanza, nascevano dalle doglianze dei residenti in un'abitazione frontistante l'opificio.

Il provvedimento impugnato fa riferimento al limite di emissione per i rumore proveniente dal molino e al rumore che sarebbe generato dalla movimentazione di camion e muletti nel piazzale dell'opificio, nonché ad un rumore tonale di fondo particolarmente fastidioso.

La società aveva adottato interventi tesi a mitigare le conseguenze rumorose della sua attività ed era convinta con essi di essere rientrata nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa di settore.

Contestava, pertanto, il provvedimento indicato in epigrafe sulla base di cinque motivi di ricorso.

Il primo motivo contesta la violazione degl'articoli 2 legge 447/1995 e 2 Dm 14 novembre 1997 nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, sviamento, travisamento ed illogicità manifesta.

Si contesta il posizionamento degli strumenti di misura del rumore nel cortile antistante l'abitazione di coloro che avevano richiesto la verifica perché esso consente di calcolare il valore di immissione del rumore nella proprietà della controinteressata, ma non il valore di emissione che va misurato presso la sorgente del rumore la cui intensità si vuole accertare.

Nonostante sia risultato un non superamento del limite di immissione si è ritenuto che vi fosse stata un'emissione che invece era oltre le soglie previste dalle norme senza un'effettiva misurazione.

Il secondo motivo censura la violazione delle stesse norme del primo sostituendo al Dm 14 novembre 1997 il Dm 16 marzo 1998 e l'eccesso di potere per i medesimi profili in quanto al valore rilevato erano stati aggiunti due fattori correttivi pari a 3 decibel ciascuno.

Ciò era dovuto alla presunta esistenza di componenti impulsive tonali o di bassa frequenza che però non debbono essere sommati semplicemente ad ogni valore rilevato, ma solamente al "Livello di rumore ambientale" come definito ai punti 11 e 17 del Dm 16 marzo 1998.

Se così si fosse operato da parte dell'Arpat al valore di immissione pari a 47 decibel si sarebbero sommati 6 decibel rimanendo sotto il valore di immissione previsto per quella zona e pari a 55 decibel. La stessa operazione non può farsi per il valore di emissione che pertanto risulta solo per questo errore superato.

Il terzo motivo lamenta che la componente tonale di bassa frequenza sia stata attribuita come sorgente all'opificio della ricorrente mentre ben poteva derivare dal rumore residuo che non è stato misurato colposamente da Arpat in violazione dell'allegato B punto 7 del Dpcm 1° marzo 1991.

Il quarto motivo denuncia la violazione di una serie di norme sul procedimento amministrativo per la mancanza di contraddittorio durante l'effettuazione dei controlli che deve essere garantito anche per i procedimenti di tipo sanzionatorio.

Il quinto motivo censura il fatto che la controinteressata aveva lamentato anche una rumorosità derivante dalla movimentazione di camion e muletti non più utilizzati dalla società ricorrente in orario notturno e che pertanto non possono essere stati oggetto di misurazione cosicché la prescrizione suggerita della barriera fonoisolante è stata fornita con valutazione in astratto.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana e il Comune di Lucca che chiedevano il rigetto del ricorso.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 dicembre 2001, all'esito della produzione documentale effettuata dalle amministrazioni resistenti in vista dell'udienza del 6 dicembre 2011, la società ricorrente impugnava di alcune note dell'Arpat relative a controlli successivi a quelli che avevano determinato l'emissione del provvedimento impugnato con il ricorso principale.

In relazione a tale ricorso il Comune sollevava un'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse non trattandosi di atti autonomamente lesivi non essendo state le risultanze dei controlli Arpat recepiti in alcun provvedimento lesivo delle prerogative della società ricorrente.

All'udienza del 8 maggio 2012 il ricorso veniva deciso.

 

Diritto

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di rito circa l'inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dal Comune di Lucca, in quanto gli atti ivi impugnati altro non sono che le risultanze di controlli effettuati dall'Arpat successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato e che non hanno condotto all'emissione di alcun nuovo provvedimento.

Si tratta pertanto di atti endoprocedimentali di natura istruttoria privi di valore provvedimentale e quindi insuscettibili di autonoma impugnazione.

