Regolamento Ue 2016/2072/Ue
Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo - Verifica e accreditamento dei verificatori - Attuazione regolamento 2015/757/Ue
Ultima versione disponibile al 05/12/2024
Commissione europea
Regolamento delegato 22 settembre 2016, n. 2016/2072/Ue
(Guue 26 novembre 2016 n. L 320)
Regolamento relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/Ce, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757 stabiliscono, rispettivamente, che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica e le modalità di accreditamento dei verificatori. Poiché tali attività e modalità sono sostanzialmente collegate, nel presente regolamento sono utilizzate entrambe le basi giuridiche.
(2) L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2015/757 necessita di un quadro complessivo di norme per garantire che la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni redatti a norma di tale regolamento siano effettuate in modo armonizzato da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere in modo indipendente e imparziale i compiti loro affidati.
(3) Nell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757, è necessario garantire la sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e le caratteristiche specifiche delle attività di verifica e accreditamento applicabili alle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/757, il regolamento (Ce) n. 765/2008 si applica agli aspetti dell'accreditamento dei verificatori che non sono contemplati dal regolamento (Ue) 2015/757.
(4) Affinché i dati comunicati siano solidi e affidabili, è necessario garantire che la verifica sia effettuata da verificatori indipendenti e competenti. È opportuno che il sistema di verifica e di accreditamento eviti inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni costituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, in quanto creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. È pertanto adeguato basarsi sulle migliori pratiche risultanti dall'applicazione delle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 2 (come quelle relative ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento e quelle relative ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), nonché dal documento EA-6/03 e da altri documenti tecnici elaborati dalla Cooperazione europea per l'accreditamento.
(5) Le norme armonizzate per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e il rilascio dei documenti di conformità da parte dei verificatori dovrebbero definire chiaramente le responsabilità e le attività dei verificatori.
(6) Nel valutare un piano di monitoraggio, i verificatori dovrebbero svolgere una serie di attività per valutare la completezza, la pertinenza e la conformità delle informazioni presentate dalla società in questione per quanto riguarda il processo di monitoraggio e comunicazione della nave al fine di poter stabilire se il piano è conforme al regolamento (Ue) 2015/757.
(7) A norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927 della Commissione 3 al momento di presentare il piano di monitoraggio della nave, le società possono fare riferimento alle informazioni sulle procedure e i controlli esistenti della nave contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale e gestione dell'energia (quali En Iso 9001: 2015, En Iso 14001: 2015, En Iso 50001: 2011), dal codice internazionale di gestione della sicurezza (codice Ism) 4 o dal piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (Seemp) 5 . Al fine di garantire un approccio razionale, è opportuno che i verificatori possano prendere in considerazione tali informazioni nella misura in cui sono pertinenti per il monitoraggio e la comunicazione dei dati a norma del regolamento (Ue) 2015/757 e del presente regolamento.
(8) La fornitura di documenti e lo scambio di informazioni pertinenti tra le società e i verificatori sono essenziali per tutti gli aspetti del processo di verifica, in particolare per la valutazione del piano di monitoraggio, l'esecuzione della valutazione del rischio e la verifica della relazione sulle emissioni. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati per la fornitura di informazioni e documenti da mettere a disposizione del verificatore prima che inizi le attività di verifica e in altri momenti nel corso della verifica.
(9) Il verificatore dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio per la verifica della relazione sulle emissioni, conformemente all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (Ue) 2015/757. L'analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore deve condurre le attività di verifica.
(10) Ogni parte del processo di verifica delle relazioni sulle emissioni, comprese le visite in sito, è strettamente connessa all'esito dell'analisi del rischio di inesattezze. Il verificatore dovrebbe essere tenuto ad adeguare una o più attività di verifica alla luce dei risultati e delle informazioni ottenuti durante il processo di verifica, al fine di soddisfare l'obbligo di offrire una ragionevole garanzia.
(11) Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità nel tempo dei dati di monitoraggio a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757, il piano di monitoraggio che è stato dichiarato conforme dovrebbe essere la base di riferimento per il verificatore in sede di valutazione della relazione sulle emissioni della nave. Il verificatore dovrebbe valutare se il piano e le procedure necessarie sono stati attuati correttamente e notificare alla società qualsiasi difformità o inesattezza identificata. Il verificatore comunica le inesattezze o le difformità non corrette che danno luogo a errori rilevanti in una relazione di verifica in cui dichiara che la relazione sulle emissioni non è conforme al regolamento (Ue) 2015/757 e al presente regolamento.
