Trasporto merci pericolose, Italia formalizza adeguamento a Adr/Adn/Rid 2019
Trasporti (Normativa Vigente)
Il MinTrasporti ha decretato l'obbligo di applicare, dal 1° gennaio 2019, le versioni aggiornate degli accordi internazionali Adr (trasporto su strada), Adn (vie navigabili interne) e Rid (ferrovia).
La novità, stabilita dal decreto 12 febbraio 2019 pubblicato sulla Gu del 5 aprile 2019, passa dall'aggiornamento dei riferimenti contenuti nell'articolo 3 del Dlgs 35/2010 (Trasporto interno di merci pericolose).
Il provvedimento arriva in recepimento della direttiva 2018/1846/Ue la quale, attraverso il parallelo aggiornamento della direttiva "madre" 2008/68/Ce, ha reso cogenti a livello unionale gli allegati degli accordi accordi internazionali per il trasporto di merci pericolose — su strada (Adr), ferrovia (Rid) e vie navigabili interne (Adn) — applicabili, a livello internazionale, dal 1° gennaio 2019.
Si ricorda che l'Italia, in base a quanto stabilito dall'articolo 5 dello stesso Dlgs 35/2010 (Recepimento modifiche dell'Adr, al Rid ed all'Adn), è autorizzata a recepire le direttive in materia attraverso un provvedimento amministrativo.
Trasporto interno di merci pericolose - Recepimento della direttiva 2018/1846/Ue - Modifiche al Dlgs 35/2010
Trasporto interno di merci pericolose - Attuazione direttiva 2008/68/Ce - Accordi Adr/Adn/Rid applicabili dal 1° gennaio 2019 - Disciplina sanzionatoria - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
Trasporto interno di merci pericolose - Adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 2008/68/Ce - Accordi Adr/Adn/Rid applicabili dal 1° gennaio 2019
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