Il ricorso principale è, invece, infondato nel merito.

Va subito sgombrato il campo dalle censure di tipo procedimentale, presenti nel quarto motivo, che lamentano la mancanza di contraddittorio procedimentale.

Gli atti istruttori che precedono l'eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento acustico debbono caratterizzarti per l'elemento sorpresa poiché, laddove il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto a controllo potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l'efficacia del controllo.

La partecipazione del controllato non può che essere successiva potendo egli contestare alcuni aspetti tecnici delle rilevazioni effettuate e di fatto quando è stato avviato il procedimento che ha portato all'emanazione dell'atto impugnato, in data 8 novembre 2006 è stato inviato al legale rappresentante della ricorrente l'avviso ex articolo 7 legge 241/1990.

Venendo alle censure di tipo tecnico, non può essere accolta la critica, di cui al primo motivo di ricorso, circa la misurazione del valore di immissione e non di emissione per aver effettuato i rilievi nei pressi dell'abitazione della controinteressata.

L'articolo 2, comma 3, legge 447/1995 prevede che "i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità"; e analoga prescrizione si trova nel Dm 16 marzo 1998 relativo alle Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Pertanto la misurazione effettuata nel cortile della controinteressata è perfettamente legittima anche perché si tratta di pertinenza che si trova di fronte alla sorgente sonora di proprietà della ricorrente separata solo dalla sede stradale; quanto ai valori limite si devono applicare quelli previsti per la zona dove è situata la fonte sonora come da classificazione nel piano di zonizzazione comunale nel caso di specie esistente.

Oltretutto non avrebbe senso misurare l'entità del rumore nella pertinenza dell'insediamento industriale laddove ivi non si trovassero soggetti disturbati dal possibile inquinamento acustico, anche perché così, come osserva la difesa dell'amministrazione comunale, sarebbero svantaggiate le aziende nelle cui vicinanze non si trovano insediamenti abitativi e quindi non esistono soggetti che potrebbero lamentarsi del rumore eccessivo e comunque l'intensità del rumore sarebbe maggiore perché la misurazione avverrebbe più in prossimità della fonte rumorosa rispetto ad un controllo svolto nelle adiacenze dei soggetti disturbati.

Parimenti infondata è la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa alle modalità di calcolo dell'incidenza dei due fattori correttivi.

Bisogna tener innanzitutto presente che l'esistenza di componenti impulsive e/o tonali e/o in bassa frequenza rendono più fastidioso il rumore su cui tali componenti vanno ad inserirsi.

La loro sommatoria rispetto al livello di rumore rilevato dipende dalla fonte di tali fattori; se essi dipendono dal rumore ambientale vanno addizionati a quest'ultimo , se, invece, sono connessi al livello di emissione vanno sommati al valore di emissione per verificare se si superare il limite previsto dalle norme per le singole zone.

Nel caso di specie la valutazione dei fattori correttivi è avvenuta di notte quando il rumore residuo determinato dal traffico veicolare sulla statale che divide la proprietà della ricorrente da quella della controinteressata è pressoché nullo e quindi il rumore ambientale equivale al livello di emissione del rumore presso l'opificio.

In conclusione la componente tonale disturbante è sicuramente derivante dalla fonte rumorosa opificio della ricorrente e di conseguenza i fattore correttivo va sommato al livello di emissione e non al rumore residuo comportando un superamento dei limiti di legge che legittima l'intervento del Comune di Lucca con il provvedimento impugnato.

Da ciò discende quindi l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

Il quinto motivo lamenta una circostanza che non ha avuto alcun rilievo nella portata precettiva del provvedimento impugnato; infatti nessun prescrizione è ivi contenuta circa la movimentazione dei mezzi e pertanto nessuna lesione contiene l'atto sul punto specifico.

Il motivo è quindi infondato ed al limite dell'inammissibilità per carenza di interesse.

L'infondatezza dei motivi di ricorso conferma la piena legittimità del provvedimento impugnato e comporta la reiezione anche dell'istanza di risarcimento dei danni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello per motivi aggiunti.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre C.p.a. ed Iva da dividersi in parti uguali tra le amministrazioni resistenti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 3 agosto 2012.

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