(12) Tutte le attività nel processo di verifica della relazione sulle emissioni sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione di una relazione di verifica contenente una dichiarazione sull'esito della verifica. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dalla profondità e dal dettaglio delle attività di verifica nonché dalla formulazione della dichiarazione di verifica. L'esistenza di requisiti armonizzati per l'esecuzione delle attività di verifica e delle relazioni di verifica dovrebbe garantire che tutti i verificatori applichino le stesse norme.
(13) Le attività di verifica, compresa la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, dovrebbero essere svolte da verificatori e personale competenti. Al fine di garantire che il personale interessato sia competente per svolgere i compiti affidatigli, i verificatori istituiscono processi interni e li migliorano costantemente. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore disponga delle competenze necessarie siano identici in tutti gli Stati membri e siano verificabili, obiettivi e trasparenti.
(14) Ai fini di una qualità elevata delle attività di verifica, si dovrebbero stabilire norme armonizzate per determinare se un verificatore sia in possesso delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie e sia pertanto qualificato per svolgere tali attività.
(15) È necessario un quadro complessivo di norme per l'accreditamento delle persone giuridiche al fine di garantire che i verificatori siano in possesso delle competenze tecniche per svolgere i compiti loro affidati in maniera indipendente, imparziale e in conformità alle disposizioni e ai principi di cui al regolamento (Ue) 2015/757, al regolamento (Ce) n. 765/2008 e al presente regolamento.
(16) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/757, gli articoli da 4 a 12 del regolamento (Ce) n. 765/2008 dovrebbero applicarsi ai principi generali e ai requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento.
(17) In linea con la prassi abituale della Commissione di consultare esperti durante la fase preparatoria dei progetti di atti delegati, nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (Essf) è stato creato un sottogruppo preposto alla verifica e all'accreditamento del sistema Mrv nel trasporto marittimo, composto da esperti degli Stati membri, del settore e di altre organizzazioni pertinenti, compresa la società civile. Il sottogruppo ha raccomandato che il presente regolamento contempli una serie di aspetti. Il 28 giugno 2016, la plenaria dell'Essf ha approvato il progetto di raccomandazioni relative a tali aspetti,
Ha adottato il presente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di valutazione dei piani di monitoraggio e verifica delle relazioni sulle emissioni. Stabilisce inoltre requisiti in termini di competenze e procedure.
Il presente regolamento stabilisce norme in materia di accreditamento e supervisione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) "accreditamento", attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (Ce) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica ai sensi del capo II;
2) "difformità", una delle seguenti situazioni:
a) ai fini della valutazione di un piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (Ue) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927;
b) ai fini della verifica di una relazione sulle emissioni, le emissioni di CO2 e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata in un piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato;
c) ai fini dell'accreditamento, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione dei requisiti di cui al regolamento (Ue) 2015/757 e del presente regolamento;
3) "ragionevole garanzia", livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso positivamente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione sulle emissioni oggetto della verifica non sia viziata da inesattezze rilevanti;
4) "soglia di rilevanza", limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o nell'insieme, sono considerate rilevanti dal verificatore;
5) "rischio intrinseco", probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell'insieme, potrebbero essere rilevanti indipendentemente dall'effetto di qualsiasi attività di controllo correlata;
6) "rischio di controllo", probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere rilevanti e che non saranno evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
7) "rischio di non individuazione", rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante;
8) "rischio di verifica", rischio (quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione) che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la relazione sulle emissioni è viziata da inesattezze rilevanti;
9) "inesattezza", omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l'incertezza ammissibile ai sensi del regolamento (Ue) 2015/757 e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;
10) "inesattezza rilevante", inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;
11) "sito", ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni di una nave, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti;
12) "documentazione interna di verifica", l'insieme dei documenti interni compilato dal verificatore per comprovare e giustificare le attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni a norma del presente regolamento;
13) "auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo", singolo membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni;
14) "responsabile del riesame indipendente", persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame;
15) "esperto tecnico", persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica ai fini del capo II e delle attività di accreditamento ai fini dei capi IV e V;
16) "valutatore", persona incaricata da un organismo nazionale di accreditamento di valutare, individualmente o in quanto membro di una squadra di valutazione, un verificatore ai sensi del presente regolamento;
17) "valutatore responsabile", valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva della valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Presunzione di conformità
Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (Ce) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.
