Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83

(Gu 13 agosto 2018 n. 189)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la decisione 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visto il regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;

Visto il regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/Ce, e in particolare l'articolo 20, comma 1;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1928, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2016/2071, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2016/2072, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 135 concernente l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito denominato "regolamento".

Articolo 2

Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (Ue) 2015/757

1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o Ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.

Articolo 3

Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (Ue) 2015/757

1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o Ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

Articolo 4

Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, è svolta dal Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorità nazionale competente.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'attività di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, è svolta dal Comitato di cui al comma 2.

4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

Articolo 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2019

 

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