Decisione Commissione Ue 2019/1094/Ue
Trasporto interno merci pericolose - Aggiornamento deroghe alla disciplina della direttiva 2008/68/Ce in favore di determinati Stati membri

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Commissione europea
Decisione di esecuzione 17 giugno 2019, n. 2019/1094/Ue
(Guue 27 giugno 2019 n. L 173)
Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1 , in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4, considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) Tali deroghe dovrebbero essere autorizzate.
(3) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono pertanto essere adeguati e in considerazione di ciò, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituirli integralmente.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/Ce,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Allegato
Note ufficiali
Gu L 260 del 30 giugno 2008, pag. 13