Capo II
Attività di verifica
Sezione 1
Valutazione dei piani di monitoraggio
Articolo 4
Informazioni da fornire a cura delle società
1. Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave utilizzando un modulo conforme al modello riportato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927. Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall'inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.
2. Prima dell'inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:
a) la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissioni, i flussimetri utilizzati (se del caso), le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e mantenuti attivi al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento;
b) in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (Ue) 2015/757, le pertinenti versioni aggiornate o nuovi documenti che consentono di valutare il piano modificato.
3. La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.
Articolo 5
Valutazione dei piani di monitoraggio
1. Nel valutare il piano di monitoraggio, il verificatore accerta la completezza, l'accuratezza, la pertinenza e la conformità con il regolamento (Ue) 2015/757 delle informazioni ivi fornite.
2. Il verificatore provvede quanto meno a:
a) appurare che la società ha utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e ha fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927;
b) verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissioni e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in atto per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del regolamento (Ue) 2015/757;
c) assicurarsi che siano previste adeguate disposizioni di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all'obbligo di monitoraggio "per tratta" del carburante e delle emissioni di CO2 della nave, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/757;
d) se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell'ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono utili ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2 e di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (Ue) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1928.
3. Ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore può svolgere indagini, ispezionare i documenti, effettuare osservazioni e utilizzare qualsiasi altra tecnica di audit che ritenga opportuna.
Articolo 6
Visite in sito
1. Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l'accuratezza delle informazioni ivi contenute.
2. Il verificatore stabilisce il o i siti da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.
3. Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.
4. In deroga al paragrafo 1, il verificatore può prescindere dalla visita in sito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
e) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;
f) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;
g) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste.
5. Se il verificatore prescinde da una visita in sito a norma del paragrafo 4, ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
Articolo 7
Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio
1. Il verificatore che nel corso della valutazione del piano di monitoraggio individua delle difformità le segnala tempestivamente alla società proponendo un termine entro il quale apportare le opportune correzioni.
2. La società corregge le difformità segnalate dal verificatore e gli presenta il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito in modo che consenta al verificatore di rivalutare il piano prima dell'inizio del periodo di riferimento.
3. Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le difformità corrette durante la valutazione del piano di monitoraggio.
Articolo 8
Riesame indipendente della valutazione del piano di monitoraggio
1. La squadra di verifica sottopone la documentazione interna di verifica e il progetto di conclusioni della valutazione del piano al responsabile del riesame indipendente designato, senza indugio e prima di trasmetterle alla società.
2. Il riesame indipendente è inteso ad assicurare che il piano di monitoraggio sia stato valutato in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
3. Il riesame indipendente comprende l'intero processo di valutazione di cui alla presente sezione e registrato nella documentazione interna di verifica.
4. Il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
Articolo 9
Conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio
In base alle informazioni raccolte durante la valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore comunica senza indugio per iscritto alla società le conclusioni a cui è giunto e indica se il piano di monitoraggio:
a) è giudicato conforme al regolamento (Ue) 2015/757;
b) contiene difformità a causa delle quali non ottempera al regolamento (Ue) 2015/757.
Sezione 2
Verifica delle relazioni sulle emissioni
Articolo 10
Informazioni da fornire a cura delle società
1. Prima dell'inizio della verifica della relazione sulle emissioni, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d'informazione:
a) l'elenco delle tratte effettuate dalla nave in questione durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2015/757;
b) una copia della relazione sulle emissioni dell'anno precedente, se del caso, qualora il verificatore non l'abbia sottoposta a verifica;
c) una copia del o dei piani di monitoraggio applicati, corredati da elementi attestanti le conclusioni in esito alla valutazione svolta da un verificatore accreditato, se del caso.
2. Dopo che il verificatore ha individuato la o le sezioni specifiche oppure il o i documenti ritenuti rilevanti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d'informazione:
a) copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave;
b) copie dei documenti relativi al bunkeraggio;
c) copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento.
3. Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire:
a) una panoramica dell'ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati per la nave in questione;
b) elementi comprovanti la manutenzione e l'accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura);
c) un estratto dei dati d'attività sul consumo di carburante ricavati dai flussimetri;
d) copie di elementi comprovanti le letture dei livelli di carburante nei serbatoi;
e) un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni;
f) qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione sulle emissioni.
4. In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore i suddetti documenti o elementi d'informazione relativi alle tratte effettuate sotto la loro responsabilità.
