Dm Trasporti 12 febbraio 2019
Trasporto interno di merci pericolose - Recepimento della direttiva 2018/1846/Ue - Modifiche al Dlgs 35/2010
Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 febbraio 2019
(Gu 5 aprile 2019 n. 81)
Recepimento della direttiva n. 2018/1846/Ue che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 2008/68/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/Ue della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ue, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/Ue della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/Ue della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/Ue della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/Ue della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 26 novembre 2018;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010, rimette all'Amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'Adr, dell'allegato del Rid che figura come appendice C del Cotif e dei regolamenti allegati all'Adn;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2018/1846/Ue;
Adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
"a) negli allegati A e B dell'Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;
b) nell'allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;
c) nei regolamenti allegati all'Adn, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, così come l'articolo 3, lettere f) ed h) e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3 dell'Adn, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", se del caso".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2019