5. Le società conservano le suddette informazioni per i periodi stabiliti ai sensi della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione Marpol) e la convenzione internazionale del 1988 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione Solas). In attesa del rilascio del documento di conformità a norma dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2015/757, il verificatore può chiedere qualsiasi informazione tra quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 11
Valutazione dei rischi a cura del verificatore
1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (Ue) 2015/757, il verificatore individua e analizza i seguenti rischi:
a) i rischi intrinseci;
b) i rischi di controllo;
c) i rischi di non individuazione.
2. Il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno i seguenti elementi: i dati delle tratte, il consumo di carburante, le emissioni di CO2, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, il carico trasportato e le aggregazioni di dati nella relazione sulle emissioni.
3. Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 2, il verificatore considera l'esistenza, la completezza, l'accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate.
4. Se del caso, il verificatore rivede la valutazione dei rischi e modifica o ripete le necessarie attività di verifica in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica.
Articolo 12
Piano di verifica
Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati durante la valutazione dei rischi. Il piano di verifica comprende come minimo:
a) un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
b) un piano di campionamento dei dati che stabilisca la portata e i metodi di campionamento in relazione ai punti di rilevamento sottostanti ai dati aggregati sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante o sulle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni.
Articolo 13
Attività di verifica concernenti la relazione sulle emissioni
1. Il verificatore applica il piano di verifica e, sulla base della valutazione dei rischi, verifica l'effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme.
A tal fine, il verificatore considera l'applicazione di almeno i seguenti tipi di procedure:
a) indagini presso il personale interessato;
b) ispezione dei documenti;
c) osservazione e analisi particolareggiata ("walkthrough").
2. Se del caso, il verificatore accerta che le attività di controllo interne illustrate nel piano di monitoraggio siano effettivamente eseguite. A tale scopo, può verificare con una prova a campione l'effettiva esecuzione dei controlli documentati.
Articolo 14
Verifica dei dati comunicati
1. Il verificatore riscontra i dati riportati nella relazione sulle emissioni mediante: prove dettagliate, anche risalendo alla fonte primaria dei dati; controllo incrociato con dati provenienti da fonti esterne, inclusi i dati di localizzazione della nave; riconciliazioni; controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; ricalcoli.
2. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla:
a) la completezza delle fonti di emissioni illustrate nel piano di monitoraggio;
b) la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che in base alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Ue) 2015/757;
c) la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;
d) la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati sul carburante acquistato o fornito in altro modo alla nave in questione, se del caso;
e) l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.
Articolo 15
Soglia di rilevanza
1. Ai fini della verifica dei dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 che figurano nella relazione sulle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei rispettivi totali comunicati per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
2. Ai fini della verifica delle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni, per quanto riguarda le merci trasportate, l'attività di trasporto, la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei rispettivi totali comunicati per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
Articolo 16
Visite in sito
1. Il verificatore effettua visite in sito al fine di acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio.
2. Il verificatore stabilisce il o i siti da visitare in base all'esito della valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.
3. Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.
4. In deroga al paragrafo 1, il verificatore può prescindere dalla visita in sito purché, in base all'esito della valutazione dei rischi, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;
b) la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;
c) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni.
5. Il verificatore che, in base all'esito di un'ispezione in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni, può decidere di visitare la nave.
6. Se il verificatore prescinde da una visita in sito a norma del paragrafo 4, ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.
Articolo 17
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni
1. Il verificatore che nel corso della verifica della relazione sulle emissioni individua inesattezze o difformità, le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.
2. Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.
3. Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di rilasciare la relazione di verifica.
4. Il verificatore determina se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, hanno un'incidenza sulle emissioni totali comunicate o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se tale incidenza comporta inesattezze rilevanti.
5. Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 15 ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.
Articolo 18
Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni
Per concludere la verifica della relazione sulle emissioni, il verificatore provvede quanto meno a:
a) confermare che tutte le attività di verifica sono state eseguite;
b) effettuare le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;
c) verificare che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (Ue) 2015/757;
d) prima di rilasciare la relazione di verifica, preparare la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e trasmetterli al responsabile del riesame indipendente di cui all'articolo 21;
e) autorizzare una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni formulate dal responsabile del riesame indipendente e agli elementi probatori che figurano nella documentazione interna di verifica, e darne notifica alla società;
f) notificare alla Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte.
Articolo 19
Raccomandazioni di miglioramento
1. Il verificatore rivolge alla società raccomandazioni di miglioramento riguardo alle inesattezze e alle difformità non corrette che non comportano inesattezze rilevanti.
2. Il verificatore può rivolgere altre raccomandazioni di miglioramento che ritiene opportune, alla luce dell'esito delle attività di verifica.
3. Il verificatore, nel rivolgere le raccomandazioni alla società, rimane imparziale nei confronti della società, della nave e del sistema di monitoraggio e comunicazione. Esso non compromette la propria imparzialità fornendo consulenze o sviluppando parti del processo di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (Ue) 2015/757.
Articolo 20
Relazione di verifica
1. Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore rilascia alla società una relazione di verifica per ciascuna relazione sulle emissioni sottoposta a verifica.
2. Nella relazione di verifica figura una dichiarazione secondo cui la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme o, qualora contenga inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima del rilascio della relazione di verifica, non conforme.
3. Ai fini del paragrafo 2, la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme in esito alla verifica solo se priva di inesattezze rilevanti.
4. La relazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
a) il nome della società e l'identificazione della nave;
b) un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica;
c) l'identità del verificatore;
d) il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento sottoposto a verifica;
e) il riferimento a uno o più piani di monitoraggio dichiarati conformi;
f) il riferimento alla o alle norme di verifica utilizzate;
g) la sintesi delle procedure seguite dal verificatore, comprese informazioni sulle visite in sito o le ragioni per le quali non sono state effettuate;
h) la sintesi delle modifiche significative apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento, se del caso;
i) la dichiarazione di verifica;
j) la descrizione delle eventuali inesattezze e delle difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che esse abbiano un'incidenza rilevante o meno e l'elemento o gli elementi della relazione sulle emissioni a cui si riferiscono;
k) se del caso, le raccomandazioni di miglioramento;
l) la data della relazione di verifica e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore.
Articolo 21
Riesame indipendente della relazione sulle emissioni
1. Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
2. Il riesame indipendente ha per oggetto l'intero processo di verifica di cui alla presente sezione e registrato nella documentazione interna di verifica.
3. In seguito all'autenticazione della relazione sulle emissioni a norma dell'articolo 18, lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
Capo III
Requisiti per i verificatori
Articolo 22
Processo di mantenimento delle competenze
1. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo di mantenimento delle competenze inteso ad assicurare che il personale incaricato delle attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.
2. Ai fini del processo di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno istituisce, documenta, applica e mantiene:
a) criteri generali di competenza per il personale che espleti attività di verifica in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3;
b) criteri specifici di competenza per ciascuna delle proprie funzioni che consiste in attività di verifica, in particolare per l'auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico di cui agli articoli 24, 25 e 26;
c) un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento del personale che svolge attività di verifica;
d) un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica.
3. Il verificatore controlla regolarmente, almeno a cadenza annuale, il rendimento del personale che svolge attività di verifica al fine di confermarne il permanere delle competenze.
Articolo 23
Squadre di verifica
1. Per ciascun incarico di verifica, il verificatore costituisce una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui agli articoli da 5 a 20.
2. La squadra di verifica consiste quanto meno di un auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo e, ove il verificatore lo ritenga opportuno in funzione della complessità dei compiti da svolgere e della propria capacità di eseguire la valutazione dei rischi richiesta, di un numero congruo di auditor supplementari del sistema Mrv nel trasporto marittimo e/o di esperti tecnici.
3. I membri della squadra hanno una chiara nozione del proprio ruolo nel processo di verifica e sono in grado di comunicare efficacemente nella lingua richiesta per assolvere ai propri compiti di verifica ed esaminare le informazioni trasmesse dalla società.
Articolo 24
Requisiti di competenza per gli auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo
1. Gli auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del regolamento (Ue) 2015/757 e del presente regolamento.
2. A tal fine, gli auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo quanto meno:
a) conoscono il regolamento (Ue) 2015/757, il presente regolamento, il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927, il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1928 e i relativi orientamenti emanati dalla Commissione;
b) possiedono conoscenze ed esperienza in materia di revisione di dati e informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
i) le metodologie di revisione di dati e informazioni, l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
ii) l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;
iii) le tecniche di campionamento utilizzate per il campionamento dei dati e l'accertamento delle attività di controllo;
iv) la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo.
3. Sono inoltre prese in considerazione le conoscenze e l'esperienza specifiche relative agli aspetti pertinenti enumerati nell'allegato.
Articolo 25
Requisiti di competenza per il responsabile del riesame indipendente
1. Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza per gli auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo di cui all'articolo 24.
2. Per valutare se la documentazione interna di verifica è completa e se sono stati raccolti elementi probatori sufficienti nel corso delle attività di verifica, il responsabile dell'esame indipendente dispone delle competenze necessarie a:
a) analizzare le informazioni fornite e confermarne la completezza e l'integrità;
b) contestare le informazioni mancanti o contraddittorie;
c) controllare le tracce dei dati per valutare se le informazioni contenute nella documentazione interna di verifica sono sufficienti a corroborare il progetto di conclusioni esaminato in sede di riesame interno.
Articolo 26
Ricorso a esperti tecnici
1. Se nel corso delle attività di verifica o nel processo di riesame sono necessarie conoscenze approfondite e competenze specifiche, l'auditor del sistema Mrv nel trasporto marittimo o il responsabile del riesame indipendente può avvalersi della consulenza di esperti tecnici, che operano sotto la sua direzione e la sua piena responsabilità.
2. Oltre alla conoscenza della materia specifica, gli esperti tecnici hanno una conoscenza sufficiente degli aspetti di cui all'articolo 24.
Articolo 27
Procedure per le attività di verifica
1. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene uno o più processi e procedure per le attività di verifica di cui agli articoli da 5 a 21.
2. Nell'istituire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento.
3. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2.
4. Il verificatore istituisce inoltre le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2:
a) un processo e una politica di comunicazione con la società;
b) provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;
c) un processo per il trattamento dei ricorsi presentati dalle società;
d) un processo per il trattamento delle denunce (con una tempistica indicativa) presentate dalle società;
e) un processo per il rilascio di una relazione di verifica riveduta laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica o nella relazione sulle emissioni dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica alla società.
Articolo 28
Documentazione interna di verifica
1. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
a) i risultati delle attività di verifica svolte;
b) il piano di verifica e la valutazione dei rischi;
c) informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate siano rilevanti o meno.
2. La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile dell'esame indipendente di cui agli articoli 8 e 21 e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica è stata condotta in conformità del presente regolamento.
Articolo 29
Registri e comunicazione
1. Il verificatore tiene registri per dimostrare l'osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l'imparzialità del proprio personale.
2. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'articolo 27.
Articolo 30
Imparzialità e indipendenza
1. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 27.
2. Il verificatore non svolge attività di verifica per una società atta a generare un rischio inaccettabile per la propria imparzialità o a creare un conflitto di interesse.
3. Si considera che un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interesse insorge qualora un verificatore, o qualsiasi parte della medesima persona giuridica, o il personale e le persone fisiche ingaggiate che siano coinvolti nella verifica offra:
a) servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione illustrato nel piano di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione sulle emissioni e la stesura del piano di monitoraggio;
b) assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (Ue) 2015/757.
4. Il verificatore non affida a esterni il riesame indipendente né il rilascio della relazione di verifica.
5. In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie ai requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 27.
6. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica e di tutto il personale. In caso di esternalizzazione, gli stessi obblighi si applicano alle persone fisiche ingaggiate che siano coinvolte nella verifica. Il suddetto processo soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 27.
Capo IV
Accreditamento dei verificatori
Articolo 31
Ambito dell'accreditamento
L'accreditamento dei verificatori ha per oggetto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni.
Articolo 32
Obiettivi del processo di accreditamento
Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità degli articoli da 36 a 41, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a) hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento;
b) svolgono di fatto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento;
c) soddisfano i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 22 a 30, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
Articolo 33
Requisiti minimi di accreditamento
Per quanto riguarda i requisiti minimi di accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.
Articolo 34
Criteri per la richiesta dell'accreditamento agli organismi nazionali di accreditamento
1. Le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro chiedono l'accreditamento conformemente all'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 765/2008.
2. Se la persona giuridica che chiede l'accreditamento non è stabilita in uno Stato membro, essa può rivolgere la richiesta all'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi Stato membro che rilascia l'accreditamento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (Ue) 2015/757.
Articolo 35
Domanda di accreditamento
1. La domanda contiene le informazioni obbligatorie secondo la norma armonizzata di cui all'articolo 33.
2. Inoltre, prima dell'inizio della valutazione di cui all'articolo 36, il richiedente mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento, su richiesta, le informazioni riguardanti:
a) le procedure e i processi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e il sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 27, paragrafo 3;
b) i criteri di competenza di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo di mantenimento delle competenze di cui al medesimo articolo, nonché altra documentazione pertinente sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui agli articoli 24 e 25;
c) il processo per assicurare il mantenimento dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'articolo 30, paragrafo 6;
d) gli esperti tecnici e i principali addetti coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni;
e) le procedure e i processi per assicurare una verifica adeguata, compresi quelli concernenti la documentazione interna di verifica di cui all'articolo 28;
f) i registri pertinenti di cui all'articolo 29;
g) altri aspetti ritenuti pertinenti dall'organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 36
Valutazione
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 32, la squadra di valutazione svolge quanto meno le seguenti attività:
a) un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell'articolo 35;
b) una visita in sito per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all'articolo 27;
c) l'osservazione diretta del rendimento e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni per assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.
2. La squadra di valutazione svolge le attività di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
3. La squadra di valutazione comunica al richiedente le risultanze della propria attività e le eventuali difformità riscontrate e gli chiede di rispondere, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
4. Il richiedente adotta azioni correttive per porre rimedio alle eventuali difformità comunicategli a norma del paragrafo 3 e indica nella risposta le azioni adottate o che prevede di adottare entro il termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolverle.
5. L'organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta data dal richiedente in conformità del paragrafo 4.
6. Qualora reputi la risposta o le azioni correttive adottate insufficienti o inefficaci, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.
7. Per accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive, l'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow up.
Articolo 37
Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento
1. L'organismo nazionale di accreditamento, nell'elaborare e adottare la decisione di concessione, ampliamento o rinnovo dell'accreditamento di un richiedente, tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
2. L'organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l'accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso.
3. Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie secondo la norma armonizzata di cui all'articolo 33.
4. Il certificato di accreditamento è valido per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.
Articolo 38
Vigilanza annuale
1. L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno:
a) una visita in sito di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b);
b) l'osservazione diretta del rendimento e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c).
2. L'organismo nazionale di accreditamento sottopone per la prima volta un verificatore a vigilanza in conformità del paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla data in cui gli ha rilasciato il certificato di accreditamento.
3. La vigilanza è pianificata in modo da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che rientrano nell'ambito di applicazione del certificato di accreditamento, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
4. Sulla base dell'esito della vigilanza l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.
5. Se un verificatore svolge una verifica in un altro Stato membro, l'organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato può chiedere all'organismo nazionale di accreditamento dell'altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.
Articolo 39
Rivalutazione
1. L'organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza di un certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore interessato per stabilire se la validità del certificato può essere ampliata.
2. La rivalutazione è pianificata in modo da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare un campione rappresentativo delle attività del verificatore oggetto del certificato.
Nel pianificare e condurre la rivalutazione l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
Articolo 40
Valutazione straordinaria
1. In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria del verificatore per assicurare che esso rispetti le disposizioni del presente regolamento.
2. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di stabilire la necessità di una valutazione straordinaria, il verificatore lo informa immediatamente circa qualsiasi modifica significativa di un aspetto del proprio status o della propria operatività che si rifletta sull'accreditamento.
Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
Articolo 41
Misure amministrative
1. L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l'accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
3. L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura di sospensione e revoca dell'accreditamento in linea con la norma armonizzata di cui all'articolo 33.
4. L'organismo nazionale di accreditamento sospende l'accreditamento di un verificatore se quest'ultimo:
a) non ha rispettato i requisiti in materia di competenze di cui all'articolo 22, procedure per le attività di verifica di cui all'articolo 27, documentazione interna di verifica di cui all'articolo 28 o imparzialità e indipendenza di cui all'articolo 30;
b) ha violato altre condizioni e altri termini specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento.
5. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un verificatore se:
a) il verificatore non ha posto rimedio ai motivi alla base di una decisione di sospensione del certificato di accreditamento;
b) un membro dell'alta dirigenza del verificatore ha subito una condanna per frode;
c) il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false.
6. Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento a norma dei paragrafi 1, 4 e 5 sono passibili di ricorso secondo le procedure stabilite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 765/2008.
7. Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento hanno effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore. Prima di prendere le suddette decisioni, l'organismo nazionale di accreditamento ne considera l'incidenza sulle attività svolte, in funzione della natura della difformità.
8. L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione del certificato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia giunto alla conclusione che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.
Capo V
Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento
Articolo 42
Organismi nazionali di accreditamento
1. I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 765/2008.
2. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.
Articolo 43
Squadra di valutazione
1. L'organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti della norma armonizzata di cui all'articolo 33.
2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento di una valutazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell'ambito specifico di accreditamento.
3. La squadra di valutazione comprende almeno una persona con le seguenti competenze:
a) conoscenza del regolamento (Ue) 2015/757, del presente regolamento e di altra legislazione pertinente di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a);
b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (Ue) 2015/757.
Articolo 44
Requisiti di competenza per i valutatori
1. I valutatori possiedono le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 36 a 41. A tal fine essi:
a) soddisfano i requisiti della norma armonizzata di cui all'articolo 33;
b) sono competenti in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), per formazione o grazie all'accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione dei dati e delle informazioni di cui trattasi.
2. Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i valutatori responsabili dispongono di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione.
3. Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.
Articolo 45
Esperti tecnici
1. L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze approfondite e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore.
2. L'esperto tecnico esegue compiti precisi sotto la direzione e la completa responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
Articolo 46
Banche di dati dei verificatori accreditati
1. Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono una banca di dati di pubblico accesso e contenente quanto meno le seguenti informazioni:
a) il nome, il numero di accreditamento e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione;
b) gli Stati membri in cui ciascun verificatore effettua verifiche, se applicabile;
c) le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento;
d) eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore.
2. Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito formulario standard.
3. L'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati nazionali.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016
Allegato
Conoscenze ed esperienza specifiche del settore marittimo
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 3, sono prese in considerazione le conoscenze e l'esperienza dei seguenti aspetti:
— conoscenza della normativa applicabile nell'ambito della convenzione Marpol e della convenzione Solas, come la normativa in materia di efficienza energetica per le navi (1), il codice tecnico NOX (2), la regola relativa agli ossidi di zolfo (3), la regola relativa alla qualità dell'olio combustibile (4), il codice 2008 sulla stabilità a nave integra e gli orientamenti pertinenti (ad esempio, gli orientamenti sull'elaborazione del Seemp),
— possibili sinergie tra il monitoraggio e la comunicazione conformemente al regolamento (Ue) 2015/757, i sistemi specifici esistenti di gestione marittima (ad esempio, il codice Ism) e altri orientamenti specifici pertinenti (quali gli orientamenti sullo sviluppo del Seemp),
— fonti di emissione a bordo della nave,
— registrazione delle tratte e procedure atte a garantire la completezza e l'accuratezza dell'elenco delle tratte (presentato dalla società),
— fonti esterne attendibili (compresi i dati di localizzazione delle navi) che potrebbero essere utili per la verifica incrociata dei dati provenienti dalle navi,
— metodi di calcolo del consumo di carburante come applicati dalle navi nella pratica,
— applicazione dei livelli di incertezza a norma del regolamento (Ue) 2015/757 e degli orientamenti pertinenti,
— applicazione di fattori di emissione per tutti i carburanti utilizzati a bordo della nave, compresi il Gnl, i carburanti ibridi e i biocarburanti,
— manipolazione del carburante, pulizia del carburante, sistemi dei serbatoi,
— manutenzione della nave/controllo qualità degli strumenti di misurazione,
— documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio), incluse le bolle di consegna,
— registri operativi, sintesi dei dati relativi alle tratte e alle operazioni portuali, giornali di bordo,
— documentazione commerciale, ad esempio accordi di noleggio, polizze di carico,
— requisiti normativi esistenti,
— funzionamento dei sistemi di rifornimento della nave,
— determinazione della densità del carburante da parte delle navi nella pratica,
— processi e attività di flusso di dati per il calcolo del carico trasportato (in volume o massa), quali applicati alle diverse tipologie di navi e alle attività ai sensi del regolamento (Ue) 2015/757,
— concetto di effetto inerziale trasportato applicabile alle diverse tipologie di navi e alle attività ai sensi del regolamento (Ue) 2015/757, conformemente al regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1928,
— processi di flusso di dati utilizzati per calcolare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare nelle tratte, a norma del regolamento (Ue) 2015/757,
— macchinari e sistemi tecnici utilizzati a bordo per determinare il consumo di carburante, l'attività di trasporto e altre informazioni pertinenti.
Note ufficiali
Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CeE) n. 339/93 (Gu L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (Gu L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (Gu L 299 del 5.11.2016, pag. 1).
Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo) mediante la risoluzione A.741(18).
Allegato VI, regola 22, della convenzione Marpol.